DIALOGO COMPETITIVO E ACCORDO QUADRO
Con gli articolo 58 e 59 il nuovo codice recepisce nell’ordinamento italiano i due istituti del Dialogo competitivo e dell’accordo quadro previsti rispettiva...
Con gli articolo 58 e 59 il nuovo codice recepisce nell’ordinamento
italiano i due istituti del Dialogo competitivo e dell’accordo
quadro previsti rispettivamente nell’articolo 29 e nell’articolo 32
della Direttiva 2004/18/CE.
Si tratta, senza dubbio, di una degli aspetti più innovativi della nuova direttiva.
La nozione di dialogo competitivo è fornita dall’art. 1, par. 11, lettera c) della direttiva 2004/18 recepito dall’art. 3, comma 41 del codice:
Il "dialogo competitivo" è una procedura alla quale qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare e nella quale l'amministrazione aggiudicatrice avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte.
Ai fini del ricorso alla procedura di cui al primo comma, un appalto pubblico è considerato "particolarmente complesso" quando l'amministrazione aggiudicatrice:
Alla luce di tali disposizioni emerge:
Successivamente i partecipanti al dialogo competitivo sviluppano una o più soluzioni tecniche e/o finanziarie e la stazione appaltante ne individua una o più e su queste chiede di formulare le offerte economiche.
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e le stazioni appaltanti possono prevedere premi e incentivi, per i partecipanti al dialogo competitivo. Ovviamente le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo competitivo in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
Con l’articolo 59 del nuovo Codice viene recepito l’istituto, previsto nella direttiva 2004/18/CE degli "accordi-quadro", in passato previsto solo nei i settori speciali.
La principale differenza rispetto all’istituto dalla direttiva 93/38 e ora dalla direttiva 2004/17 è costituito dall’obbligo di ricorrere alla previa gara per la stipula dell’accordo quadro, mentre nei settori speciali il previo confronto concorrenziale è solamente condizione per l’affidamento con procedura negoziata senza bando a favore dei soggetti firmatari dell’accordo.
L’articolo 59 del nuovo Codice recepisce la norma comunitaria con l’unica particolarità costituita dall’obbligo di indicare i criteri di affidamento dei singoli appalti nel caso in cui non si rilanci il confronto competitivo tra i soggetti firmatari dell’accordo (comma 7).
Per i lavori il recepimento dell’accordo quadro viene circoscritto a lavori standardizzati e ripetitivi, quali la manutenzione e altre ipotesi da prevedersi nel nuovo regolamento (il vigente DPR n. 554/1999 contempla al posto degli "accordi-quadro" i contratti aperti).
Si tratta, senza dubbio, di una degli aspetti più innovativi della nuova direttiva.
La nozione di dialogo competitivo è fornita dall’art. 1, par. 11, lettera c) della direttiva 2004/18 recepito dall’art. 3, comma 41 del codice:
Il "dialogo competitivo" è una procedura alla quale qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare e nella quale l'amministrazione aggiudicatrice avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte.
Ai fini del ricorso alla procedura di cui al primo comma, un appalto pubblico è considerato "particolarmente complesso" quando l'amministrazione aggiudicatrice:
- non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, lettere b), c) o d), del nuovo Codice, i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, o
- non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto.
Alla luce di tali disposizioni emerge:
- il carattere eccezionale dell’istituto rispetto alle ordinarie procedure aperte o ristrette, subordinato all’oggettiva impossibilità di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, o specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto;
- la particolare complessità dell’appalto;
- la non imputabilità alle amministrazioni aggiudicatrici dell’impossibilità di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, o specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto.
- di introdurre una definizione di "appalti particolarmente complessi".
- l’obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di fornire specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti per ricorrere al dialogo competitivo;
- di consentire il dialogo competitivo in relazione agli "obiettivi" delle amministrazioni aggiudicatrici: in effetti l’art. 29 utilizza due sinonimi "necessità" e "esigenze", mentre l’art. 1, par. 11, lettera c) utilizza l’espressione "necessità o obiettivi" ; conformante ai principi ormai invalsi nella legislazione nazionale, la possibilità di indicare solo gli obiettivi amplifica notevolmente l’apporto collaborativo dei privati all’attività della P.A.;
- di escludere la responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici nell’ipotesi in cui nessuna delle soluzioni risponda alle necessità e obiettivi in precedenza indicati;
- la possibilità, tenuto conto dell’incidenza dell’apporto dei privati durante il dialogo, di precisare i criteri di valutazione delle offerte in relazione alle particolarità delle soluzioni prospettate;
- una disciplina di raccordo con la finanza di progetto, volta a consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di al dialogo competitivo quando nessuna delle proposte corrisponde all’interesse pubblico ai sensi dell’articolo 154, con la previsione che i soggetti che hanno presentato le proposte sono ammessi a partecipare al dialogo.
Successivamente i partecipanti al dialogo competitivo sviluppano una o più soluzioni tecniche e/o finanziarie e la stazione appaltante ne individua una o più e su queste chiede di formulare le offerte economiche.
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e le stazioni appaltanti possono prevedere premi e incentivi, per i partecipanti al dialogo competitivo. Ovviamente le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo competitivo in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
Con l’articolo 59 del nuovo Codice viene recepito l’istituto, previsto nella direttiva 2004/18/CE degli "accordi-quadro", in passato previsto solo nei i settori speciali.
La principale differenza rispetto all’istituto dalla direttiva 93/38 e ora dalla direttiva 2004/17 è costituito dall’obbligo di ricorrere alla previa gara per la stipula dell’accordo quadro, mentre nei settori speciali il previo confronto concorrenziale è solamente condizione per l’affidamento con procedura negoziata senza bando a favore dei soggetti firmatari dell’accordo.
L’articolo 59 del nuovo Codice recepisce la norma comunitaria con l’unica particolarità costituita dall’obbligo di indicare i criteri di affidamento dei singoli appalti nel caso in cui non si rilanci il confronto competitivo tra i soggetti firmatari dell’accordo (comma 7).
Per i lavori il recepimento dell’accordo quadro viene circoscritto a lavori standardizzati e ripetitivi, quali la manutenzione e altre ipotesi da prevedersi nel nuovo regolamento (il vigente DPR n. 554/1999 contempla al posto degli "accordi-quadro" i contratti aperti).
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