Il DURC attesta la regolarità ad una data antecedente a quella di presentazione della dichiarazione
La regolarità della posizione contributiva deve essere comprovata per l'arco temporale effettivo richiesto dall'Amministrazione appaltante e non costituisce ...
La regolarità della posizione contributiva deve essere
comprovata per l'arco temporale effettivo richiesto
dall'Amministrazione appaltante e non costituisce valore
sostitutivo la validità del documento certificante in quanto "il
periodo di validità del documento o certificato non ha nulla a che
vedere con l'arco temporale oggetto effettivo di certificazione". È
questa la posizione individuata dalla sentenza n.1141/2009 del 26
febbraio scorso dal Consiglio di Stato, il quale ha deliberato in
merito al ricorso in appello presentato per l'annullamento di
una precedente sentenza del TAR.
Il caso preso in esame dal Consiglio di Stato riguarda la valutazione di legittimità dell'esclusione dell'impresa concorrente per l'assegnazione dei lavori di ristrutturazione per irregolarità contributiva (esclusione in ogni caso individuata già per anomalia dell'offerta, come previsto dal bando stesso, in caso di numero superiore a comunque di imprese partecipanti).
Il punto di interesse fondamentale per entrambe le sentenze riguarda la valutazione della corretta (o meno) dimostrazione della regolarità contributiva dell'impresa partecipante, e ricorrente al TAR in quanto esclusa. La dimostrazione di regolarità contributiva è stata richiesta dall'Istituto appaltante attraverso la produzione del D.U.R.C. riferito alla data di presentazione della stessa dichiarazione. La suddetta impresa esclusa ha presentato però il documento recante una data antecedente di un giorno alla presentazione della dichiarazione stessa.
La sentenza emessa dal TAR (posta in giudizio presso il Consiglio di Stato) aveva sostanzialmente accolto la posizione dell'appellante impresa esclusa osservando che:
In secondo luogo il Consiglio di Stato ha affermato che la dimostrazione della regolarità contributiva da parte dell'impresa non possa essere considerata valida visto lo scarto temporale rispetto alla data di presentazione.
In particolar modo nella sentenza si è precisato, contrariamente a quanto ritenuto dall'impresa esclusa, che il periodo di validità del documento o certificato non ha nulla a che vedere con l'arco temporale oggetto effettivo di certificazione. L'impresa esclusa aveva infatti ritenuto che, la validità bimestrale del D.U.R.C. potesse superare lo sfalsamento temporale della certificazione presentata.
Il Consiglio precisa ancora che, nonostante la validità bimestrale, il documento alla data presentata attesta una situazione di regolarità riferibile ad una data antecedente a quella di presentazione della relativa dichiarazione e con particolare riferimento alla situazione di regolarità dei versamenti dell'INAIL il documento continua a riferirsi ad una situazione antecedente alla scadenza mensile dei versamenti relativi.
La sentenza emessa esclude inoltre l'ipotesi avanzata dall'impresa appellata dell'errata richiesta da parte dell'Istituto appaltante della comprova dei requisiti presso tutti i concorrenti e non solo presso l'impresa vincitrice. L'Istituto non ha infatti violato l'articolo 48, fissando questo al comma 1 "solo il numero minimo (il 10% dei partecipanti) dei concorrenti le cui dichiarazioni vanno controllate" e d'altra parte rientra nel diritto dell'Istituto il non effettuare il sorteggio per il controllo dei partecipanti, pur riservandosi la possibilità di un controllo successivo. In questi termini risulta non rilevante l'osservazione fatta dall'impresa, relativa alla richiesta di comprova dei requisiti da parte dell'Istituto, solo successiva all'apertura delle buste delle offerte e quindi "in violazione della scansione procedimentale imposta dall'art. 48 del Codice".
Il consiglio di Stato ha, in definitiva, accolto pienamente il ricorso dell'Istituto, confermando l'esclusione dell'impresa dalla selezione e sottolineandone la mancata dimostrazione del requisito di regolarità contributiva.
Il caso preso in esame dal Consiglio di Stato riguarda la valutazione di legittimità dell'esclusione dell'impresa concorrente per l'assegnazione dei lavori di ristrutturazione per irregolarità contributiva (esclusione in ogni caso individuata già per anomalia dell'offerta, come previsto dal bando stesso, in caso di numero superiore a comunque di imprese partecipanti).
Il punto di interesse fondamentale per entrambe le sentenze riguarda la valutazione della corretta (o meno) dimostrazione della regolarità contributiva dell'impresa partecipante, e ricorrente al TAR in quanto esclusa. La dimostrazione di regolarità contributiva è stata richiesta dall'Istituto appaltante attraverso la produzione del D.U.R.C. riferito alla data di presentazione della stessa dichiarazione. La suddetta impresa esclusa ha presentato però il documento recante una data antecedente di un giorno alla presentazione della dichiarazione stessa.
La sentenza emessa dal TAR (posta in giudizio presso il Consiglio di Stato) aveva sostanzialmente accolto la posizione dell'appellante impresa esclusa osservando che:
- l'esclusione per anomalia era stata superata dall'esclusione per anomalia dell'offerta;
- e che l'impresa concorrente aveva correttamente dimostrato la sua regolarità contributiva, nonostante lo sfalsamento temporale di un giorno, rendendo illegittima l'esclusione per mancata dimostrazione di irregolarità contributiva.
- mancata impugnazione dell'esclusione per anomalia, e non reintegro dell'impresa nella gara di assegnazione, o riapertura della stessa;
- mancata dimostrazione della regolarità contributiva.
In secondo luogo il Consiglio di Stato ha affermato che la dimostrazione della regolarità contributiva da parte dell'impresa non possa essere considerata valida visto lo scarto temporale rispetto alla data di presentazione.
In particolar modo nella sentenza si è precisato, contrariamente a quanto ritenuto dall'impresa esclusa, che il periodo di validità del documento o certificato non ha nulla a che vedere con l'arco temporale oggetto effettivo di certificazione. L'impresa esclusa aveva infatti ritenuto che, la validità bimestrale del D.U.R.C. potesse superare lo sfalsamento temporale della certificazione presentata.
Il Consiglio precisa ancora che, nonostante la validità bimestrale, il documento alla data presentata attesta una situazione di regolarità riferibile ad una data antecedente a quella di presentazione della relativa dichiarazione e con particolare riferimento alla situazione di regolarità dei versamenti dell'INAIL il documento continua a riferirsi ad una situazione antecedente alla scadenza mensile dei versamenti relativi.
La sentenza emessa esclude inoltre l'ipotesi avanzata dall'impresa appellata dell'errata richiesta da parte dell'Istituto appaltante della comprova dei requisiti presso tutti i concorrenti e non solo presso l'impresa vincitrice. L'Istituto non ha infatti violato l'articolo 48, fissando questo al comma 1 "solo il numero minimo (il 10% dei partecipanti) dei concorrenti le cui dichiarazioni vanno controllate" e d'altra parte rientra nel diritto dell'Istituto il non effettuare il sorteggio per il controllo dei partecipanti, pur riservandosi la possibilità di un controllo successivo. In questi termini risulta non rilevante l'osservazione fatta dall'impresa, relativa alla richiesta di comprova dei requisiti da parte dell'Istituto, solo successiva all'apertura delle buste delle offerte e quindi "in violazione della scansione procedimentale imposta dall'art. 48 del Codice".
Il consiglio di Stato ha, in definitiva, accolto pienamente il ricorso dell'Istituto, confermando l'esclusione dell'impresa dalla selezione e sottolineandone la mancata dimostrazione del requisito di regolarità contributiva.
A cura di Nicoletta
Trapani
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