NELLA PARTE III I CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
Nella terza delle sette parti che compongono lo schema di Regolamento del Codice dei Contratti aggiornato al rilievo n. 51/I del 26 maggio 2008 della Corte d...
Nella terza delle sette parti che compongono lo schema di
Regolamento del Codice dei Contratti aggiornato al rilievo n.
51/I del 26 maggio 2008 della Corte dei Conti che aveva formulato
le proprie osservazioni sul provvedimento, trasmesso dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti la Consiglio superiore dei
Lavori Pubblici, sono riportate le norme che devono essere
utilizzate per i contratti pubblici relativi a servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari
I servizi d’architettura ed ingegneria sono trattati distintamente dagli altri servizi, collocandoli subito dopo la parte dedicata ai lavori. Segnaliamo, in questa parte, la procedimentalizzazione della gara per l’affidamento dei servizi di importo pari o superiore a 100.000 (articolo 266) e della gara informale per l’affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro (articolo 267). La prima prevede una valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti quattro criteri:
In particolare la Parte III per un totale di 19 articoli è suddivisa nei seguenti tre titoli:
Il titolo II (artt. 261- 267) trae origine dalla rielaborazione completa del titolo IV, capo IV e capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 con la precisazione che alcune disposizioni in materia di affidamento di servizi sono state elevate con il codice a norme primarie e di conseguenza non sono riprodotte.
Per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura l’articolo 91, commi 1 e 2, del codice, individua la soglia dei 100.000 euro al di sopra della quale si applicano le disposizioni relative alle procedure ordinarie di gare. Al di sotto di tale soglia è prevista la gara informale con invito rivolto ad almeno cinque soggetti.
Alla luce di quanto richiamato, la procedura di affidamento è disciplinata nel titolo II in relazione alla gare di importo pari o superiore 100.000 euro. Uno specifico articolo (il 267) disciplina gli affidamenti di importo inferiore a 100.000 euro.
Il titolo III (artt. 268 – 270) contenente le garanzie, successivamente ad un articolo che contiene le disposizioni applicabili, riproduce con adattamenti gli articoli 105 e 106 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
Ricordiano, per ultimo, che lo schema dovrà essere approvato, definitivamente, dal Consiglio dei Ministri successivamente ai prescritti pareri della Conferenza unificata Stato-Regioni, delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato.
I servizi d’architettura ed ingegneria sono trattati distintamente dagli altri servizi, collocandoli subito dopo la parte dedicata ai lavori. Segnaliamo, in questa parte, la procedimentalizzazione della gara per l’affidamento dei servizi di importo pari o superiore a 100.000 (articolo 266) e della gara informale per l’affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro (articolo 267). La prima prevede una valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti quattro criteri:
- aspetti qualitativi dell’offerta;
- illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico;
- ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica;
- riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con riferimento al tempo.
In particolare la Parte III per un totale di 19 articoli è suddivisa nei seguenti tre titoli:
- Titolo I - Disposizioni generali (n. 9 articoli)
- Titolo II - Affidamento dei servizi (n. 7 articoli)
- Titolo III - Garanzie (n. 3 articoli).
Il titolo II (artt. 261- 267) trae origine dalla rielaborazione completa del titolo IV, capo IV e capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 con la precisazione che alcune disposizioni in materia di affidamento di servizi sono state elevate con il codice a norme primarie e di conseguenza non sono riprodotte.
Per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura l’articolo 91, commi 1 e 2, del codice, individua la soglia dei 100.000 euro al di sopra della quale si applicano le disposizioni relative alle procedure ordinarie di gare. Al di sotto di tale soglia è prevista la gara informale con invito rivolto ad almeno cinque soggetti.
Alla luce di quanto richiamato, la procedura di affidamento è disciplinata nel titolo II in relazione alla gare di importo pari o superiore 100.000 euro. Uno specifico articolo (il 267) disciplina gli affidamenti di importo inferiore a 100.000 euro.
Il titolo III (artt. 268 – 270) contenente le garanzie, successivamente ad un articolo che contiene le disposizioni applicabili, riproduce con adattamenti gli articoli 105 e 106 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
Ricordiano, per ultimo, che lo schema dovrà essere approvato, definitivamente, dal Consiglio dei Ministri successivamente ai prescritti pareri della Conferenza unificata Stato-Regioni, delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato.
A cura di Paolo
Oreto
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