REQUISITI ECCESSIVI NEL BANDO ANNULLANO LA GARA D'APPALTO
Nella gare d'appalto, i requisiti di ammissione non possono eccedere rispetto all'oggetto della gara e, una sproporzione tra requisiti e finalità perseguite,...
Nella gare d'appalto, i requisiti di ammissione non possono
eccedere rispetto all'oggetto della gara e, una sproporzione tra
requisiti e finalità perseguite, si traduce in una conseguente
ingiustificata compressione della platea dei possibili concorrenti
e, dunque, in un'altrettanto ingiustificata limitazione
dell'interesse pubblico alla selezione della migliore offerta che
il settore di mercato realmente interessato può esprimere. Da ciò,
una sproporzione ed ingiustificata richiesta di requisiti di
ammissione rispetto l'oggetto della gara è motivo sufficiente per
l'annullamento della stessa.
Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza 6534 dello scorso 23 dicembre, mediante la quale i giudici del Consiglio di Stato hanno confermato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che aveva accolto il ricorso proposto per l'annullamento del bando della gara indetta per l'affidamento dei servizi di parcheggi pubblici senza custodia e di pulizia dei bagni pubblici ed il relativo disciplinare, nella parte in cui si prevedeva come requisito di ammissione alla procedura l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati all'attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze, nonché l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'attuale appellante al Consiglio di Stato.
In particolare, la gara oggetto della controversia riguardava l'affidamento del servizio di gestione dei servizi di parcheggi pubblici a pagamento senza custodia e di pulizia dei bagni pubblici ed in particolare la parte relativa ai requisiti minimi di partecipazione prescritti dal bando e dal disciplinare di gara, in cui la stazione appaltante aveva previsto l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati alle attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni, istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze. Tale requisito aveva causato l'esclusione automatica di alcune società sprovviste di questo.
Il giudice in primo grado ha ritenuto che l'inserimento di tale requisito sia stato ingiustificato e abbia limitato la concorrenza, dal momento che il servizio da affidare non avrebbe comportato accertamento e liquidazione di entrate comunali: l'esazione della sosta, infatti, non implicherebbe maneggio di pecunia pubblica, poiché le tariffe di sosta consistono in entrate dell'affidatario, essendo invece entrata comunale il solo canone da versare all'Ente; né sarebbe ravvisabile un esercizio di potestà pubblicistiche, di tipologia tale da richiedere l'iscrizione all'albo in questione nell'attività degli ausiliari del traffico incaricati dell'accertamento delle violazioni, stante la riserva in favore della polizia municipale della procedura sanzionatoria amministrativa e della organizzazione del servizio.
Per tale motivazione, era stato accolto l'appello in primo grado.
Successivamente e contro la sentenza di primo grado l'appellante vincitore del bando ha evidenziato che:
Per quanto concerne il secondo punto, i giudici del Consiglio di Stato hanno ricordato il divieto di cui all'art. 42, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, secondo cui le richieste della stazione appaltante non possono eccedere l'oggetto dell'appalto.
Infine, riguardo la conformità del bando di gara ai principi comunitari di ammissibilità degli elenchi ufficiali di prestatori di servizi di cui alla direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE, trasferiti nel d.lgs. n. 163 del 2006, i giudici hanno evidenziato come il principio immanente nell'ordinamento nazionale richiede che i livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto.
In definitiva, l'appello è stato respinto confermando quanto stabilito in primo grado.
Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza 6534 dello scorso 23 dicembre, mediante la quale i giudici del Consiglio di Stato hanno confermato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che aveva accolto il ricorso proposto per l'annullamento del bando della gara indetta per l'affidamento dei servizi di parcheggi pubblici senza custodia e di pulizia dei bagni pubblici ed il relativo disciplinare, nella parte in cui si prevedeva come requisito di ammissione alla procedura l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati all'attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze, nonché l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'attuale appellante al Consiglio di Stato.
In particolare, la gara oggetto della controversia riguardava l'affidamento del servizio di gestione dei servizi di parcheggi pubblici a pagamento senza custodia e di pulizia dei bagni pubblici ed in particolare la parte relativa ai requisiti minimi di partecipazione prescritti dal bando e dal disciplinare di gara, in cui la stazione appaltante aveva previsto l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati alle attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni, istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze. Tale requisito aveva causato l'esclusione automatica di alcune società sprovviste di questo.
Il giudice in primo grado ha ritenuto che l'inserimento di tale requisito sia stato ingiustificato e abbia limitato la concorrenza, dal momento che il servizio da affidare non avrebbe comportato accertamento e liquidazione di entrate comunali: l'esazione della sosta, infatti, non implicherebbe maneggio di pecunia pubblica, poiché le tariffe di sosta consistono in entrate dell'affidatario, essendo invece entrata comunale il solo canone da versare all'Ente; né sarebbe ravvisabile un esercizio di potestà pubblicistiche, di tipologia tale da richiedere l'iscrizione all'albo in questione nell'attività degli ausiliari del traffico incaricati dell'accertamento delle violazioni, stante la riserva in favore della polizia municipale della procedura sanzionatoria amministrativa e della organizzazione del servizio.
Per tale motivazione, era stato accolto l'appello in primo grado.
Successivamente e contro la sentenza di primo grado l'appellante vincitore del bando ha evidenziato che:
- la natura del servizio oggetto di affidamento quale attività di liquidazione e accertamento delle entrate comunali;
- a discrezionalità delle amministrazioni appaltanti di inserire i requisiti di partecipazione diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli imposti dalla legge, con l'unico limite della logicità, ragionevolezza, proporzionalità e rispondenza ad un interesse effettivo, a garanzia di un accesso ragionevolmente ampio alla procedura;
- a conformità del bando di gara con i principi comunitari.
Per quanto concerne il secondo punto, i giudici del Consiglio di Stato hanno ricordato il divieto di cui all'art. 42, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, secondo cui le richieste della stazione appaltante non possono eccedere l'oggetto dell'appalto.
Infine, riguardo la conformità del bando di gara ai principi comunitari di ammissibilità degli elenchi ufficiali di prestatori di servizi di cui alla direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE, trasferiti nel d.lgs. n. 163 del 2006, i giudici hanno evidenziato come il principio immanente nell'ordinamento nazionale richiede che i livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto.
In definitiva, l'appello è stato respinto confermando quanto stabilito in primo grado.
A cura di Ilenia
Cicirello
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