INCENTIVI CONSENTITI ANCHE IMPIANTI SUDDIVISI IN SEZIONI
Gli incentivi per la produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici sono stati estesi anche a impianti organizzati in sezioni. Attraverso la ...
Gli incentivi per la produzione di energia elettrica mediante
impianti fotovoltaici sono stati estesi anche a impianti
organizzati in sezioni. Attraverso la Delibera ARG/elt
161/08 recante “Modificazione della deliberazione
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 13 aprile 2007, n.
90/07, in materia di incentivazione della produzione di energia
elettrica da impianti fotovoltaici” l’Autorità per l’Energia
Elettrica e il gas ha esteso gli incentivi previsti dal Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 anche agli
impianti fotovoltaici collegati alle reti con obbligo di
connessione di terzi in un solo punto di connessione e organizzati
in sezioni caratterizzate da date di entrate in esercizio
successive e/o da diverse tipologie di integrazione
architettonica.
Ricordiamo (leggi tutto) che il 13 aprile 2007 l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha pubblicato la delibera n. 90/07 recante Attuazione del decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio 2007, ai fini dell’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici. Tale delibera, oltre a stabilire le modalità di accesso ed erogazione degli incentivi, definisce le modalità procedurali e le condizioni tecnico-economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in bassa tensione di impianti di produzione di energia elettrica.
La Delibera ARG/elt 161/08 modifica ed integra la precedente delibera 90/07 aggiungendo all’art. 5 (Ammissione alla tariffa incentivante) del TITOLO III (Condizioni per l’ammissibilità alla tariffa incentivante e al premio) i commi 5.5, 5.6 e 5.7, e all’art. 8 (Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti e del premio) del TITOLO IV (Modalità e condizioni di erogazione delle tariffe incentivanti e del premio) il comma 8.8.
In particolare, l’accesso agli incentivi è consentito anche agli impianti fotovoltaici composti da sezioni di impianto a condizione che:
L’incentivo verrà corrisposto, relativamente a ciascuna sezione. Al fine della determinazione del valore dell’incentivo si fa riferimento all’anno in cui ciascuna sezione entra in esercizio e alla potenza nominale complessiva dell’impianto dichiarata dal soggetto responsabile, intesa come somma delle potenze nominali di ogni singola sezione.
Ricordiamo (leggi tutto) che il 13 aprile 2007 l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha pubblicato la delibera n. 90/07 recante Attuazione del decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio 2007, ai fini dell’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici. Tale delibera, oltre a stabilire le modalità di accesso ed erogazione degli incentivi, definisce le modalità procedurali e le condizioni tecnico-economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in bassa tensione di impianti di produzione di energia elettrica.
La Delibera ARG/elt 161/08 modifica ed integra la precedente delibera 90/07 aggiungendo all’art. 5 (Ammissione alla tariffa incentivante) del TITOLO III (Condizioni per l’ammissibilità alla tariffa incentivante e al premio) i commi 5.5, 5.6 e 5.7, e all’art. 8 (Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti e del premio) del TITOLO IV (Modalità e condizioni di erogazione delle tariffe incentivanti e del premio) il comma 8.8.
In particolare, l’accesso agli incentivi è consentito anche agli impianti fotovoltaici composti da sezioni di impianto a condizione che:
- all’impianto corrisponda un solo soggetto responsabile;
- ciascuna sezione dell’impianto sia dotata di autonoma apparecchiatura per la misura dell’energia elettrica prodotta ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 88/07;
- il soggetto responsabile consenta al soggetto attuatore l’acquisizione per via telematica delle misure rilevate dalle apparecchiature per la misura di cui al precedente punto, qualora necessaria per gli adempimenti di propria competenza. Tale acquisizione può avvenire anche per il tramite dei gestori di rete sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 6.1, lettera b), della deliberazione n. 88/07;
- a ciascuna sezione corrisponda una sola tipologia di integrazione architettonica di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da b1) a b3) del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, ovvero corrisponda la tipologia di intervento di cui all’articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto ministeriale;
- la data di entrata in esercizio di ciascuna sezione sia univocamente definibile
- dichiarare, al momento della presentazione della richiesta di cui all’art. 5, comma 4 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 per la prima sezione di impianto entrata in esercizio, la potenza nominale complessiva dell’impianto, nonché il numero massimo di sezioni di cui si compone il medesimo;
- presentare la richiesta di cui all’art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, nel rispetto del termine ivi definito, per ciascuna sezione di impianto entrata in esercizio in data successiva alla data di entrata in esercizio della prima sezione di impianto.
L’incentivo verrà corrisposto, relativamente a ciascuna sezione. Al fine della determinazione del valore dell’incentivo si fa riferimento all’anno in cui ciascuna sezione entra in esercizio e alla potenza nominale complessiva dell’impianto dichiarata dal soggetto responsabile, intesa come somma delle potenze nominali di ogni singola sezione.
A cura di Ilenia
Cicirello
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