INDIRIZZI OPERATIVI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE: PUBBLICATA LA NUOVA DIRETTIVA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2009 è stata pubblicata la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008 recante “In...

20/02/2009
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2009 è stata pubblicata la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008 recante “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”.
L’atto di indirizzo è finalizzato alla definizione di procedure operative per ottimizzare le capacità di allertamento, attivazione e di intervento del Servizio nazionale di protezione civile.

La direttiva è suddivisa nei seguenti paragrafi:
  • 1. La comunicazione dell'evento e il flusso delle informazioni
  • 2. Il modello organizzativo per la gestione dell’emergenza
  • 3. Prime attivazioni in caso di evento di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 225/92
Al paragrafo 1.1 della direttiva, è specificato che presso il Dipartimento della protezione civile è attivo un centro di coordinamento denominato Sistema che garantisce la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni di protezione civile con l'obiettivo di allertare immediatamente, e quindi attivare tempestivamente, le diverse componenti e strutture preposte alla gestione dell'emergenza.
Il sistema opera 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, con la presenza di personale del Dipartimento e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di seguito elencate:
  • Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, componente fondamentale del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
  • Forze Armate (attraverso il Comando operativo di vertice interforze) ;
  • Polizia di Stato;
  • Arma dei Carabinieri;
  • Guardia di Finanza;
  • Corpo Forestale dello Stato;
  • Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.
Per ultimo, al paragrafo 3.3 vengono dettagliatamente indicate le principali attività delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile ed in particolare le azioni immediate, quelle entro le 12 ore ed entro le 14 ore che devono fornire le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile precedentemente elencate.

A cura di Paolo Oreto
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