SEMPLIFICAZIONE PER IL MUD
Con il Codice ambiente che, dopo la firma del capo dello stato dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro la metà del mese di aprile e, quindi...
Con il Codice ambiente che, dopo la firma del capo dello stato
dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro la metà
del mese di aprile e, quindi, già da quest’anno le imprese che
producono rifiuti non pericolosi dovrebbero essere escluse dalla
presentazione del Modello unico ambientale (MUD).
Entrando nel dettaglio, se il nuovo Codice ambientale entrerà in vigore entro il 2 maggio (data di scadenza per la presentazione del MUD) la semplificazione sarà operativa e, quindi, saranno tagliate circa il 30% delle dichiarazioni presentate l’anno passato essendo esclusi dalla presentazione del MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, attività di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché i produttori di fanghi derivanti da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.
In atto e se non entrerà in vigore il nuovo Codice ambientale, con riferimento all’anno 2005 devono presentare la dichiarazione MUD sezione rifiuti:
Entrando nel dettaglio, se il nuovo Codice ambientale entrerà in vigore entro il 2 maggio (data di scadenza per la presentazione del MUD) la semplificazione sarà operativa e, quindi, saranno tagliate circa il 30% delle dichiarazioni presentate l’anno passato essendo esclusi dalla presentazione del MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, attività di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché i produttori di fanghi derivanti da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.
In atto e se non entrerà in vigore il nuovo Codice ambientale, con riferimento all’anno 2005 devono presentare la dichiarazione MUD sezione rifiuti:
- le imprese e gli enti che abbiano prodotto o avviato al recupero o allo smaltimento rifiuti speciali pericolosi; l'unica eccezione è prevista per gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 7.746,85 euro (tali soggetti sono esonerati dall'obbligo di presentazione del Mud);
- le imprese e gli enti che abbiano prodotto o avviato al recupero o allo smaltimento rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali ed industriali e che, nel caso delle imprese artigiane, abbiano un numero di dipendenti (non di addetti) superiore a tre;
- le imprese e gli enti che abbiano prodotto o avviato al recupero o allo smaltimento rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti o costituiti da fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, da fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall'abbattimento di fumi;
- i produttori di imballaggi vuoti che abbiano effettuato, nel territorio nazionale, la prima cessione (come definita dal Regolamento Conai) ad un utilizzatore;
- gli autoproduttori di imballaggi, come definiti dal Regolamento Conai;
- i riutilizzatori di imballaggi (cioè chiunque abbia riutilizzato tal quali, nel corso del 2005, prodotti adibiti a contenere e proteggere merci destinate al mercato);
- gli importatori e gli esportatori di imballaggi pieni e vuoti;
- le Autorità portuali, ove siano state istituite, oppure le Autorità marittime, per quanto attiene ai rifiuti prodotti dalle navi;
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, con l'eccezione costituita dai soggetti autorizzati allo svolgimento di queste attività in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio;
- i soggetti che svolgono attività di smaltimento o di recupero di rifiuti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
- i Comuni o loro consorzi o comunità montane o aziende speciali, in relazione all'attività di raccolta e gestione di rifiuti urbani e assimilati nonché a quella di gestione di rifiuti speciali.
- le imprese e gli enti che abbiano prodotto o avviato al recupero o allo smaltimento rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse dalle lavorazioni artigianali ed industriali;
- le imprese e gli enti che abbiano prodotto o avviato al recupero o allo smaltimento rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani e conferiti al servizio pubblico di raccolta;
- le imprese e gli enti che abbiano conferito al servizio pubblico di raccolta in regime di convenzione rifiuti speciali (pericolosi o meno) non assimilati agli urbani, limitatamente alle quantità e alle tipologie di rifiuti effettivamente conferite al servizio pubblico.
- attività artigianali con non più di 3 dipendenti;
- attività di demolizione e costruzione;
- attività di commercio (es. negozi) e di servizio (banche, assicurazioni, studi commercialisti, ecc.).
- gli studi medici e dentistici in genere, solo se condotti da singoli professionisti, non associati in una qualsiasi forma d'impresa.
- chiunque, nel corso del 2005, abbia effettuato attività di raccolta, trasporto e trattamento di veicoli fuori uso e relativi componenti e materiali.
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