La tutela delle zone di protezione speciale e dei siti di importanza comunitaria è di competenza dello stato
Con una sentenza di grande rilievo, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con la sentenza n. 302 dello scorso 4 febbraio, ha accolto il ricor...
Con una sentenza di grande rilievo, il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia, con la sentenza n. 302 dello scorso 4
febbraio, ha accolto il ricorso presentato da Legambiente-WWF e
LIPU contro l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente,
ammettendo che le zone di protezione speciale (ZPS) e i siti di
importanza comunitaria (SIC) rientrano tra le aree naturali
protette e sono sottoposte alla disciplina statale.
Come ammesso in prima battuta da Legambiente: "La sentenza dei magistrati della Prima Sezione del TAR Sicilia ha un grandissimo rilievo giuridico, perché ribadisce in modo chiaro che la competenza a tutelare l'ambiente e l'ecosistema nella sua interezza è stata affidata in via esclusiva allo Stato in base all'art. 117 della Costituzione, e per "ambiente ed ecosistema", deve intendersi quella parte di "biosfera" che riguarda l'intero territorio nazionale (come affermato dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972). Quindi in base alla Costituzione, "spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come un'entità organica e dettare le norme di protezione e gestione che garantiscono i criteri minimi di conservazione. Ora, Legambiente alla luce della sentenza del TAR Palermo, chiede al neo Assessore Regionale al Territorio e Ambiente Sorbello, di emanare gli opportuni provvedimenti che garantiscono la tutela delle aree naturali protette siciliane."
Vediamo, in particolare, che il ricorso presentato da Legambiente lamentava alcuni provvedimenti con i quali l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente rispettivamente:
Come ammesso in prima battuta da Legambiente: "La sentenza dei magistrati della Prima Sezione del TAR Sicilia ha un grandissimo rilievo giuridico, perché ribadisce in modo chiaro che la competenza a tutelare l'ambiente e l'ecosistema nella sua interezza è stata affidata in via esclusiva allo Stato in base all'art. 117 della Costituzione, e per "ambiente ed ecosistema", deve intendersi quella parte di "biosfera" che riguarda l'intero territorio nazionale (come affermato dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972). Quindi in base alla Costituzione, "spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come un'entità organica e dettare le norme di protezione e gestione che garantiscono i criteri minimi di conservazione. Ora, Legambiente alla luce della sentenza del TAR Palermo, chiede al neo Assessore Regionale al Territorio e Ambiente Sorbello, di emanare gli opportuni provvedimenti che garantiscono la tutela delle aree naturali protette siciliane."
Vediamo, in particolare, che il ricorso presentato da Legambiente lamentava alcuni provvedimenti con i quali l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente rispettivamente:
- ha dichiarato non vigente nella Regione Siciliana le disposizioni di cui alla delibera del Comitato per le aree protette 02/12/1996, in G.U.R.I. 139 del 17/06/1997;
- non ha applicato i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure minime di conservazione delle di protezione speciale e delle zone speciali di conservazione così come individuati con DM 17/10/2007.
A cura di Ilenia
Cicirello
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