EOLICO: SENTENZA TAR FAVOREVOLE A REGIONE
La III sezione del TAR di Bari, con sentenza depositata in segreteria in data 7 gennaio, ha respinto la richiesta di annullamento, previa sospensiva, di un a...
La III sezione del TAR di Bari, con sentenza depositata in
segreteria in data 7 gennaio, ha respinto la richiesta di
annullamento, previa sospensiva, di un atto di rigetto
dell’Assessorato all’Ecologia di un progetto di impianti eolici a
Monteleone di Puglia presentato dalla Società Ico Energy.
“I temi del ricorso di questa società sono gli stessi che emergono in altre istanze simili e, fra tutti, quello del silenzio assenso maturato alla scadenza dei termini dell’istruttoria.
“Ebbene sul punto il TAR, dopo aver richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 4058 del 25 agosto 2008 e la sua precedente decisione n. 2183 del 24 settembre 2008, dichiara testualmente che “la formazione del silenzio assenso nella materia si verrebbe a porre in contrasto con i principi comunitari che impongono la esplicitazione delle ragioni di compatibilità ambientale con l’adozione di eventuali prescrizioni correttive sulla base di un’analisi sintetico-comparativa per definizione incompatibile con un modulo tacito di formazione della volontà amministrativa” .
“Per tali motivi il TAR ha dichiarato il ricorso “di per sè inammissibile” e “ad un esame nel merito pure infondato” condannando la società a pagare 1.500 euro di spese a favore della Regione.”
“I temi del ricorso di questa società sono gli stessi che emergono in altre istanze simili e, fra tutti, quello del silenzio assenso maturato alla scadenza dei termini dell’istruttoria.
“Ebbene sul punto il TAR, dopo aver richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 4058 del 25 agosto 2008 e la sua precedente decisione n. 2183 del 24 settembre 2008, dichiara testualmente che “la formazione del silenzio assenso nella materia si verrebbe a porre in contrasto con i principi comunitari che impongono la esplicitazione delle ragioni di compatibilità ambientale con l’adozione di eventuali prescrizioni correttive sulla base di un’analisi sintetico-comparativa per definizione incompatibile con un modulo tacito di formazione della volontà amministrativa” .
“Per tali motivi il TAR ha dichiarato il ricorso “di per sè inammissibile” e “ad un esame nel merito pure infondato” condannando la società a pagare 1.500 euro di spese a favore della Regione.”
a cura di www.regione.puglia.it
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