SOA PROMOTORI NELL’ORGANICO
Con determinazione 6 aprile 2006, n. 3 l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ha deciso che i promotori SOA dovranno essere inseriti all’interno del...
Con determinazione 6 aprile 2006, n. 3 l’Autorità per la Vigilanza
sui Lavori Pubblici ha deciso che i promotori SOA dovranno essere
inseriti all’interno dell’organico delle società stesse e
quest’ultime dovranno comunicare all’Autorità i loro dati.
Fino ad oggi questi soggetti erano assimilati ai procacciatori d’affari e l’autorità ha notato che questa situazione presenta alcuni problemi in quanto i promotori "sono anche consulenti delle imprese che possono influenzare le condizioni di mercato, in quanto possono determinare il passaggio di pacchetti di imprese da una Soa ad un’altra" oltre al fatto che spesso sono "i promotori a predisporre la documentazione da presentare, ai fini della qualificazione, in violazione del generale divieto, per i soggetti esterni alle Soa, di svolgere prestazioni relative all’attività di attestazione, come appunto l’acquisizione dei documenti".
Con l’inserimento dei procacciatori in organico Soa, "sarà possibile imputare la responsabilità dell’azione ad un soggetto facilmente individuabile, perché facente parte della specifica organizzazione e, quindi, anch’egli potenzialmente imputabile di quelle condotte penalmente rilevanti, che si riconducono alla natura del soggetto che le pone in essere, quale soggetto esercente una pubblica funzione".
Quanto alla comunicazione dei dati, l’Autorità specifica che la necessità nasce dalla volontà di costituire un data-base ai fini di controllo interno.
Fino ad oggi questi soggetti erano assimilati ai procacciatori d’affari e l’autorità ha notato che questa situazione presenta alcuni problemi in quanto i promotori "sono anche consulenti delle imprese che possono influenzare le condizioni di mercato, in quanto possono determinare il passaggio di pacchetti di imprese da una Soa ad un’altra" oltre al fatto che spesso sono "i promotori a predisporre la documentazione da presentare, ai fini della qualificazione, in violazione del generale divieto, per i soggetti esterni alle Soa, di svolgere prestazioni relative all’attività di attestazione, come appunto l’acquisizione dei documenti".
Con l’inserimento dei procacciatori in organico Soa, "sarà possibile imputare la responsabilità dell’azione ad un soggetto facilmente individuabile, perché facente parte della specifica organizzazione e, quindi, anch’egli potenzialmente imputabile di quelle condotte penalmente rilevanti, che si riconducono alla natura del soggetto che le pone in essere, quale soggetto esercente una pubblica funzione".
Quanto alla comunicazione dei dati, l’Autorità specifica che la necessità nasce dalla volontà di costituire un data-base ai fini di controllo interno.
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