GLI ONERI DI SICUREZZA POSSONO ESSERE SOGGETTI A RIBASSO
In un appalto concorso è logico che le varianti migliorativa, inserite durante la progettazione definitiva ed esecutiva, possano determinare un'attenuazione ...
In un appalto concorso è logico che le varianti migliorativa,
inserite durante la progettazione definitiva ed esecutiva, possano
determinare un'attenuazione degli oneri di sicurezza rispetto
all'importo riportato nel progetto preliminare messo a
concorso.
Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 4378 dello scorso 17 settembre, mediante la quale i giudici del Consiglio di Stato hanno ribaltato una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale che aveva accolto il ricorso contro l'aggiudicazione di un appalto concorso ad un Consorzio che aveva effettuato un ribasso degli oneri di sicurezza.
Secondo i giudici del TAR, il Consorzio andava escluso dalla procedura avendo offerto un prezzo pari ad euro 3.340.204,18 a fronte di una base d'asta che, seppur indicativamente individuata, dal bando, in euro 3.351.945,03, andava depurata degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, stabiliti in euro 100.558,35. Secondo il TAR la base d'asta, non soggetta a rialzo, doveva essere di euro 3.251.386,68. Ed inoltre, viene contestato il fatto che il consorzio aggiudicatario aveva effettato un ribasso sugli oneri di sicurezza.
Ma i giudici di Palazzo Spada, disattendendo quanto afferma in primo grado, hanno, innanzitutto, ricordato quanto scritto nel bando ovvero: "l'importo globale a base d'asta è stabilito in € 3.351.945,03, comprensivo …, degli oneri della sicurezza pari ad € 100.558,35,…. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo globale a base d'asta come sopra stabilito."
La puntuale individuazione dell'importo globale a base d'asta, nonché di alcune voci che lo compongono, tra cui gli oneri per la sicurezza, ed il riferimento a tale importo globale, nel divieto di presentazione di offerte in aumento, non giustifica alcuna diversa interpretazione che non sia quella riveniente dal significato letterale delle parole, in base al quale, nel computo della base d'asta complessiva non è consentito espungere il valore degli oneri di sicurezza (i quali sono, invece, espressamente inclusi).
Ne discende che l'impresa aggiudicataria non ha violato la prescrizione del bando che vietava le offerte in aumento, avendo presentato un offerta economica pari ad € 3.340.204,18, a fronte di una base d'asta complessiva di € 3.351.945,03.
Per quanto riguarda il ribasso degli oneri di sicurezza, rispetto al valore indicato dalla Stazione appaltante negli atti indittivi, i giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che il bando indicava come presunto l'importo individuato quale basa d'asta (comprensiva anche degli oneri di sicurezza), rimettendo al singolo offerente la definizione di tale importo in fase di stesura del progetto esecutivo.
Ciò era certamente giustificato dalla peculiarità della procedura in questione (appalto-concorso da aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa) che affida al concorrente la stesura della progettazione definitiva ed esecutiva.
In tali procedure, è logico che gli oneri relativi alla sicurezza vadano rapportati a tali progetti in corso di redazione, potendosi, dunque, verificare che le varianti migliorative, inserite durante la progettazione definitiva ed esecutiva, possano determinare un'attenuazione degli oneri stessi rispetto all'importo indicativamente riportato nel progetto preliminare messo a concorso.
In definitiva, l'indicazione nell'offerta di oneri per la sicurezza in misura inferiore rispetto a quanto indicativamente specificato dagli atti indittivi non si traduce in un inammissibile ribasso relativamente agli oneri stessi, bensì in una concreta determinazione di essi conforme alla loro incidenza effettiva, ragguagliata ai contenuti specifici dell'offerta.
Spetta, poi, ovviamente alla commissione incaricata di valutare le offerte (tecniche ed economiche) verificare la congruità, tra l'altro, anche degli oneri di sicurezza individuati dalle singole partecipanti.
Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 4378 dello scorso 17 settembre, mediante la quale i giudici del Consiglio di Stato hanno ribaltato una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale che aveva accolto il ricorso contro l'aggiudicazione di un appalto concorso ad un Consorzio che aveva effettuato un ribasso degli oneri di sicurezza.
Secondo i giudici del TAR, il Consorzio andava escluso dalla procedura avendo offerto un prezzo pari ad euro 3.340.204,18 a fronte di una base d'asta che, seppur indicativamente individuata, dal bando, in euro 3.351.945,03, andava depurata degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, stabiliti in euro 100.558,35. Secondo il TAR la base d'asta, non soggetta a rialzo, doveva essere di euro 3.251.386,68. Ed inoltre, viene contestato il fatto che il consorzio aggiudicatario aveva effettato un ribasso sugli oneri di sicurezza.
Ma i giudici di Palazzo Spada, disattendendo quanto afferma in primo grado, hanno, innanzitutto, ricordato quanto scritto nel bando ovvero: "l'importo globale a base d'asta è stabilito in € 3.351.945,03, comprensivo …, degli oneri della sicurezza pari ad € 100.558,35,…. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo globale a base d'asta come sopra stabilito."
La puntuale individuazione dell'importo globale a base d'asta, nonché di alcune voci che lo compongono, tra cui gli oneri per la sicurezza, ed il riferimento a tale importo globale, nel divieto di presentazione di offerte in aumento, non giustifica alcuna diversa interpretazione che non sia quella riveniente dal significato letterale delle parole, in base al quale, nel computo della base d'asta complessiva non è consentito espungere il valore degli oneri di sicurezza (i quali sono, invece, espressamente inclusi).
Ne discende che l'impresa aggiudicataria non ha violato la prescrizione del bando che vietava le offerte in aumento, avendo presentato un offerta economica pari ad € 3.340.204,18, a fronte di una base d'asta complessiva di € 3.351.945,03.
Per quanto riguarda il ribasso degli oneri di sicurezza, rispetto al valore indicato dalla Stazione appaltante negli atti indittivi, i giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che il bando indicava come presunto l'importo individuato quale basa d'asta (comprensiva anche degli oneri di sicurezza), rimettendo al singolo offerente la definizione di tale importo in fase di stesura del progetto esecutivo.
Ciò era certamente giustificato dalla peculiarità della procedura in questione (appalto-concorso da aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa) che affida al concorrente la stesura della progettazione definitiva ed esecutiva.
In tali procedure, è logico che gli oneri relativi alla sicurezza vadano rapportati a tali progetti in corso di redazione, potendosi, dunque, verificare che le varianti migliorative, inserite durante la progettazione definitiva ed esecutiva, possano determinare un'attenuazione degli oneri stessi rispetto all'importo indicativamente riportato nel progetto preliminare messo a concorso.
In definitiva, l'indicazione nell'offerta di oneri per la sicurezza in misura inferiore rispetto a quanto indicativamente specificato dagli atti indittivi non si traduce in un inammissibile ribasso relativamente agli oneri stessi, bensì in una concreta determinazione di essi conforme alla loro incidenza effettiva, ragguagliata ai contenuti specifici dell'offerta.
Spetta, poi, ovviamente alla commissione incaricata di valutare le offerte (tecniche ed economiche) verificare la congruità, tra l'altro, anche degli oneri di sicurezza individuati dalle singole partecipanti.
A cura di Ilenia
Cicirello
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