NOTA ANCE SUL DECRETO ANTICRISI

Approvato dalla Camera il Disegno di Legge di conversione del Decreto Legge 185/2008 (Atto Camera n.1972-A), recante “Misure urgenti per il sostegno a famigl...

21/01/2009
Approvato dalla Camera il Disegno di Legge di conversione del Decreto Legge 185/2008 (Atto Camera n.1972-A), recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, che passa ora all’esame del Senato per l’approvazione definitiva.
Tra le modifiche alle disposizioni del DL 185/2008 apportate dalla Camera, si segnalano quelle relative alla detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, per la quale viene previsto, per le spese sostenute nel 2008, il ritorno alle modalità previgenti all’entrata in vigore del DL 185/2008, e, per le spese sostenute nel biennio 2009-2010, l’invio di una apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, e la previsione di una semplificazione degli adempimenti per accedere al beneficio.

Ulteriori modifiche riguardano la rivalutazione dei beni immobili d’impresa, per la quale sono stati previsti sia la riduzione delle aliquote dell’imposta sostitutiva, sia l’allungamento dei termini ai fini del riconoscimento fiscale della medesima rivalutazione.

1. Detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici
2. Rivalutazione dei beni immobili d`impresa
3. Esigibilita` IVA per cassa
4. Detrazione del 36% per i microprogetti di arredo urbano o di interesse locale
5. Ulteriori disposizioni di interesse

1. Detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici
Il Disegno di Legge approvato dalla Camera elimina, all’art.29 del DL 185/2008, sia la procedura di accesso alla detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (consistente nell’invio all’Agenzia delle Entrate di un’apposita istanza d’ammissione al beneficio fiscale, che si intende negata in caso di mancata approvazione, nei 30 giorni successivi, da parte della medesima Agenzia delle Entrate), sia il principio del monitoraggio dei crediti d’imposta per il riconoscimento di tale agevolazione.
Contestualmente, accogliendo le richieste dell’ANCE avanzate durante l’esame parlamentare del Provvedimento, le disposizioni dell’art.29 del DL 185/2008 sono state riscritte, prevedendo:
  • per le spese sostenute nel 2008: il ripristino delle modalità applicative precedenti (detrazione del 55% automatica, senza limiti di stanziamento);
  • per le spese sostenute nel 2009 e 2010:
    • l’invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini da definirsi con Decreto che verrà emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL 185/2008;
    • la ripartizione della detrazione obbligatoriamente in 5 anni (invece che in un numero di rate compreso tra 3 e 10, a scelta del contribuente).
Viene stabilita, inoltre, la modifica del D.M. 19 febbraio 2007, al fine di semplificare gli adempimenti cui sono tenuti i contribuenti, da adottare tramite successivo Decreto.

2. Rivalutazione dei beni immobili d`impresa
Il testo approvato dalla Camera modifica le disposizioni dell’art.15 del DL 185/2008, relative alla possibilità di rivalutare i beni immobili dell’impresa risultanti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2007.
In particolare, vengono ridotte le aliquote dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, da corrispondere per accedere alla rivalutazione:
  • dal 7% al 4% per i beni non ammortizzabili;
  • dal 10% al 7% per i beni ammortizzabili.
Contestualmente, vengono, tuttavia, allungati i termini ai fini dell’efficacia fiscale della rivalutazione:
  • dal terzo al quinto esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione (in sostanza, dal 2013), per il riconoscimento fiscale, del maggior valore di tali beni, ai fini dell’ammortamento;
  • dal quarto al sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (in sostanza, dal 2014), ai fini del calcolo della plusvalenza nell’ipotesi di cessione degli immobili.
Tale modifica comporta che, qualora l’immobile sia ceduto (o assegnato ai soci o destinato a finalità estranee all’esercizio d’impresa o al consumo personale o familiare dell’imprenditore) prima dell’inizio del sesto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione (in sostanza, prima del 1° gennaio 2014, in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), la plusvalenza imponibile sarà determinata in base al costo del bene prima della rivalutazione.
Viene confermato che la rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (in sostanza, nel bilancio relativo all’esercizio 2008), e che l’imposta sostitutiva potrà essere versata, a scelta, o in un’unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito relative al periodo d’imposta in cui la rivalutazione è eseguita, oppure in tre rate annuali, di cui la prima con la medesima scadenza (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali, pari al 3% annuo, da versarsi contestualmente alla rata).
Viene, altresì, mantenuta l’esclusione dalla rivalutazione per:
  • i beni merce (ossia i beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività, per esempio il magazzino delle imprese edili);
  • le aree fabbricabili, sia se iscritte tra le immobilizzazioni, sia se costituenti beni merce (ossia destinate alla vendita).
Infine, nel testo approvato dalla Camera resta ferma la possibilità di affrancamento del saldo attivo che si genera a seguito della rivalutazione, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell’IRAP, pari al 10% (da versare con le stesse modalità previste per l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione), che consente di evitare che tale ammontare, se distribuito, concorra nei modi ordinari alla determinazione del reddito imponibile da assoggettare all’aliquota IRES del 27,5%, o all’aliquota marginale IRPEF.

3. Esigibilità IVA per cassa
In tal ambito, il testo approvato dalla Camera, prevede la messa a regime delle disposizioni che estendono l’esigibilità differita dell`IVA per tutte le operazioni imponibili, rese a favore di soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art.6, comma 5, secondo periodo, D.P.R. 633/1972).
E’ stata, infatti, eliminata l’efficacia, in via sperimentale, della misura, che, nel testo del DL 185/2008 attualmente in vigore (art.7), è riferita al triennio 2009-2011.
A seguito delle citate modifiche, vengono, comunque, confermati:
  • il termine massimo di un anno dall’effettuazione dell’operazione, entro cui il pagamento della fattura può essere posticipato (restando salva l’ipotesi in cui, in tale periodo, il cessionario o committente venga assoggettato a procedure concorsuali o esecutive);
  • l’esclusione dall’esigibilità dell’IVA per cassa in relazione alle operazioni soggette al meccanismo del “reverse charge” (es. prestazioni rese in subappalto nel settore edile).
In merito, si ricorda che, ai sensi dell’art.7 del DL 185/2008, l’efficacia della misura è subordinata ad autorizzazione comunitaria, ai sensi della Direttiva 2006/112/CE, sulla base della quale sarà poi emanato un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze con cui verrà fissato il volume d’affari dei contribuenti beneficiari della disposizione.

4. Detrazione del 36% per i microprogetti di arredo urbano o di interesse locale
Il testo attuale del Disegno di Legge di conversione del DL 185/2008 modifica le modalità di accesso alla detrazione IRPEF del 36% riconosciuta a gruppi di cittadini organizzati, relativamente alle spese sostenute per la realizzazione di microprogetti di arredo urbano (art. 23 del DL 185/2008).
In particolare, fermo restando l’obbligo di invio all’Ente locale, a cura di tali soggetti, della proposta riferita al progetto da realizzare, viene introdotto:
  • il silenzio diniego dell’Ente locale che non si pronunci entro due mesi dalla presentazione di tale proposta, che impedisce la fruizione dell’agevolazione;
  • la possibilità di fruire dell’agevolazione, di fatto, ove, entro il medesimo termine, l’Ente locale approvi le proposte, regolando, altresì, le fasi essenziali del procedimento di realizzazione ed i tempi di esecuzione.
In sostanza, rispetto al testo del DL 185/2008 attualmente in vigore, che prevede il silenzio-assenso dell’Amministrazione a seguito dell’invio della proposta, la fruibilità del beneficio viene condizionata ad una espressa pronuncia positiva dell’Ente locale all’esecuzione dell’intervento.

5. Ulteriori disposizioni di interesse
Infine, restano confermate le ulteriori misure di interesse, cosi` come attualmente previste dal DL 185/2008, riguardanti, in particolare:
  • la proroga, dall’1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, dell’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 10%, e nel limite di 6.000 euro lordi, con riferimento alle somme per incrementi di produttività, corrisposte ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2008, a 35.000 euro lordi;
  • la deducibilità dall’IRPEF/IRES di un ammontare pari al 10% dell’IRAP, forfetariamente riferita alla quota imponibile degli interessi passivi (al netto degli interessi attivi) e del costo del lavoro per il personale dipendente o assimilato (al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art.11, del D.Lgs. 446/1997);
  • la revisione degli Studi di Settore attualmente in vigore, con riferimento a determinati settori o aree territoriali al fine di tener conto degli effetti della crisi economica dei mercati, mediante Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze, sentito il parere della Commissione degli Esperti;
  • la riduzione, in misura pari al 3%, degli acconti IRES ed IRAP dovuti per il periodo d’imposta 2008.
In tal ambito, si segnala che l’art.42 del DL 207/2008 (cd. “Decreto milleproroghe”) ha prorogato al 31 marzo 2009 il termine per l’adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilirà le modalità e la scadenza per il versamento di quanto non corrisposto per effetto di tale disposizione.

Fonte: www.ance.it
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