VARIANTI IN CORSO D’OPERA
Con il nuovo "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" recentemente firmato dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ed in ...
Con il nuovo "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture" recentemente firmato dal Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica poco cambin in riferimento al problema
delle perizie di variante e suppletive e l’articolo 132 del nuovo
Codice riporta al suo interno l’articolo19 comma 1-ter e l’articolo
25 della legge n. 109/1994 con opportune modifiche di
dettaglio.
L’articolo in commento riproduce l’art. 25, della legge. n. 109/1994, con le puntualizzazioni sottoriportate.
Nel comma 1 dell’articolo 132 del nuovo Codice si è provveduto ad adeguare l’elenco delle cause che consentono le variazioni in corso d’opera riportate al comma 1 dell’articlo 25 della legge n. 109/1994, trasformando la lett. b - bis) in lett. c) e coerentemente modificando le lettere seguenti e i rinvii contenuti all’interno dell’articolo.
Nel comma 2 si è ritenuto di inserire nel testo del comma 2 un secondo periodo («Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo»), corrispondente al terzo periodo del comma 1 ter dell’art. 19, della legge n. 109/1994.
L’articolo in commento riproduce l’art. 25, della legge. n. 109/1994, con le puntualizzazioni sottoriportate.
Nel comma 1 dell’articolo 132 del nuovo Codice si è provveduto ad adeguare l’elenco delle cause che consentono le variazioni in corso d’opera riportate al comma 1 dell’articlo 25 della legge n. 109/1994, trasformando la lett. b - bis) in lett. c) e coerentemente modificando le lettere seguenti e i rinvii contenuti all’interno dell’articolo.
Nel comma 2 si è ritenuto di inserire nel testo del comma 2 un secondo periodo («Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo»), corrispondente al terzo periodo del comma 1 ter dell’art. 19, della legge n. 109/1994.
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