NEL SETTORE EDILE DETRAZIONI 36% E IVA AGEVOLATA AL 10% PROROGATE AL 2011
L’Aula della Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurienna...
L’Aula della Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, il
disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” - legge finanziaria
2009 (DDL 1713/C - Relatore On. Gaspare Giudice del Gruppo
parlamentare PdL), con alcune modifiche al testo del Governo.
In particolare, viene previsto che le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nel 2009 rispetto alle previsioni del documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e pensionati.
In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del ”Fondo per l'occupazione” di cui al DL 148/93, convertito dalla L. 236/93, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2009, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti con specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite con accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.
Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo è destinata, per l'anno 2009, la somma di 150 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 31, comma 3 (diritto-dovere all'istruzione e alla formazione), del D.Lgs. 226/05. Conseguentemente per l'anno 2009 l'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo non può eccedere l'importo di 420 milioni di euro.
Vengono apportate modifiche all'art.77/ter del DL 112/08, convertito dalla L.133/08, sul Piano di stabilità interno delle Regioni e delle province autonome.
Pertanto, a decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.
Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto sopra previsto, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.
Altre modifiche attengono all’art.77/bis del DL 112/08, convertito dalla L.133/08, sul Patto di stabilità interno per gli Enti locali.
In particolare, viene disposto che nel saldo finanziario non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite per la parte corrente e per la parte in conto capitale.
Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta nel 2007 a riferimento per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.
In caso di mancato rispetto del Patto relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale e comunque, per un importo non superiore al 5 per cento, i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'Interno per l'anno successivo (la disposizione sostituisce la precedente che fissava la riduzione secca del 5 per cento).
Viene, altresì, stabilito che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008, relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti, ai sensi dell'articolo 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/00 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni per gli enti inadempienti (commi 20 e 21 dell'art.77/bis), non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente al netto delle spese per adempimenti contrattuali del personale dipendente e del segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.
Con apposita relazione annuale trasmessa alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per i profili di carattere finanziario, sulla base del costante monitoraggio delle modalità di utilizzo delle relative risorse finanziarie a cura del CIPE, il Governo indica l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e di quelle utilizzate in forza di apposite delibere del CIPE ovvero di provvedimenti normativi che recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, della L.289/02, specificando l'incidenza delle citate utilizzazioni rispetto al principio di ripartizione territoriale delle stesse in favore delle aree sottoutilizzate in misura non inferiore all'85 per cento a favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e 15 per cento a favore delle aree del Centro-Nord. In caso di adozione di disposizioni normative di iniziativa governativa con carattere di urgenza, le predette indicazioni sono rese in occasione della presentazione in Parlamento del relativo disegno di legge di conversione. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione.
In corso di esame sono state confermate le disposizioni che intervengono sull'art.1, commi 17 e 18 della L. 244/07 (legge finanziaria 2008).
Al riguardo, viene disposta la proroga al 31 dicembre 2011 della detrazione ai fini IRPEF per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, per interventi di recupero del patrimonio edilizio già prevista per gli anni 2008, 2009, 2010 dal suddetto articolo 1, comma 17, lett a) della suddetta legge. La stessa proroga della detrazione d’imposta spetta, altresì, nel caso di acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, sempreché gli interventi siano eseguiti entro il 31 dicembre 2011 e che l’alienazione o l’assegnazione avvenga entro il 30 giugno 2012 (termini già fissati rispettivamente al 31 dicembre 2010 e al 30 giugno 2011 dall’art. 1, comma 17, lett. b) della legge finanziaria 2008).
Viene, inoltre, prorogata al 2011 l’IVA agevolata, con aliquota al 10%, in materia di recupero del patrimonio edilizio, anch’essa prevista dall’art. 1, comma 18 della medesima L. 244/07 per gli anni 2008, 2009 e 2010.
Tra le altre disposizioni di proroga è stato confermato, altresì, il differimento al 31 dicembre 2009, del termine stabilito dall`’art. 43, comma 3, della L. 166/02, relativo all’esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale nonché dalle tasse sulle concessioni governative per gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei Comuni della Valle del Belice colpiti dal sisma del gennaio 1968.
Confermate, inoltre, le norme concernenti il settore dell’autotrasporto; le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all’articolo 4 del DL 356/01, convertito dalla L.418/01; le disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all’articolo 5 del suddetto DL 356/01 e delle disposizioni in materia di agevolazioni per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica previste dall’articolo 6 dello stesso decreto e il riordino dei trasferimenti dal bilancio dello Stato all’INPS, in conseguenza degli interventi di rimodulazione delle aliquote contributive contenuti nella L. 296/06 (legge finanziaria 2007) e nella L. 247/07 (recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007).
Fonre: www.ance.it
In particolare, viene previsto che le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nel 2009 rispetto alle previsioni del documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e pensionati.
In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del ”Fondo per l'occupazione” di cui al DL 148/93, convertito dalla L. 236/93, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2009, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti con specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite con accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.
Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo è destinata, per l'anno 2009, la somma di 150 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 31, comma 3 (diritto-dovere all'istruzione e alla formazione), del D.Lgs. 226/05. Conseguentemente per l'anno 2009 l'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo non può eccedere l'importo di 420 milioni di euro.
Vengono apportate modifiche all'art.77/ter del DL 112/08, convertito dalla L.133/08, sul Piano di stabilità interno delle Regioni e delle province autonome.
Pertanto, a decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.
Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto sopra previsto, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.
Altre modifiche attengono all’art.77/bis del DL 112/08, convertito dalla L.133/08, sul Patto di stabilità interno per gli Enti locali.
In particolare, viene disposto che nel saldo finanziario non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite per la parte corrente e per la parte in conto capitale.
Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta nel 2007 a riferimento per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.
In caso di mancato rispetto del Patto relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale e comunque, per un importo non superiore al 5 per cento, i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'Interno per l'anno successivo (la disposizione sostituisce la precedente che fissava la riduzione secca del 5 per cento).
Viene, altresì, stabilito che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008, relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti, ai sensi dell'articolo 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/00 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni per gli enti inadempienti (commi 20 e 21 dell'art.77/bis), non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente al netto delle spese per adempimenti contrattuali del personale dipendente e del segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.
Con apposita relazione annuale trasmessa alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per i profili di carattere finanziario, sulla base del costante monitoraggio delle modalità di utilizzo delle relative risorse finanziarie a cura del CIPE, il Governo indica l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e di quelle utilizzate in forza di apposite delibere del CIPE ovvero di provvedimenti normativi che recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, della L.289/02, specificando l'incidenza delle citate utilizzazioni rispetto al principio di ripartizione territoriale delle stesse in favore delle aree sottoutilizzate in misura non inferiore all'85 per cento a favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e 15 per cento a favore delle aree del Centro-Nord. In caso di adozione di disposizioni normative di iniziativa governativa con carattere di urgenza, le predette indicazioni sono rese in occasione della presentazione in Parlamento del relativo disegno di legge di conversione. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione.
In corso di esame sono state confermate le disposizioni che intervengono sull'art.1, commi 17 e 18 della L. 244/07 (legge finanziaria 2008).
Al riguardo, viene disposta la proroga al 31 dicembre 2011 della detrazione ai fini IRPEF per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, per interventi di recupero del patrimonio edilizio già prevista per gli anni 2008, 2009, 2010 dal suddetto articolo 1, comma 17, lett a) della suddetta legge. La stessa proroga della detrazione d’imposta spetta, altresì, nel caso di acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, sempreché gli interventi siano eseguiti entro il 31 dicembre 2011 e che l’alienazione o l’assegnazione avvenga entro il 30 giugno 2012 (termini già fissati rispettivamente al 31 dicembre 2010 e al 30 giugno 2011 dall’art. 1, comma 17, lett. b) della legge finanziaria 2008).
Viene, inoltre, prorogata al 2011 l’IVA agevolata, con aliquota al 10%, in materia di recupero del patrimonio edilizio, anch’essa prevista dall’art. 1, comma 18 della medesima L. 244/07 per gli anni 2008, 2009 e 2010.
Tra le altre disposizioni di proroga è stato confermato, altresì, il differimento al 31 dicembre 2009, del termine stabilito dall`’art. 43, comma 3, della L. 166/02, relativo all’esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale nonché dalle tasse sulle concessioni governative per gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei Comuni della Valle del Belice colpiti dal sisma del gennaio 1968.
Confermate, inoltre, le norme concernenti il settore dell’autotrasporto; le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all’articolo 4 del DL 356/01, convertito dalla L.418/01; le disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all’articolo 5 del suddetto DL 356/01 e delle disposizioni in materia di agevolazioni per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica previste dall’articolo 6 dello stesso decreto e il riordino dei trasferimenti dal bilancio dello Stato all’INPS, in conseguenza degli interventi di rimodulazione delle aliquote contributive contenuti nella L. 296/06 (legge finanziaria 2007) e nella L. 247/07 (recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007).
Fonre: www.ance.it
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