NUOVO DECRETO SULLA SICUREZZA

Sul supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’8 aprile 2006 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasp...

10/04/2006
Sul supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’8 aprile 2006 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 ottobre 2005 recante: "Sicurezza nelle gallerie ferroviarie".
Il decreto si applica a tutte le gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 1000 m, siano esse già in esercizio, in fase di costruzione o allo stato di progettazione, ubicate sull'infrastruttura ferroviaria e sulle reti regionali non isolate,di cui al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, fatto salvo quanto specificato nell'Allegato II per le gallerie da 500 m a 1000m.

Le norme di cui al decreto in argomento non si applicano alle metropolitane e alle stazioni/fermate ferroviarie in sotterraneo.
Nell'esercizio delle gallerie ferroviarie devono essere valutati, utilizzando gli strumenti e seguendo le procedure di cui al decreto in argomento, i tipi di pericoli specificati nell'Allegato III al decreto stesso,ed in particolare quelli derivanti da collisioni, deragliamenti e incendi.

Quanto ai pericoli derivanti da rilasci di sostanze pericolose trasportate il Gestore dell'infrastruttura, valuterà le condizioni di sicurezza nella galleria imponendo eventuali vincoli gestionali e di esercizio.
Ai fini della sicurezza, per far fronte ai tipi di pericoli di cui al comma 1, sono individuate le seguenti azioni:
  • prevenire gli incidenti;
  • limitare gli effetti degli incidenti;
  • favorire l'autosoccorso e/o l'esodo delle persone coinvolte in un incidente;
  • consentire un rapido ed efficace intervento delle squadre di soccorso nelle migliori condizioni di sicurezza per le stesse.
Nella progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione delle gallerie devono essere adottati i requisiti minimi di cui all'Allegato II del decreto stesso.
Per ciascuna galleria il Gestore della infrastruttura deve nominare il responsabile di galleria ed il suo sostituto ed il responsabile della sicurezza ed il suo sostituto comunicandone i nominativo al Ministero;
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