REGOLARIZZABILE L'OMESSO VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

L'omesso o tardivo versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva prevista per l'estromissione degli immobili strumentali dall'impresa individuale (art...

02/04/2009
L'omesso o tardivo versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva prevista per l'estromissione degli immobili strumentali dall'impresa individuale (articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) può essere regolarizzato attraverso le disposizioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso). Inoltre, la mancata compilazione dell'apposito quadro RQ, sezione IV, del Modello Unico PF 2008 appositamente previsto per la procedura di estromissione dei beni immobili può essere sanata al più tardi entro novanta giorni dalla scadenza del termine, come previsto dall'articolo 2, comma 7, del DPR n. 322 del 1998.

Questa la sintesi della risoluzione n. 82/E, mediante la quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito gli adempimenti richiesti per avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 37, Legge 244 del 2007 (Finanziaria 2008).

Ricordiamo che il comma 37 prevede che l'imprenditore che alla data del 30 novembre 2007 utilizza beni immobili strumentali può, entro il 30 aprile 2008, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2008, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

Come ricordato dall'Agenzia, la circolare n. 39/E del 2008 prevedeva che l'opzione per l'esclusione doveva essere esercitata entro il 30 aprile 2008 attraverso adempimenti dell'imprenditore attestanti la volontà di escludere i beni immobili strumentali per destinazione dal patrimonio dell'impresa. Coerentemente con la risoluzione n. 362/E del 2008, relativa alla rivalutazione dei beni d'impresa, l'Agenzia ha affermato che l'esercizio dell'opzione per l'estromissione si ritiene perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva.

Per tale motivo, superando le indicazioni formulate nella circolare 39/E del 2008 (nella parte in cui si afferma che l'estromissione si intende perfezionata con il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva), l'omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva risulta essere irrilevante ai fini del perfezionamento dell'estromissione, ma comporta l'iscrizione al ruolo della somma dovuta ai sensi del DPR 602/1973, fermo restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, come previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Per quanto concerne la mancata compilazione dell'apposito quadro RQ, sezione IV, del Modello Unico per le persone fisiche del 2008, l'Agenzia ha chiarito che può essere sanata al più tardi entro i termini di cui all'articolo 2, comma 7, del DPR n. 322 del 1998, in base al quale "sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine", fermo restando, comunque, l'applicazione della sanzione amministrativa per la tardiva presentazione del Modello Unico.

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