Corte dei Conti Lombarda: retroattività non applicabile
È ancora il dibattito e la divergenza di posizioni a caratterizzare la scelta del Governo in merito ai tagli agli incentivi per i progettisti della pubblica ...
È ancora il dibattito e la divergenza di posizioni a caratterizzare
la scelta del Governo in merito ai tagli agli incentivi per i
progettisti della pubblica amministrazione, come noto recentemente
abbassati allo 0,50%, con il comma 4-sexies dell'articolo 18 del
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
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Il disappunto, che da più parti ha trovato voce, non si limita alle sole oscillazioni del valore dell'incentivo (dal 2% allo 0,50%, tra l'altro concentrate in un breve arco temporale), ma è ulteriormente legato alla problematica della retroattività dell'intervento.
Il nuovo punto di dibattito, che potrebbe portare ancora una volta il Governo a "mettere mano" al taglio sugli incentivi, viene da una recente delibera (40/2009/PAR) della Corte dei Conti lombarda, la quale nega la possibile retroattività del procedimento.
Si vuole affidare a un breve riassunto il compito di fornire una visione d'insieme delle diverse tappe di cui il procedimento, che ha condotto all'attuale status e a tale decremento degli incentivi, è il risultato:
La Corte dei Conti lombarda ha osservato come "il divieto di retroattività della legge costituisce un principio generale dell'ordinamento e la giurisprudenza costituzionale ha ribadito che, (…) il dato normativo precettivo della retroattività deve essere chiaramente esplicitato dalla disposizione che lo introduce".
La Corte ha altresì osservato che l'art. 61, comma 8, della legge n. 113/2008 non individua disposizioni di carattere retroattivo, e che "i compensi erogati a decorrere dal primo gennaio 2009, ma relativi ad attività realizzate prima di tale data, vadano assoggettati alla previgente disciplina".
In definitiva, la Corte dei Conti ha ribadito che, non essendoci alcun riferimento al valore retroattivo della norma, la stessa non può essere applicata alle attività realizzate prima della sua entrata in vigore.
La parola torna dunque al Governo, dal quale adesso si attende un chiarimento sulle disposizioni attuali e dunque sulla retroattività della riduzione.
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Il disappunto, che da più parti ha trovato voce, non si limita alle sole oscillazioni del valore dell'incentivo (dal 2% allo 0,50%, tra l'altro concentrate in un breve arco temporale), ma è ulteriormente legato alla problematica della retroattività dell'intervento.
Il nuovo punto di dibattito, che potrebbe portare ancora una volta il Governo a "mettere mano" al taglio sugli incentivi, viene da una recente delibera (40/2009/PAR) della Corte dei Conti lombarda, la quale nega la possibile retroattività del procedimento.
Si vuole affidare a un breve riassunto il compito di fornire una visione d'insieme delle diverse tappe di cui il procedimento, che ha condotto all'attuale status e a tale decremento degli incentivi, è il risultato:
- L'art. 61 al comma 8 del decreto legge n. 112 del 25 giugno del 2008, convertito nella legge n.133 del 6/10/2008 prevedeva la riduzione degli incentivi allo 0,50% a partire dall'1 gennaio 2009;
- con la conversione nella legge n. 201 del 22 dicembre 2008 del decreto legge n.162 del 23/10/2008 viene abrogata la lettera b) del comma 8, dell'articolo 61 della legge 133/2008 e ristabilito il precedente incentivo al 2%;
- con la legge n. 2/2009, al comma 4-sexties dell'art.18, il Governo ha riabbassato l'incentivo allo 0,50%.
- precedentemente, nel dicembre del 2008, con la circolare n. 36, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha interpretato il comma 8 del Dl 112/2008, osservando che: " la riduzione del compenso incentivante, operante a partire dall'1 gennaio 2009, si ritiene debba trovare applicazione a tutti i compensi comunque erogati a decorrere dalla predetta data e non solo ai lavori avviati dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina."
La Corte dei Conti lombarda ha osservato come "il divieto di retroattività della legge costituisce un principio generale dell'ordinamento e la giurisprudenza costituzionale ha ribadito che, (…) il dato normativo precettivo della retroattività deve essere chiaramente esplicitato dalla disposizione che lo introduce".
La Corte ha altresì osservato che l'art. 61, comma 8, della legge n. 113/2008 non individua disposizioni di carattere retroattivo, e che "i compensi erogati a decorrere dal primo gennaio 2009, ma relativi ad attività realizzate prima di tale data, vadano assoggettati alla previgente disciplina".
In definitiva, la Corte dei Conti ha ribadito che, non essendoci alcun riferimento al valore retroattivo della norma, la stessa non può essere applicata alle attività realizzate prima della sua entrata in vigore.
La parola torna dunque al Governo, dal quale adesso si attende un chiarimento sulle disposizioni attuali e dunque sulla retroattività della riduzione.
A cura di Nicoletta
Trapani
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