LIVELLI DI PROGETTAZIONE E VERIFICA ARCHEOLOGICA
Con l'articolo 93 del " Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture", in attesa di firma da parte del capo dello Stato e della successiva pub...
Con l'articolo 93 del " Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture", in attesa di firma da parte del capo dello
Stato e della successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
viene riproposto l'articolo 16 della legge n. 109/1994 in tema di
livelli e contenuti della progettazione.
I commi sono 9 come quelli dell'articolo 16 e la progettazione viene suddivisa sempre in:
L'unico comma, adeguato alla normativa attuale è il comma 9 con cui "l'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R.8 giugno 2001, n. 327" a differenza di quanto precedentemente disposto al comma 9 della legge n. 109/1994 in cui "l'accesso. per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali".
Con l'articolo 94 la definizione viene rinviato al regolamento la fissazione dei livelli e dei requisiti dei progetti in materie diverse dai lavori pubblici.
Si tratta di materia non normativamente regolata, in guisa da demandare alla sede regolamentare la verifica dei limiti entro cui è possibile estendere le disposizioni dettate dalla norma precedente per i lavori pubblici.
Con gli articoli 95 e 96 vengono raccolte le disposizioni in tema di verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare, recate dagli articoli 2 ter, 2 quater, 2 quinquies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella. legge 25 giugno 2005, n. 109.
Nell'articolo 95 viene precisato che ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del nuovo codice in materia di appalti di lavori pubblici, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari secondo quanto disposto dal regolamento, con particolare attenzione:
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del codice stesso e relativa disciplina regolamentare.
La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.
Con l'articolo 96 viene definita, poi, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico che si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica.
L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente.
La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere a) e b):
a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
1) esecuzione di carotaggi;
2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;
b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.
La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente.
I commi sono 9 come quelli dell'articolo 16 e la progettazione viene suddivisa sempre in:
- progetto preliminare;
- progetto esecutivo;
- progetto definitivo.
L'unico comma, adeguato alla normativa attuale è il comma 9 con cui "l'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R.8 giugno 2001, n. 327" a differenza di quanto precedentemente disposto al comma 9 della legge n. 109/1994 in cui "l'accesso. per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali".
Con l'articolo 94 la definizione viene rinviato al regolamento la fissazione dei livelli e dei requisiti dei progetti in materie diverse dai lavori pubblici.
Si tratta di materia non normativamente regolata, in guisa da demandare alla sede regolamentare la verifica dei limiti entro cui è possibile estendere le disposizioni dettate dalla norma precedente per i lavori pubblici.
Con gli articoli 95 e 96 vengono raccolte le disposizioni in tema di verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare, recate dagli articoli 2 ter, 2 quater, 2 quinquies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella. legge 25 giugno 2005, n. 109.
Nell'articolo 95 viene precisato che ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del nuovo codice in materia di appalti di lavori pubblici, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari secondo quanto disposto dal regolamento, con particolare attenzione:
- ai dati di archivio e bibliografici reperibili,
- all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni,
- alla lettura della geomorfologia del territorio,
- nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del codice stesso e relativa disciplina regolamentare.
La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.
Con l'articolo 96 viene definita, poi, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico che si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica.
L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente.
La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere a) e b):
a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
1) esecuzione di carotaggi;
2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;
b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.
La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente.
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