DEMOLIZIONE POSSIBILE DOPO ESAME ISTANZA CONDONO
Il TAR Campania, con sentenza n. 2481 del 28 febbraio 2006, ha affermato che un ordine di demolizione emanato da un Comune prima della conclusione del proced...
Il TAR Campania, con sentenza n. 2481 del 28 febbraio 2006, ha
affermato che un ordine di demolizione emanato da un Comune prima
della conclusione del procedimento attivato per il condono della
costruzione deve essere ritenuto illegittimo.
Il ricorso all’ordine di demolizione era stato presentato da un privato che aveva realizzato, in un fondo di sua proprietà un fabbricato con pertinenze oggetto di domande di condono edilizio.
Il Comune, senza essersi pronunciato sulle istanze di condono, emetteva l’ordine di demolizione impugnato nel quale- dando atto della avvenuta presentazione delle istanze e della non recente realizzazione delle opere stesse, emetteva ordine di demolizione limitatamente alle opere non oggetto di condono edilizio, non meglio specificate.
In particolare, i giudici hanno precisato che l’avvenuta presentazione della domanda di condono edilizio comporta l’obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi sulla stessa prima di dare ulteriore corso al procedimento repressivo, tant’è che a norma degli articoli 38 e 44 della legge 47/1985, richiamati dal DL 269/2003, si verifica la sospensione dei procedimenti amministrativi sanzionatori: in particolare l’art. 44 della legge 47/85 comporta la sospensione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali, nonché della loro esecuzione, sino alla scadenza del termine previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda relativa alla definizione dell’illecito edilizio.
Il ricorso all’ordine di demolizione era stato presentato da un privato che aveva realizzato, in un fondo di sua proprietà un fabbricato con pertinenze oggetto di domande di condono edilizio.
Il Comune, senza essersi pronunciato sulle istanze di condono, emetteva l’ordine di demolizione impugnato nel quale- dando atto della avvenuta presentazione delle istanze e della non recente realizzazione delle opere stesse, emetteva ordine di demolizione limitatamente alle opere non oggetto di condono edilizio, non meglio specificate.
In particolare, i giudici hanno precisato che l’avvenuta presentazione della domanda di condono edilizio comporta l’obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi sulla stessa prima di dare ulteriore corso al procedimento repressivo, tant’è che a norma degli articoli 38 e 44 della legge 47/1985, richiamati dal DL 269/2003, si verifica la sospensione dei procedimenti amministrativi sanzionatori: in particolare l’art. 44 della legge 47/85 comporta la sospensione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali, nonché della loro esecuzione, sino alla scadenza del termine previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda relativa alla definizione dell’illecito edilizio.
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