PRESENTAZIONE OFFERTE: LA PREVISIONE DEL SOLO MEZZO POSTALE NON COSTITUISCE UN SISTEMA GRAVOSO E LIMITANTE
Il mezzo postale non costituisce un sistema gravoso per i partecipanti ai bandi di gara quando l'amministrazione appaltante non definisce un tipo di spedizio...
Il mezzo postale non costituisce un sistema gravoso per i
partecipanti ai bandi di gara quando l'amministrazione appaltante
non definisce un tipo di spedizione obbligatoria da usare, e non
rappresenta una limitazione al principio di partecipazione dei
concorrenti.
Questo è ciò che si evince dal Parere n. 15 del 29 gennaio 2009, emesso dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in merito ad una controversia tra una stazione appaltante e un'impresa partecipante.
L'Autorità è stata chiamata a giudicare la validità dell'esclusione dalla stessa impresa dalla gara per una presunta violazione dei termini di consegna dell'offerta, indicati nella lex specialis del bando di gara. L'impresa appellante avrebbe, infatti, consegnato il proprio plico direttamente presso gli uffici amministrativi contravvenendo così alla specifica del bando e incorrendo nella esclusione dalla gara stessa.
La sentenza emessa dall'Autorità ha confermato l'esclusione dell'impresa osservando come sotto diversi aspetti la lex specialis del bando di gara avesse chiaramente, e in più punti, espresso la modalità di invio delle candidature, con l'impiego esclusivo del mezzo postale, e come l'indicazione di tale modalità fosse comunicata in maniera tale da non dare spazio alcuno a dubbi interpretativi.
Nella sentenza si fa inoltre presente come l'impiego di suddetto metodo non comporta un servizio gravoso per l'impresa partecipante, soprattutto ove il tipo di servizio postale da usare non sia specificato, e dunque non lo si possa considerare come una limitazione alla partecipazione. Si legge infine che nessuna limitazione è configurabile in quanto l'amministrazione ha fornito un congruo lasso di tempo per la spedizione delle offerte da parte delle imprese partecipanti.
Con queste motivazioni l'Autorità per la vigilanza ha confermato l'esclusione dell'impresa ritenendola conforme alla lex specialis , e giudicando corretto il comportamento dell'impresa appaltatrice.
Questo è ciò che si evince dal Parere n. 15 del 29 gennaio 2009, emesso dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in merito ad una controversia tra una stazione appaltante e un'impresa partecipante.
L'Autorità è stata chiamata a giudicare la validità dell'esclusione dalla stessa impresa dalla gara per una presunta violazione dei termini di consegna dell'offerta, indicati nella lex specialis del bando di gara. L'impresa appellante avrebbe, infatti, consegnato il proprio plico direttamente presso gli uffici amministrativi contravvenendo così alla specifica del bando e incorrendo nella esclusione dalla gara stessa.
La sentenza emessa dall'Autorità ha confermato l'esclusione dell'impresa osservando come sotto diversi aspetti la lex specialis del bando di gara avesse chiaramente, e in più punti, espresso la modalità di invio delle candidature, con l'impiego esclusivo del mezzo postale, e come l'indicazione di tale modalità fosse comunicata in maniera tale da non dare spazio alcuno a dubbi interpretativi.
Nella sentenza si fa inoltre presente come l'impiego di suddetto metodo non comporta un servizio gravoso per l'impresa partecipante, soprattutto ove il tipo di servizio postale da usare non sia specificato, e dunque non lo si possa considerare come una limitazione alla partecipazione. Si legge infine che nessuna limitazione è configurabile in quanto l'amministrazione ha fornito un congruo lasso di tempo per la spedizione delle offerte da parte delle imprese partecipanti.
Con queste motivazioni l'Autorità per la vigilanza ha confermato l'esclusione dell'impresa ritenendola conforme alla lex specialis , e giudicando corretto il comportamento dell'impresa appaltatrice.
A cura di Nicoletta
Trapani
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