COMUNICAZIONI STAZIONI APPALTANTI
L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con un comunicato del Presidente datato 3 Aprile, ha chiarito che le stazioni appaltanti, a decorrere dal gi...
L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con un comunicato
del Presidente datato 3 Aprile, ha chiarito che le stazioni
appaltanti, a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del comunicato, le stazioni
appaltanti dovranno trasmettere all’Autorità le comunicazioni
relative ai fatti specifici inerenti fasi o eventi dei processi di
realizzazione dei lavori pubblici per l’esercizio di specifiche
attribuzioni connesse alla Autorità stessa entro il termine
indicato nel comunicato in data 08 giugno 2005 e che in caso di
ritardo nell’adempimento l’Autorità provvederà ad attivare il
procedimento sanzionatorio previsto dall’art. 4 della legge n°
109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
Tra gli obblighi a carico delle stazioni appaltanti, sono ricordati quelli previsti dalle seguenti disposizioni:
Tra gli obblighi a carico delle stazioni appaltanti, sono ricordati quelli previsti dalle seguenti disposizioni:
- art. 24, comma 2, della Legge ed art. 8, comma 1, lett. h), del Regolamento, relativi a "Comunicazione all’Osservatorio degli affidamenti a trattativa privata";
- art. 89, comma 3, del Regolamento, relativo a "Comunicazione all’Osservatorio dell’esclusione di offerte non congrue";
- art. 129, comma 11, del Regolamento, relativo a "Comunicazione all’Autorità dei casi di consegne in ritardo o sospese e delle eventuali ipotesi di recesso dalle stesse causate";
- art. 133, comma 9, del Regolamento, relativo a "Comunicazione all’Autorità delle sospensioni dei lavori di durata superiore al quarto del tempo contrattuale".
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