STOP AL VALORE NORMALE IN UN EMENDAMENTO ALLA COMUNITARIA
Eliminazione delle disposizioni introdotte dal decreto "Visco-Bersani", in materia di accertamento sulle compravendite immobiliari in base al "valore normale...
Eliminazione delle disposizioni introdotte dal decreto
"Visco-Bersani", in materia di accertamento sulle compravendite
immobiliari in base al "valore normale" dei fabbricati ceduti.
Questo il contenuto di uno specifico emendamento presentato dal Governo nel corso della discussione parlamentare del Disegno di Legge Comunitaria 2008 (Atto Senato 1078), attualmente all'esame della Commissione Politiche dell'Unione Europea del Senato, in prima lettura.
Tale emendamento (la cui approvazione dovrebbe avvenire la prossima settimana) recepisce pienamente le richieste dell'ANCE che, anche attraverso la presentazione di una formale denuncia presso la Commissione Europea, ha sin dall'origine richiesto l'abrogazione di tale disposizione, che viola la normativa europea in materia di IVA, in virtù della quale la base imponibile è comunque costituita dal corrispettivo esposto in fattura e non da un valore predeterminato sulla base di dati statistici (quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio - OMI).
In sostanza, con la definitiva approvazione della Legge Comunitaria 2008, l'eventuale scostamento tra il corrispettivo dichiarato ed il "valore normale", determinato dalle stime dell'Agenzia del Territorio, rappresenterà un mero indizio (presunzione semplice), che non potrà più legittimare accertamenti automatici in capo alle imprese.
Come noto, il decreto "Visco-Bersani" (art.35, commi 2-4 e 23-bis, del D.L. 223/2006, convertito, con modifiche, nella legge 248/2006) ha previsto la possibilità di procedere alla rettifica automatica delle dichiarazioni ai fini IVA e delle imposte sul reddito, qualora, nelle compravendite immobiliari, il corrispettivo dichiarato nell'atto risulti inferiore al "valore normale", individuato (con il successivo Provvedimento ministeriale del 27 luglio 2007), nelle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio - OMI (cfr. News ANCE n. 3720 del 20 agosto 2007).
Inoltre, è stato ulteriormente previsto che, nel caso di trasferimento immobiliare finanziato con mutuo ipotecario o finanziamento bancario, il "valore normale" non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o del finanziamento erogato (art.35, comma 23-bis, della legge 248/2006).
Attualmente, tale modalità d'accertamento è disciplinata:
Allo stesso modo, per coordinamento normativo, l'approvazione dell'emendamento comporterà anche l'inapplicabilità della norma che, ai fini IVA, stabilisce che, nel caso di trasferimento immobiliare finanziato con mutuo ipotecario o finanziamento bancario, il "valore normale" non possa essere inferiore all'ammontare del mutuo o del finanziamento erogato (art.35, comma 23-bis, della legge 248/2006).
Tenuto conto dell'importanza della questione, l'ANCE non mancherà di comunicare tempestivamente l'esito della discussione parlamentare del citato emendamento governativo.
Fonte: ANCE
Questo il contenuto di uno specifico emendamento presentato dal Governo nel corso della discussione parlamentare del Disegno di Legge Comunitaria 2008 (Atto Senato 1078), attualmente all'esame della Commissione Politiche dell'Unione Europea del Senato, in prima lettura.
Tale emendamento (la cui approvazione dovrebbe avvenire la prossima settimana) recepisce pienamente le richieste dell'ANCE che, anche attraverso la presentazione di una formale denuncia presso la Commissione Europea, ha sin dall'origine richiesto l'abrogazione di tale disposizione, che viola la normativa europea in materia di IVA, in virtù della quale la base imponibile è comunque costituita dal corrispettivo esposto in fattura e non da un valore predeterminato sulla base di dati statistici (quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio - OMI).
In sostanza, con la definitiva approvazione della Legge Comunitaria 2008, l'eventuale scostamento tra il corrispettivo dichiarato ed il "valore normale", determinato dalle stime dell'Agenzia del Territorio, rappresenterà un mero indizio (presunzione semplice), che non potrà più legittimare accertamenti automatici in capo alle imprese.
Come noto, il decreto "Visco-Bersani" (art.35, commi 2-4 e 23-bis, del D.L. 223/2006, convertito, con modifiche, nella legge 248/2006) ha previsto la possibilità di procedere alla rettifica automatica delle dichiarazioni ai fini IVA e delle imposte sul reddito, qualora, nelle compravendite immobiliari, il corrispettivo dichiarato nell'atto risulti inferiore al "valore normale", individuato (con il successivo Provvedimento ministeriale del 27 luglio 2007), nelle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio - OMI (cfr. News ANCE n. 3720 del 20 agosto 2007).
Inoltre, è stato ulteriormente previsto che, nel caso di trasferimento immobiliare finanziato con mutuo ipotecario o finanziamento bancario, il "valore normale" non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o del finanziamento erogato (art.35, comma 23-bis, della legge 248/2006).
Attualmente, tale modalità d'accertamento è disciplinata:
- ai fini IVA, dall'art.54, comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. 633/1972, in base al quale "per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni";
- ai fini delle imposte sul reddito, dall'art.39, comma 1, lett.d), ultimo periodo del D.P.R. 600/1973, in virtù del quale "per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova s'intende integrata anche se l'infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni".
Allo stesso modo, per coordinamento normativo, l'approvazione dell'emendamento comporterà anche l'inapplicabilità della norma che, ai fini IVA, stabilisce che, nel caso di trasferimento immobiliare finanziato con mutuo ipotecario o finanziamento bancario, il "valore normale" non possa essere inferiore all'ammontare del mutuo o del finanziamento erogato (art.35, comma 23-bis, della legge 248/2006).
Tenuto conto dell'importanza della questione, l'ANCE non mancherà di comunicare tempestivamente l'esito della discussione parlamentare del citato emendamento governativo.
Fonte: ANCE
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