IL SINGOLO CONDOMINO NON PUÒ AGIRE DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE
L'amministratore rimane l'unico rappresentante del condominio a poter agire nei confronti dell'assicurazione, in caso di polizza assicurativa stipulata dal c...
L'amministratore rimane l'unico rappresentante del condominio a
poter agire nei confronti dell'assicurazione, in caso di polizza
assicurativa stipulata dal condominio in persona
dell'amministratore stesso; al singolo condomino non è concesso di
sostituirsi alla persona dell'amministratore e di agire nei propri
interessi e dunque nei confronti dell'assicuratore.
Questa in breve il contenuto principale della sentenza n. 4245 del 20 febbraio 2009 mediante la quale la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un condomino il quale richiedeva di poter agire direttamente nei confronti dell'assicuratore presso il quale il condominio aveva stipulato una polizza assicurativa nella persona dell'amministratore. Il condomino in particolare richiedeva l'indennizzo dei danni da incendio subiti dal proprio immobile e da alcune parti condominiali.
In particolare, la precedente sentenza d'appello impugnata dal ricorrente aveva già osservato come la polizza d'assicurazione non potesse essere considerata del tipo "per conto di chi spetta" e che la stessa non fosse orientata a coprire anche le parti di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Il ricorso del condomino poggiava su tre motivi:
Per i motivi che concernono l'interpretazione del contratto, (ricordando che l'interpretazione non è compito del giudice di legittimità, ma lo è il solo verificare il rispetto, da parte del giudice di merito, dei canoni ermeneutici previsti dal legislatore) ritiene fondata e legittima l'interpretazione del giudice di merito, confermando l'area di interesse della polizza assicurativa limitata alle sole parti comuni del condominio.
In merito alla possibilità di agire in maniera individuale la Corte di Cassazione ha ribadito come "la circostanza che il condominio sia un ente di gestione, sprovvisto di personalità giuridica, non comporta che, nel caso di polizza stipulata dal condominio in persona dell'amministratore, ciascun condomino possa sostituirsi all'amministratore stesso ed agire, nel proprio interesse, nei riguardi dell'assicuratore; la rappresentanza spetta, infatti, comunque all'amministratore ed il singolo condomino non può considerarsi singolarmente legittimato a rappresentare l'ente di gestione, contraente della polizza nell'interesse di tutti i partecipanti al condominio. "
In definitiva, dunque, la Corte ha confermato la precedente sentenza, nel punto in cui si esclude la legittimazione del condomino ad agire nei confronti della compagnia, in maniera individuale e nel proprio interesse.
Questa in breve il contenuto principale della sentenza n. 4245 del 20 febbraio 2009 mediante la quale la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un condomino il quale richiedeva di poter agire direttamente nei confronti dell'assicuratore presso il quale il condominio aveva stipulato una polizza assicurativa nella persona dell'amministratore. Il condomino in particolare richiedeva l'indennizzo dei danni da incendio subiti dal proprio immobile e da alcune parti condominiali.
In particolare, la precedente sentenza d'appello impugnata dal ricorrente aveva già osservato come la polizza d'assicurazione non potesse essere considerata del tipo "per conto di chi spetta" e che la stessa non fosse orientata a coprire anche le parti di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Il ricorso del condomino poggiava su tre motivi:
- il contratto assicurativo sarebbe "per conto di chi spetta";
- il contratto sarebbe volto a coprire anche le proprietà dei singoli condomini (motivazione desumibile dall'interpretazione del termine "condominio" inteso come " non riferito ad un soggetto distinto dai suoi partecipanti, bensì all'insieme degli stessi, che mantengono la loro individualità anche sotto il profilo proprietario ");
- l'amministratore non sarebbe l'unico legittimato ad agire contro la compagnia;
Per i motivi che concernono l'interpretazione del contratto, (ricordando che l'interpretazione non è compito del giudice di legittimità, ma lo è il solo verificare il rispetto, da parte del giudice di merito, dei canoni ermeneutici previsti dal legislatore) ritiene fondata e legittima l'interpretazione del giudice di merito, confermando l'area di interesse della polizza assicurativa limitata alle sole parti comuni del condominio.
In merito alla possibilità di agire in maniera individuale la Corte di Cassazione ha ribadito come "la circostanza che il condominio sia un ente di gestione, sprovvisto di personalità giuridica, non comporta che, nel caso di polizza stipulata dal condominio in persona dell'amministratore, ciascun condomino possa sostituirsi all'amministratore stesso ed agire, nel proprio interesse, nei riguardi dell'assicuratore; la rappresentanza spetta, infatti, comunque all'amministratore ed il singolo condomino non può considerarsi singolarmente legittimato a rappresentare l'ente di gestione, contraente della polizza nell'interesse di tutti i partecipanti al condominio. "
In definitiva, dunque, la Corte ha confermato la precedente sentenza, nel punto in cui si esclude la legittimazione del condomino ad agire nei confronti della compagnia, in maniera individuale e nel proprio interesse.
A cura di Nicoletta
Trapani
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