NELLA PARTE VI I CONTRATTI ESEGUITI ALL’ESTERO
Nella sesta delle sette parti che compongono lo schema di Regolamento del Codice dei Contratti aggiornato al rilievo n. 51/I del 26 maggio 2008 della Corte d...
Nella sesta delle sette parti che compongono lo schema di
Regolamento del Codice dei Contratti aggiornato al rilievo n.
51/I del 26 maggio 2008 della Corte dei Conti che aveva formulato
le proprie osservazioni sul provvedimento, trasmesso dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti la Consiglio superiore dei
Lavori Pubblici, sono riportate le norme che devono essere
utilizzate per i contratti eseguiti all’estero.
In particolare la parte VI contiene le norme sui Contratti eseguiti all’estero che, per quanto riguarda i contratti di appalto relativi ai lavori in attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, erano precedentemente disciplinati dal titolo XIV del regolamento n. 554/1999.
In particolare la Parte VI è composta da 14 articoli suddivisa nei seguenti due titoli:
Ricordiano, per ultimo, che lo schema dovrà essere approvato, definitivamente, dal Consiglio dei Ministri successivamente ai prescritti pareri della Conferenza unificata Stato-Regioni, delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato.
In particolare la parte VI contiene le norme sui Contratti eseguiti all’estero che, per quanto riguarda i contratti di appalto relativi ai lavori in attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, erano precedentemente disciplinati dal titolo XIV del regolamento n. 554/1999.
In particolare la Parte VI è composta da 14 articoli suddivisa nei seguenti due titoli:
- Titolo I - Contratti nell’ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (artt. 343 - 350)
- Titolo II - Lavori su immobili all’estero ad uso dell’amministrazione del Ministero degli affari esteri (artt. 351 - 356)
- assicurare una maggiore partecipazione del Paese in Via di Sviluppo (PVS) per l’esecuzione dell’intervento di cooperazione di cui è beneficiario;
- risolvere possibili problemi di incompatibilità tra norme italiane e norme locali per i lavori appaltati dalle ambasciate;
- garantire livelli di sicurezza e di impatto ambientale dei lavori nei PVS analoghi a quelli dei Paesi UE;
- snellire l’iter procedurale che, in genere, nei PVS risulta notevolmente più complesso di quello dei lavori in Italia per la presenza di altri soggetti decisionali (autorità locali e organismi internazionali finanziatori).
Ricordiano, per ultimo, che lo schema dovrà essere approvato, definitivamente, dal Consiglio dei Ministri successivamente ai prescritti pareri della Conferenza unificata Stato-Regioni, delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato.
A cura di Paolo
Oreto
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