BOLLO SOLTANTO IN CASO D’USO
Gli elaborati grafici e le relazioni tecniche allegati alla domanda di concessione edilizia e successivamente restituiti insieme al provvedimento abilitativo...
Gli elaborati grafici e le relazioni tecniche allegati alla domanda
di concessione edilizia e successivamente restituiti insieme al
provvedimento abilitativo, scontano il bollo in caso d'uso (0,52
euro per ogni foglio o esemplare). Non rientrano, infatti, fra gli
atti soggetti al bollo fin dall'origine (14,62 euro ogni 100 righe
ovvero 4 facciate), previsti dall'articolo 4 della tariffa, parte
prima, allegata al Dpr 642/1972.
E' in sintesi il contenuto della risoluzione n. 74/E del 23 marzo, in risposta a un Comune che chiedeva la corretta applicazione dell'imposta di bollo sui singoli elaborati che compongono il progetto allegato alla domanda di concessione edilizia.
Secondo il parere dell'Agenzia, i documenti in argomento rientrano, per la loro natura tecnica, fra quelli previsti dall'articolo 28 della tariffa, parte seconda, allegata al Dpr 642/1972, cioè "tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere", per i quali si applica l'imposta di bollo in caso d'uso, pari a 0,52 euro per ogni foglio o esemplare.
Sulla questione, l'Amministrazione finanziaria aveva già chiarito che i documenti indicati nel citato articolo 28 sono soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso, anche se allegati o integrati ad atti che scontano il bollo sin dall'origine (risoluzione 78/1995). Inoltre, con un secondo documento di prassi (risoluzione 97/2002), aveva precisato che il progetto conserva sempre la sua natura di elaborato tecnico, redatto da ingegneri, architetti o professionisti in possesso di determinati requisiti, anche se la normativa in materia di lavori pubblici ha stabilito che sia gli elaborati progettuali che i piani di sicurezza sono parte integrante del contratto (articolo 110 del Dpr 554/1999).
Alla luce del quadro fornito da normativa e prassi, i tecnici del fisco concludono che, nel caso in esame, i fogli costituenti il progetto tecnico allegato alla domanda di concessione edilizia, non possono rientrare fra gli atti per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta di bollo fin dall'origine (articolo 4 della tariffa allegata al Dpr 642/1972). Scontano, pertanto, l'imposta di bollo in caso d'uso.
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it
E' in sintesi il contenuto della risoluzione n. 74/E del 23 marzo, in risposta a un Comune che chiedeva la corretta applicazione dell'imposta di bollo sui singoli elaborati che compongono il progetto allegato alla domanda di concessione edilizia.
Secondo il parere dell'Agenzia, i documenti in argomento rientrano, per la loro natura tecnica, fra quelli previsti dall'articolo 28 della tariffa, parte seconda, allegata al Dpr 642/1972, cioè "tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere", per i quali si applica l'imposta di bollo in caso d'uso, pari a 0,52 euro per ogni foglio o esemplare.
Sulla questione, l'Amministrazione finanziaria aveva già chiarito che i documenti indicati nel citato articolo 28 sono soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso, anche se allegati o integrati ad atti che scontano il bollo sin dall'origine (risoluzione 78/1995). Inoltre, con un secondo documento di prassi (risoluzione 97/2002), aveva precisato che il progetto conserva sempre la sua natura di elaborato tecnico, redatto da ingegneri, architetti o professionisti in possesso di determinati requisiti, anche se la normativa in materia di lavori pubblici ha stabilito che sia gli elaborati progettuali che i piani di sicurezza sono parte integrante del contratto (articolo 110 del Dpr 554/1999).
Alla luce del quadro fornito da normativa e prassi, i tecnici del fisco concludono che, nel caso in esame, i fogli costituenti il progetto tecnico allegato alla domanda di concessione edilizia, non possono rientrare fra gli atti per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta di bollo fin dall'origine (articolo 4 della tariffa allegata al Dpr 642/1972). Scontano, pertanto, l'imposta di bollo in caso d'uso.
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it
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