PROCEDURE APERTE, RISTRETTE E NEGOZIATE
Il "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" oltre a contemplare l’abrogazione di 29 leggi, decreto, regolamenti ed altri 100 articoli in...
Il "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture"
oltre a contemplare l’abrogazione di 29 leggi, decreto, regolamenti
ed altri 100 articoli inseriti in 30 testi di legge, recependo le
direttive 2004/18/CE e 200/17/CE, introduce, anche, importanti
innovazioni lessicali
Non si parlerà più di "licitazione privata" ma di "procedura ristretta". Il "pubblico incanto" diventa "procedura aperta" e la "trattativa privata" prende il nome di "procedura negoziata"
Con il recepimento delle direttive, in riferimento agli articoli dal 54 al 57 del nuovo Codice, viene precisato che per l’individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l’affidamento di un contratto pubblico le stazioni appaltanti utilizzano:
Nell’articolo 55 del nuovo Codice vengono definite le procedure aperte e ristrette.
Deve, però, essere precistao che nelle direttive comunitarie vi è una scarna definizione delle procedure aperte e ristrette, e viene stabilito (art. 28, direttiva 18) che gli Stati membri applicano le procedure nazionali di aggiudicazione, "adattate" ai fini del diritto comunitario.
Il diritto nazionale limitatamente ai lavori pubblici ha nella legge n. 109/1994 stabilito che alla licitazione vanno invitate tutte le imprese che ne fanno richiesta, e non solo quelle prescelte dalla stazione appaltante.
Tale soluzione viene per i lavori confermata, dal codice, per importi inferiori a quaranta milioni di euro.
Per concludere sui commi da 1 a 3, è opportuno adottare definitivamente la terminologia comunitaria (procedure aperte, ristrette, negoziate), ed metter da parte le ormai obsolete espressioni di asta pubblica, pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso, trattativa privata. Si lascia in vita solo l’espressione "cottimo fiduciario" che viene comunque ascritto al novero delle procedure negoziate (art. 3).
Il comma 4 lascia pertanto al bando la facoltà di prevedere che non si procederà ad aggiudicazione o nel caso di una sola offerta valida, o nel caso di due sole offerte valide: va da sé che se il bando contiene tale previsione, in presenza di una sola offerta o di due sole offerte, l’amministrazione aggiudicatrice non è nemmeno tenuta a valutarle.
Nell’articolo 56 del nuovo Codice viene trattata la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara.
Il legislatore ha optato per l’integrale e puntuale recepimento della direttiva anche per gli appalti di lavori, con conseguente caducazione dell’art. 24 della legge n. 109/994, e relative norme di attuazione contenute nel regolamento.
Nell’articolo in commento viene recepito fedelmente l’art. 30 della direttiva 18/2004, che a sua volta non si discosta in maniera sostanziale dalle precedenti direttive.
Infine con l’articolo 57 del nuovo Codice che tratta la Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara viene recepito fedelmente l’articolo 31 della direttiva 18/2004.
Il comma 6 riproduce l’art. 24, comma 3 della legge n. 109/1994, e, parzialmente, l’art. 78, del DPR n. 554/1999, introducendo, ove possibile, un minimo di garanzia procedurali anche nella trattativa privata senza bando.
Il comma 7 riproduce l’art. 6, comma 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, estendendolo ai lavori, che introduce il divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di forniture, servizi. Tale rinnovo tacito è una forma di trattativa privata che esula dalle ipotesi consentite dal diritto comunitario.
Il citato art. 6, comma 2, ha formato anche oggetto di intervento abrogativo parziale ad opera dell’art. 23 della legge n. 62/2005.
Non si parlerà più di "licitazione privata" ma di "procedura ristretta". Il "pubblico incanto" diventa "procedura aperta" e la "trattativa privata" prende il nome di "procedura negoziata"
Con il recepimento delle direttive, in riferimento agli articoli dal 54 al 57 del nuovo Codice, viene precisato che per l’individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l’affidamento di un contratto pubblico le stazioni appaltanti utilizzano:
- le procedure aperte;
- le procedure ristrette;
- le procedure negoziate, ovvero il dialogo competitivo.
Nell’articolo 55 del nuovo Codice vengono definite le procedure aperte e ristrette.
Deve, però, essere precistao che nelle direttive comunitarie vi è una scarna definizione delle procedure aperte e ristrette, e viene stabilito (art. 28, direttiva 18) che gli Stati membri applicano le procedure nazionali di aggiudicazione, "adattate" ai fini del diritto comunitario.
Il diritto nazionale limitatamente ai lavori pubblici ha nella legge n. 109/1994 stabilito che alla licitazione vanno invitate tutte le imprese che ne fanno richiesta, e non solo quelle prescelte dalla stazione appaltante.
Tale soluzione viene per i lavori confermata, dal codice, per importi inferiori a quaranta milioni di euro.
Per concludere sui commi da 1 a 3, è opportuno adottare definitivamente la terminologia comunitaria (procedure aperte, ristrette, negoziate), ed metter da parte le ormai obsolete espressioni di asta pubblica, pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso, trattativa privata. Si lascia in vita solo l’espressione "cottimo fiduciario" che viene comunque ascritto al novero delle procedure negoziate (art. 3).
Il comma 4 lascia pertanto al bando la facoltà di prevedere che non si procederà ad aggiudicazione o nel caso di una sola offerta valida, o nel caso di due sole offerte valide: va da sé che se il bando contiene tale previsione, in presenza di una sola offerta o di due sole offerte, l’amministrazione aggiudicatrice non è nemmeno tenuta a valutarle.
Nell’articolo 56 del nuovo Codice viene trattata la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara.
Il legislatore ha optato per l’integrale e puntuale recepimento della direttiva anche per gli appalti di lavori, con conseguente caducazione dell’art. 24 della legge n. 109/994, e relative norme di attuazione contenute nel regolamento.
Nell’articolo in commento viene recepito fedelmente l’art. 30 della direttiva 18/2004, che a sua volta non si discosta in maniera sostanziale dalle precedenti direttive.
Infine con l’articolo 57 del nuovo Codice che tratta la Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara viene recepito fedelmente l’articolo 31 della direttiva 18/2004.
Il comma 6 riproduce l’art. 24, comma 3 della legge n. 109/1994, e, parzialmente, l’art. 78, del DPR n. 554/1999, introducendo, ove possibile, un minimo di garanzia procedurali anche nella trattativa privata senza bando.
Il comma 7 riproduce l’art. 6, comma 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, estendendolo ai lavori, che introduce il divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di forniture, servizi. Tale rinnovo tacito è una forma di trattativa privata che esula dalle ipotesi consentite dal diritto comunitario.
Il citato art. 6, comma 2, ha formato anche oggetto di intervento abrogativo parziale ad opera dell’art. 23 della legge n. 62/2005.
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