ESENZIONE DAL MUD E NOVITÀ
Con la pubblicazione, sul Supplemento ordinario n. 96/L alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 Aprile 2006, del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 re...
Con la pubblicazione, sul Supplemento ordinario n. 96/L alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 Aprile 2006, del Decreto
Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 recante: " Norme in materia
ambientale" scattano a partire dal 29 aprile le nuove regole sul
Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).
Sono esentati, dalla dichiarazione, tutti i produttori di rifiuti non pericolosi e tale norma produrrà un taglio di circa il 30% del numero di modelli unici presentati ogni anno.
Tra gli altri, in riferimento a quanto previsto nella parte quarta, quella dedicata ai rifiuti ed alla protezione del suolo, del decreto stesso, vengono esentati i produttori di rifiuti non pericolosi ed in particolare:
Ricordiamo anche che con il nuovo decreto, in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) viene recepita la direttiva 2001/42/CE e, quindi, la VAS dovrà essere effettuata durante la fase preparatoria e , comunque, prima dell'approvazione del piano o del programma.
Per quanto concerne, poi, la Valutazione di impatto ambientale (VIA) la stessa non dovrà essere più effettuata sul progetto definitivo ma su quello preliminare, con una successiva verifica, sul progetto definitivo, atta a controllare che lo stesso rispetti le condizioni indicate nel giudizio di compatibilità ambientale.
Sono esentati, dalla dichiarazione, tutti i produttori di rifiuti non pericolosi e tale norma produrrà un taglio di circa il 30% del numero di modelli unici presentati ogni anno.
Tra gli altri, in riferimento a quanto previsto nella parte quarta, quella dedicata ai rifiuti ed alla protezione del suolo, del decreto stesso, vengono esentati i produttori di rifiuti non pericolosi ed in particolare:
- quelli derivanti dalle lavorazioni industriali e artigianali;
- i produttori di fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e dall'abattimento dei fumi;
Ricordiamo anche che con il nuovo decreto, in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) viene recepita la direttiva 2001/42/CE e, quindi, la VAS dovrà essere effettuata durante la fase preparatoria e , comunque, prima dell'approvazione del piano o del programma.
Per quanto concerne, poi, la Valutazione di impatto ambientale (VIA) la stessa non dovrà essere più effettuata sul progetto definitivo ma su quello preliminare, con una successiva verifica, sul progetto definitivo, atta a controllare che lo stesso rispetti le condizioni indicate nel giudizio di compatibilità ambientale.
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