MINIMI TARIFFARI LIBERI
Il terzo decreto correttivo al Codice dei contratti (Dlgs. n. 163/2006) di cui al recente decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 pubblicato sul supple...
Il terzo decreto correttivo al Codice dei contratti (Dlgs. n.
163/2006) di cui al recente decreto legislativo 11 settembre 2008,
n. 152 pubblicato sul supplemento ordinario n. 227 alla Gazzetta
ufficiale n. 231 del 2 ottobre scorso contiene alcune modifiche
all’articolo 92 che riallinea il codice stesso al Decreto
Bersani (decreto-legge n. 223/2006 convertito nella legge n.
248/2006) sui minimi tariffari.
L’articolo 2, comma 1, lettera t) del terzo decreto correttivo contiene alcune modiche all’articolo 92 del codice e precisamente le seguenti:
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.
3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 10, comma 7 nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 . Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.
4. (Abrogato)”.
Le modifiche ai primi quattro commi dell’articolo 92 rimediano ad una contraddizione abbastanza rilevante e lasciano ora alla libera contrattazione i compensi, senza più prevedere alcune tesso ai ribassi.
Ricordiamo che a tal proposito era già intervenuto il secondo decreto correttivo (Dlgs. n. 113/2007) ma in modo confuso lasciando parecchi dubbi interpretativi.
Oggi con la nuova versione dell’articolo 92, vengono fugati i dubbi e le incertezze che erano seguite all’emanazione del decreto-legge n. 223/2008 con il quale si era ritenuto implicitamente abrogati sia il comma 4 che il secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 92 del codice.
Nessun riferimento, adesso, alla legge 26 aprile 1989, n. 155 ed i corrispettivi di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati soltanto quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento
Con il terzo decreto correttivo e con l’abrogazione del comma 4 dell’articolo 92 scompare ogni riferimento a tetti massimi ai ribassi tariffari e la liberalizzazione del mercato voluta dal decreto Bersani può considerarsi completata.
L’articolo 2, comma 1, lettera t) del terzo decreto correttivo contiene alcune modiche all’articolo 92 del codice e precisamente le seguenti:
- la rubrica viene sostituita con: “Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti”;
- al comma 2 è aggiunto alla fine il seguente periodo: “I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.”;
- al comma 3, le parole: “ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento” sono soppresse;
- il comma 4 è abrogato,
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.
3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 10, comma 7 nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 . Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.
4. (Abrogato)”.
Le modifiche ai primi quattro commi dell’articolo 92 rimediano ad una contraddizione abbastanza rilevante e lasciano ora alla libera contrattazione i compensi, senza più prevedere alcune tesso ai ribassi.
Ricordiamo che a tal proposito era già intervenuto il secondo decreto correttivo (Dlgs. n. 113/2007) ma in modo confuso lasciando parecchi dubbi interpretativi.
Oggi con la nuova versione dell’articolo 92, vengono fugati i dubbi e le incertezze che erano seguite all’emanazione del decreto-legge n. 223/2008 con il quale si era ritenuto implicitamente abrogati sia il comma 4 che il secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 92 del codice.
Nessun riferimento, adesso, alla legge 26 aprile 1989, n. 155 ed i corrispettivi di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati soltanto quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento
Con il terzo decreto correttivo e con l’abrogazione del comma 4 dell’articolo 92 scompare ogni riferimento a tetti massimi ai ribassi tariffari e la liberalizzazione del mercato voluta dal decreto Bersani può considerarsi completata.
A cura di Paolo
Oreto
© Riproduzione riservata
Link Correlati
Focus Appalti