NUOVO REGOLAMENTO ACCESSO DOCUMENTI
Sulla Gazzetta ufficiale n. 228 di ieri 29 settembre è stata pubblicata la deliberazione 10 settembre 2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubbl...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 228 di ieri 29 settembre è stata
pubblicata la deliberazione 10 settembre 2008
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture recante “Regolamento concernente l’accesso
ai documenti formati e detenuti stabilmente dall’Autorità”.
Il regolamento è composto da 10 articoli e da 2 allegati che contengono gli schemi dell’istanza di accesso ai documenti amministrativi rispettivamente come richiesta di visione e come richiesta di copia.
Nell’articolo 2 del regolamento viene precisato che “La richiesta di accesso può essere presentata da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.”.
Agli articoli 3, 4 e 5 sono elencati i documenti esclusi dall’accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, i documenti amministrativi esclusi dall’accesso per motivi di ordine e di sicurezza pubblica ed i documenti esclusi dall’accesso per motivi di segretezza e riservatezza dell’Autorità, nonché di tutela delle relazioni internazionali; l’articolo 6, contiene i motivi del differimento dell’accesso ai documenti amministrativi.
Per quanto concerne le modalità della richiesta di accesso, nell’articolo 7 viene precisato che l'accesso si esercita mediante apposita istanza motivata, indirizzata all'ufficio competente, utilizzando i moduli allegati al regolamento stesso e viene dettagliatamente descritto l’iter successivo alla richiesta stessa.
In caso di accoglimento della domanda di accesso, al richiedente vengono indicati l'ufficio presso cui, entro un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, lo stesso o persona da lui incaricata può prendere visione ed eventualmente estrarre fotocopia dei documenti, l'orario durante il quale può avvenire la consultazione ed ogni altra indicazione necessaria per potere esercitare concretamente il diritto di accesso.
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, nonché ai diritti di ricerca e di visura così come determinati dall'Autorità. Su richiesta dell'interessato le copie possono essere autenticate. Viene, altresì, precisato che in presenza del dirigente l'interessato può prendere appunti e trascrivere, in tutto o in parte, sotto la personale responsabilità, il contenuto dei documenti visionati di cui si dovrà dare atto in apposto verbale sottoscritto oltre che dal dirigente anche dal richiedente l'accesso
Il regolamento oggetto della presente new sostituisce quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239, del 12 ottobre 2000, e successive modifiche ed integrazioni.
Il regolamento è composto da 10 articoli e da 2 allegati che contengono gli schemi dell’istanza di accesso ai documenti amministrativi rispettivamente come richiesta di visione e come richiesta di copia.
Nell’articolo 2 del regolamento viene precisato che “La richiesta di accesso può essere presentata da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.”.
Agli articoli 3, 4 e 5 sono elencati i documenti esclusi dall’accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, i documenti amministrativi esclusi dall’accesso per motivi di ordine e di sicurezza pubblica ed i documenti esclusi dall’accesso per motivi di segretezza e riservatezza dell’Autorità, nonché di tutela delle relazioni internazionali; l’articolo 6, contiene i motivi del differimento dell’accesso ai documenti amministrativi.
Per quanto concerne le modalità della richiesta di accesso, nell’articolo 7 viene precisato che l'accesso si esercita mediante apposita istanza motivata, indirizzata all'ufficio competente, utilizzando i moduli allegati al regolamento stesso e viene dettagliatamente descritto l’iter successivo alla richiesta stessa.
In caso di accoglimento della domanda di accesso, al richiedente vengono indicati l'ufficio presso cui, entro un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, lo stesso o persona da lui incaricata può prendere visione ed eventualmente estrarre fotocopia dei documenti, l'orario durante il quale può avvenire la consultazione ed ogni altra indicazione necessaria per potere esercitare concretamente il diritto di accesso.
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, nonché ai diritti di ricerca e di visura così come determinati dall'Autorità. Su richiesta dell'interessato le copie possono essere autenticate. Viene, altresì, precisato che in presenza del dirigente l'interessato può prendere appunti e trascrivere, in tutto o in parte, sotto la personale responsabilità, il contenuto dei documenti visionati di cui si dovrà dare atto in apposto verbale sottoscritto oltre che dal dirigente anche dal richiedente l'accesso
Il regolamento oggetto della presente new sostituisce quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239, del 12 ottobre 2000, e successive modifiche ed integrazioni.
A cura di Paolo
Oreto
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