DEFINITE LE QUALIFICHE
Dopo la firma del Presidente della Repubblica sul decreto legislativo con cui il Governo ha introdotto modifiche al codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004) ...
Dopo la firma del Presidente della Repubblica sul decreto
legislativo con cui il Governo ha introdotto modifiche al codice
dei beni culturali (Dlgs 42/2004) in materia di restauro, il
provvedimento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
Con il DLGS 42/2004, alle scuole di alta formazione vengono affiancati i "centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica", nati da accordi fra ministero e Regioni, "anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati".
Tra l’altro sono stati modificati:
Con l’articolo 182 vengono dettate norme transitorie e nello stesso vengono elencati i soggetti che possono, in via transitoria, acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali precisando che, oltre a coloro che hanno acquisito il diploma presso scuole di restauro statale, sono ammessi coloro che abbiano svolto per almeno otto anni attività di restauro "direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell`intervento, con regolare esecuzione certificata dall’autorità preposta alla tutela dei beni" o dagli istituti centrali di restauro.
Possono, altresì, acquisire l a qualifica di restauratore di beni culturali anche coloro che hanno ottenuto un diploma biennale presso una scuola di restauro statale o regionale e abbiano svolto attività di restauro per almeno due anni.
Peraltro, possono accedere alla qualifica di restauratore, attraverso il superamento di una prova di idoneità, altre categorie, fra cui anche chi ha svolto un’attività di restauro per almeno quattro anni.
Con l’articolo 182 vengono, altresì, definite le modalità per ottenere la qualifica di collaboratore restauratore.
Con il DLGS 42/2004, alle scuole di alta formazione vengono affiancati i "centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica", nati da accordi fra ministero e Regioni, "anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati".
Tra l’altro sono stati modificati:
- l’articolo 29, che definisce la qualifica di restauratore e le modalità per ottenerla;
- ’articolo 182, che detta le norme transitorie.
Con l’articolo 182 vengono dettate norme transitorie e nello stesso vengono elencati i soggetti che possono, in via transitoria, acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali precisando che, oltre a coloro che hanno acquisito il diploma presso scuole di restauro statale, sono ammessi coloro che abbiano svolto per almeno otto anni attività di restauro "direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell`intervento, con regolare esecuzione certificata dall’autorità preposta alla tutela dei beni" o dagli istituti centrali di restauro.
Possono, altresì, acquisire l a qualifica di restauratore di beni culturali anche coloro che hanno ottenuto un diploma biennale presso una scuola di restauro statale o regionale e abbiano svolto attività di restauro per almeno due anni.
Peraltro, possono accedere alla qualifica di restauratore, attraverso il superamento di una prova di idoneità, altre categorie, fra cui anche chi ha svolto un’attività di restauro per almeno quattro anni.
Con l’articolo 182 vengono, altresì, definite le modalità per ottenere la qualifica di collaboratore restauratore.
© Riproduzione riservata
Documenti Allegati
Bozza decreto .pdf