NUOVA PROCEDURA NEL DECRETO ANTICRISI
All’articolo 16-bis (Misure di semplificazione per le famiglie e le imprese) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, nel testo coordinato con la legge di...
All’articolo 16-bis (Misure di semplificazione per le famiglie e le
imprese) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, nel
testo coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2009, n.
2, con il comma 10 viene previsto che, in attuazione dei
principi dettati dall’articolo 18, comma 2 della legge n. 241/1990
(I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi,
necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti
d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente,
ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche
amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli
interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei
documenti) e dall’articolo 43, comma 5 del DPR n. 445/2000
(In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce
direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e
fatti presso l'amministrazione competente per la loro
certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non
sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza
oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della
loro fonte di provenienza), le stazioni appaltanti pubbliche
acquisiscano d'ufficio, anche attraverso strumenti
informatici il documento unico di regolarità contributiva dagli
Istituti preposti e dagli enti bilaterali in tutti i casi in cui è
richiesto dalla legge, liberando le imprese da tale onere
procedurale e velocizzando le fasi sia di avvio che di svolgimento
dei lavori.
Dalla lettura combinata dei citati:
Sembrerebbe, quindi, che con la nuova norma venga codificato l’obbligo degli enti certificanti di far consultare telematicamente gli archivi informatici al fine di consultare le posizioni previdenziali degli appaltatori.
Soltanto così si potrebbe parlare di semplificazione delle procedure e soltanto in questo modo non sarebbe più necessario attendere i 30 giorni di tempo in atto necessari per il rilascio del DURC anche alla pubblica amministrazione.
Per altro, se le amministrazioni non avranno la possibilità di accedere agli archivi informatici degli Enti, potremmo trovarci in un caso di non semplificazione ed, infatti mentre in atto gli appaltatori più accorti, per accelerare i tempi, chiedono periodicamente e frequentemente i certificati e, quindi, non appena se ne ravvisa la necessità, essendone in possesso, lo possono esibire all’amministrazione, lo stesso non farà, certamente, l’amministrazione, che richiederà il DURC soltanto in caso di necessità e non potendo accedere agli archivi dovrà attendere i giorni necessari per il rilascio.
La misura, contenuta nel decreto anticrisi, sposta, quindi, l’obbligo della richiesta del DURC dall’appaltatore all’Ente appaltante ma, con la situazione attuale, pur inserendo una misura di semplificazione per le imprese, non accelera i tempi per il rilascio del certificato e soltanto se gli enti appaltanti potranno accedere alle banche dati si potrà ottenere una concreta e veloce acquisizione del DURC.
Dalla lettura combinata dei citati:
- articolo 16-bia comma 10 del decreto-legge n. 185/2008 convertito dalla legge n. 2/2009;
- articolo 18, comma 2 della legge n. 241/1990;
- articolo 43, comma 5 del DPR n. 445/2000,
Sembrerebbe, quindi, che con la nuova norma venga codificato l’obbligo degli enti certificanti di far consultare telematicamente gli archivi informatici al fine di consultare le posizioni previdenziali degli appaltatori.
Soltanto così si potrebbe parlare di semplificazione delle procedure e soltanto in questo modo non sarebbe più necessario attendere i 30 giorni di tempo in atto necessari per il rilascio del DURC anche alla pubblica amministrazione.
Per altro, se le amministrazioni non avranno la possibilità di accedere agli archivi informatici degli Enti, potremmo trovarci in un caso di non semplificazione ed, infatti mentre in atto gli appaltatori più accorti, per accelerare i tempi, chiedono periodicamente e frequentemente i certificati e, quindi, non appena se ne ravvisa la necessità, essendone in possesso, lo possono esibire all’amministrazione, lo stesso non farà, certamente, l’amministrazione, che richiederà il DURC soltanto in caso di necessità e non potendo accedere agli archivi dovrà attendere i giorni necessari per il rilascio.
La misura, contenuta nel decreto anticrisi, sposta, quindi, l’obbligo della richiesta del DURC dall’appaltatore all’Ente appaltante ma, con la situazione attuale, pur inserendo una misura di semplificazione per le imprese, non accelera i tempi per il rilascio del certificato e soltanto se gli enti appaltanti potranno accedere alle banche dati si potrà ottenere una concreta e veloce acquisizione del DURC.
A cura di Paolo
Oreto
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