NELLA PARTE V I CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI
Nella quinta delle sette parti che compongono lo schema di Regolamento del Codice dei Contratti aggiornato al rilievo n. 51/I del 26 maggio 2008 della Corte ...
Nella quinta delle sette parti che compongono lo schema di
Regolamento del Codice dei Contratti aggiornato al rilievo n.
51/I del 26 maggio 2008 della Corte dei Conti che aveva formulato
le proprie osservazioni sul provvedimento, trasmesso dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti la Consiglio superiore dei
Lavori Pubblici, sono riportate le norme che devono essere
utilizzate per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture nei settori speciali.
Il complesso delle disposizioni della Parte V mira a definire la disciplina regolamentare applicabile agli enti operanti nell’ambito dei settori speciali. L’articolato è diretto a uniformare l’attività negoziale degli enti aggiudicatori ad una serie di vincoli che, da un lato, garantiscano ineludibili principi di trasparenza, concorrenza, non discriminazione e, dall’altro, preservino altrettanto ineludibili margini di flessibilità, in ottemperanza alle previsioni della direttiva 2004/17/CE e al rinvio selettivo operato dall’articolo 206, comma 1, del codice.
L’esigenza di coniugare tutela della concorrenza e semplificazione delle procedure è particolarmente avvertita nei settori speciali, dove sono gli stessi enti aggiudicatori ad offrire sul mercato servizi di interesse economico generale, risultando in tal modo soggetti, sia a responsabilità di carattere pubblico, concernenti la garanzia di trasparenza ed economicità gestionale, di sicurezza e continuità del servizio erogato, sia alla spinta competitiva che deriva dalla progressiva apertura alla concorrenza.
L’esigenza di coniugare tutela della concorrenza e semplificazione delle procedure è particolarmente avvertita nei settori speciali, dove sono gli stessi enti aggiudicatori ad offrire sul mercato servizi di interesse economico generale, risultando in tal modo soggetti sia a responsabilità di carattere pubblico, concernenti la garanzia di trasparenza ed economicità gestionale, di sicurezza e continuità del servizio erogato, sia alla spinta competitiva che deriva dalla progressiva apertura alla concorrenza (come emerge dalla previsione dell’articolo 30 della direttiva 17/2004/CE, che regola la “procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza”, e dell’articolo 219 del codice).
In particolare la Parte V è composta soltanto da 4 articoli suddivisa nei seguenti tre titoli:
In tale ottica, coerentemente con quanto disposto dalla norma primaria, è stato escluso l’obbligo di applicare le norme regolamentari attuative delle disposizioni del codice non direttamente riferibili ai settori speciali: l’esclusione di tali disposizioni costituisce una scelta obbligata, quale mera conseguenza delle opzioni già operate in sede di redazione del codice (qualora così non fosse, si incorrerebbe nell’incongruenza di ritenere applicabile ai settori speciali la norma secondaria di attuazione e non già quella primaria).
Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione (articolo 340), per ciò che attiene alla fase di scelta del contraente, sono stati confermati e meglio specificati gli ambiti di flessibilità già riconosciuti dal codice dei contratti che, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, possono garantire agli enti aggiudicatori nella gestione di sistemi di qualificazione e, limitatamente alle imprese pubbliche e ai soggetti privati, nella qualificazione alle singole gare di appalto, di disporre di una platea di concorrenti di adeguata affidabilità per la corretta esecuzione delle prestazioni richieste.
Ricordiano, per ultimo, che lo schema dovrà essere approvato, definitivamente, dal Consiglio dei Ministri successivamente ai prescritti pareri della Conferenza unificata Stato-Regioni, delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato.
Il complesso delle disposizioni della Parte V mira a definire la disciplina regolamentare applicabile agli enti operanti nell’ambito dei settori speciali. L’articolato è diretto a uniformare l’attività negoziale degli enti aggiudicatori ad una serie di vincoli che, da un lato, garantiscano ineludibili principi di trasparenza, concorrenza, non discriminazione e, dall’altro, preservino altrettanto ineludibili margini di flessibilità, in ottemperanza alle previsioni della direttiva 2004/17/CE e al rinvio selettivo operato dall’articolo 206, comma 1, del codice.
L’esigenza di coniugare tutela della concorrenza e semplificazione delle procedure è particolarmente avvertita nei settori speciali, dove sono gli stessi enti aggiudicatori ad offrire sul mercato servizi di interesse economico generale, risultando in tal modo soggetti, sia a responsabilità di carattere pubblico, concernenti la garanzia di trasparenza ed economicità gestionale, di sicurezza e continuità del servizio erogato, sia alla spinta competitiva che deriva dalla progressiva apertura alla concorrenza.
L’esigenza di coniugare tutela della concorrenza e semplificazione delle procedure è particolarmente avvertita nei settori speciali, dove sono gli stessi enti aggiudicatori ad offrire sul mercato servizi di interesse economico generale, risultando in tal modo soggetti sia a responsabilità di carattere pubblico, concernenti la garanzia di trasparenza ed economicità gestionale, di sicurezza e continuità del servizio erogato, sia alla spinta competitiva che deriva dalla progressiva apertura alla concorrenza (come emerge dalla previsione dell’articolo 30 della direttiva 17/2004/CE, che regola la “procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza”, e dell’articolo 219 del codice).
In particolare la Parte V è composta soltanto da 4 articoli suddivisa nei seguenti tre titoli:
- Titolo I - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria (artt. 339 - 340)
- Titolo II - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali sotto soglia comunitaria (art. 341)
- Titolo III - Organi del procedimento e programmazione nei settori speciali (art. 342).
In tale ottica, coerentemente con quanto disposto dalla norma primaria, è stato escluso l’obbligo di applicare le norme regolamentari attuative delle disposizioni del codice non direttamente riferibili ai settori speciali: l’esclusione di tali disposizioni costituisce una scelta obbligata, quale mera conseguenza delle opzioni già operate in sede di redazione del codice (qualora così non fosse, si incorrerebbe nell’incongruenza di ritenere applicabile ai settori speciali la norma secondaria di attuazione e non già quella primaria).
Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione (articolo 340), per ciò che attiene alla fase di scelta del contraente, sono stati confermati e meglio specificati gli ambiti di flessibilità già riconosciuti dal codice dei contratti che, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, possono garantire agli enti aggiudicatori nella gestione di sistemi di qualificazione e, limitatamente alle imprese pubbliche e ai soggetti privati, nella qualificazione alle singole gare di appalto, di disporre di una platea di concorrenti di adeguata affidabilità per la corretta esecuzione delle prestazioni richieste.
Ricordiano, per ultimo, che lo schema dovrà essere approvato, definitivamente, dal Consiglio dei Ministri successivamente ai prescritti pareri della Conferenza unificata Stato-Regioni, delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato.
A cura di Paolo
Oreto
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