CAPACITÀ TECNICA E FINANZIARIA: L'ATTESTAZIONE SOA ASSOLVE L'IMPRESA DA OGNI ONERE DOCUMENTALE
Il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione SOA è sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la dimostrazione dell'esistenza d...
Il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione SOA
è sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la
dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e
finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori di importo
superiore a euro 150.000, nonché a garantire la stazione appaltante
in ordine all'affidabilità dell'impresa certificata.
Questo, in sintesi, il contenuto del Parere n. 219 dello scorso 25settembre, mediante il quale l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è tornata ad esprimersi sulla dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori di importo superiore a euro 150.000.
In particolare, il Parere del'Autorità è arrivato a seguito dell'istanza di Parere di un'impresa che riteneva illegittima l'aggiudicazione provvisoria di lavori di importo superiore a euro 150.000, in quanto l'impresa aggiudicataria non aveva prodotto documentazione necessaria per comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica.
L'Autorità ha ricordato che, secondo quanto specificato dall'art. 1 del D.P.R. n. 34/2000 e sue modifiche, l'attestato di qualificazione SOA è necessario e sufficiente a certificare la capacità tecnica ed economico-finanziaria e, come specificato al quarto comma: "le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo".
Nel caso in esame, l'impresa aggiudicataria dei lavori era in possesso dell'attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG2 classifica I, come richiesto dal bando, che, dunque, è sufficiente ad accreditare tutti i requisiti relativi alla capacità tecnica, compresi i requisiti di direzione tecnica di cui all'art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 34/2000, il cui possesso non può essere messo in discussione dalla stazione appaltante, cui non competono ulteriori verifiche documentali.
La citata disposizione regolamentare, inoltre, consente che il direttore tecnico sia lo stesso titolare dell'impresa, senza fare eccezioni per specifiche categorie e classifiche, per cui tale circostanza è da ritenersi ammissibile anche per la categoria OG2 e per la qualificazione in classifiche inferiori alla IV, come nel caso in esame.
Questo, in sintesi, il contenuto del Parere n. 219 dello scorso 25settembre, mediante il quale l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è tornata ad esprimersi sulla dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori di importo superiore a euro 150.000.
In particolare, il Parere del'Autorità è arrivato a seguito dell'istanza di Parere di un'impresa che riteneva illegittima l'aggiudicazione provvisoria di lavori di importo superiore a euro 150.000, in quanto l'impresa aggiudicataria non aveva prodotto documentazione necessaria per comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica.
L'Autorità ha ricordato che, secondo quanto specificato dall'art. 1 del D.P.R. n. 34/2000 e sue modifiche, l'attestato di qualificazione SOA è necessario e sufficiente a certificare la capacità tecnica ed economico-finanziaria e, come specificato al quarto comma: "le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo".
Nel caso in esame, l'impresa aggiudicataria dei lavori era in possesso dell'attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG2 classifica I, come richiesto dal bando, che, dunque, è sufficiente ad accreditare tutti i requisiti relativi alla capacità tecnica, compresi i requisiti di direzione tecnica di cui all'art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 34/2000, il cui possesso non può essere messo in discussione dalla stazione appaltante, cui non competono ulteriori verifiche documentali.
La citata disposizione regolamentare, inoltre, consente che il direttore tecnico sia lo stesso titolare dell'impresa, senza fare eccezioni per specifiche categorie e classifiche, per cui tale circostanza è da ritenersi ammissibile anche per la categoria OG2 e per la qualificazione in classifiche inferiori alla IV, come nel caso in esame.
A cura di Ilenia
Cicirello
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