DAL TAR DEL LAZIO NUOVA VALUTAZIONE PER ALCUNI MATERIALI PER UN'EVENTUALE COMPENSAZIONE DEI PREZZI
Nuova valutazione per l'eventuale compensazione dei prezzi per lamiere zincate, ferro profilato, lamiere in ferro, tubazioni in materiale plastico, pietrame ...
Nuova valutazione per l'eventuale compensazione dei prezzi per
lamiere zincate, ferro profilato, lamiere in ferro, tubazioni in
materiale plastico, pietrame in scampoli.
È questo l'effetto della sentenza n. 1707 dello scorso 20 febbraio emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che ha accolto, nei limiti previsti, l'impugnazione da parte dell'ANCE di alcuni punti del decreto del Ministero delle Infrastrutture 2 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2008, recante: "Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2005 e delle variazioni per l'anno 2006, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relative ai materiali di costruzione più significativi ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5 e 6, e 253, comma 24 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche", e del decreto n. 12273 del 19 settembre 2007 del Ministro delle Infrastrutture di costituzione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione.
L'impugnazione dell'ANCE ha potuto permettere alle imprese che rappresenta, ma anche a tutto il settore (in quanto come ricordato dal TAR "se il decreto, come si sostiene, è illegittimo, allora è l'interesse collettivo che viene leso ") di verificare la possibilità di ampliare la lista di materiali danti diritto a compensazione di prezzo.
La ricorrente ANCE ha osservato presso il TAR l'esclusiva indicazione nel decreto del "filo rame conduttore dn 0,5 mm" e delle " condutture e tubi in rame" per dar luogo alla compensazione di prezzi per l'anno 2007, individuando invece una lista di materiali, il cui aumento andrebbe ulteriormente accertato (lamiere zincate, ferro profilato, lamiere in ferro, tubazioni in materiale plastico, pietrame in scampoli).
L'ANCE ha ravvisato l'inadeguatezza dei criteri operativi individuati per la rilevazione degli aumenti superiori al 10%, e del criterio di circostanze eccezionali seguito dalla Commissione consultiva preposta.
Per quanto riguarda la variazione superiore al 10% si è osservato come la Commissione preposta abbia riconosciuto tale aumento solo nei casi in cui " il superamento di tale soglia risultava attestato dai tre indici presi a riferimento (Provveditorati SIIT, ISTAT, Unioncamere)". Il TAR ha individuato tale criterio come non rispondente a criteri di ragionevolezza, laddove vi è stata una carenza di istruttoria nei casi in cui la variazione veniva attesta da due (per contrasto o mancanza del terzo) dei tre indici considerati e tuttavia non ulteriormente approfondita dalla Commissione. Inoltre si è osservato come nessuna norma avesse fissato la necessaria univoca attestazione di variazione dall'impiego dei tre indici presi in riferimento dalla Commissione, individuando presso la stessa Commissione "un comportamento arbitrario e irrazionale".
Il TAR ha inoltre accolto il dubbio dell'appellante sul criterio applicato in merito all'individuazione del requisito di "eccezionalità" delle circostanze determinanti l'aumento dei prezzi. Tali circostanze sono state definite dalla Commissione come quelle " determinate da fatti notori che abbiano influito sull'andamento dei prezzi " nonché fatti notori come secondo la stessa Commissione " ad esempio le azioni di Governo, le azioni della Commissione europea, le pubblicazioni dei mass-media ".
Anche a tal proposito il TAR afferma l'irragionevolezza del criterio adottato, osservando che l'uso della Commissione dimostra un criterio di tipo soggettivo, dovendo invece basare la sua valutazione sull'oggettività e non sulla rilevanza mediatica.
È questo l'effetto della sentenza n. 1707 dello scorso 20 febbraio emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che ha accolto, nei limiti previsti, l'impugnazione da parte dell'ANCE di alcuni punti del decreto del Ministero delle Infrastrutture 2 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2008, recante: "Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2005 e delle variazioni per l'anno 2006, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relative ai materiali di costruzione più significativi ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5 e 6, e 253, comma 24 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche", e del decreto n. 12273 del 19 settembre 2007 del Ministro delle Infrastrutture di costituzione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione.
L'impugnazione dell'ANCE ha potuto permettere alle imprese che rappresenta, ma anche a tutto il settore (in quanto come ricordato dal TAR "se il decreto, come si sostiene, è illegittimo, allora è l'interesse collettivo che viene leso ") di verificare la possibilità di ampliare la lista di materiali danti diritto a compensazione di prezzo.
La ricorrente ANCE ha osservato presso il TAR l'esclusiva indicazione nel decreto del "filo rame conduttore dn 0,5 mm" e delle " condutture e tubi in rame" per dar luogo alla compensazione di prezzi per l'anno 2007, individuando invece una lista di materiali, il cui aumento andrebbe ulteriormente accertato (lamiere zincate, ferro profilato, lamiere in ferro, tubazioni in materiale plastico, pietrame in scampoli).
L'ANCE ha ravvisato l'inadeguatezza dei criteri operativi individuati per la rilevazione degli aumenti superiori al 10%, e del criterio di circostanze eccezionali seguito dalla Commissione consultiva preposta.
Per quanto riguarda la variazione superiore al 10% si è osservato come la Commissione preposta abbia riconosciuto tale aumento solo nei casi in cui " il superamento di tale soglia risultava attestato dai tre indici presi a riferimento (Provveditorati SIIT, ISTAT, Unioncamere)". Il TAR ha individuato tale criterio come non rispondente a criteri di ragionevolezza, laddove vi è stata una carenza di istruttoria nei casi in cui la variazione veniva attesta da due (per contrasto o mancanza del terzo) dei tre indici considerati e tuttavia non ulteriormente approfondita dalla Commissione. Inoltre si è osservato come nessuna norma avesse fissato la necessaria univoca attestazione di variazione dall'impiego dei tre indici presi in riferimento dalla Commissione, individuando presso la stessa Commissione "un comportamento arbitrario e irrazionale".
Il TAR ha inoltre accolto il dubbio dell'appellante sul criterio applicato in merito all'individuazione del requisito di "eccezionalità" delle circostanze determinanti l'aumento dei prezzi. Tali circostanze sono state definite dalla Commissione come quelle " determinate da fatti notori che abbiano influito sull'andamento dei prezzi " nonché fatti notori come secondo la stessa Commissione " ad esempio le azioni di Governo, le azioni della Commissione europea, le pubblicazioni dei mass-media ".
Anche a tal proposito il TAR afferma l'irragionevolezza del criterio adottato, osservando che l'uso della Commissione dimostra un criterio di tipo soggettivo, dovendo invece basare la sua valutazione sull'oggettività e non sulla rilevanza mediatica.
A cura di Nicoletta
Trapani
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