ACCOLTO DAL CONSIGLIO DI STATO IL RICORSO DELL'ANCI
Annullata dal Consiglio di Stato la sentenza n. 4259 del 15 maggio 2008 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, che, su proposta di Confedilizia...
Annullata dal Consiglio di Stato la sentenza n. 4259 del 15 maggio
2008 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, che, su
proposta di Confedilizia, aveva annullato il decreto del Presidente
del Consiglio per il decentramento delle funzioni catastali ai
Comuni del 14 giugno 2007, nonché il Protocollo di intesa tra
l'Agenzia del territorio e l'Associazione Nazionale dei Comuni
d'Italia (ANCI) del 4 giugno 2007.
La sentenza n. 2174 della quarta sezione del Consiglio di Stato è di annullamento con rinvio e, dunque, in attesa di conoscere il provvedimento conclusivo e dato che la prima sentenza del TAR è stata annullata, il Dpcm 14 giugno 2007 ha nuovamente efficacia. Ricordiamo che il Consiglio di Stato si era già espresso sul tema decentramento con l'Ordinanza del 26 agosto 2008, ritenendo che l'appello presentato dall'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI), da 315 comuni, 2 associazioni di comuni e una comunità montana, fosse un problema di natura organizzativa, non grave né irreparabile. In particolare, nella sentenza accolta dal TAR, Confedilizia aveva contestato la legittimità del DPCM 14 giugno 2007 in quanto il suo contenuto, in particolare con riferimento a quanto disposto nell'art. 3, non corrisponderebbe alla voluntas legis espressa negli artt. 65 e 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998, così come modificati dall'art. 1, comma 194, della legge n. 296 del 2006. Secondo quanto sostenuto, più specificamente le disposizioni recate dal decreto impugnato determinerebbero un improprio ed illegittimo trasferimento "a tutto campo" delle funzioni amministrative ai Comuni in materia di catasto, in aperto contrasto con l'intendimento legislativo volto a limitare il suddetto trasferimento ad alcune attività, sicuramente non decisorie e comunque circoscritte alla partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando il principio, discendente dall'art. 65 del decreto legislativo n. 112 del 1998, di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento assicurata dall'Agenzia del territorio.
Ancora più in particolare, l'avere attribuito ai Comuni il compito di definire l'aggiornamento della banca dati catastale sulla base delle proposte di parte ovvero sulla base di adempimenti d'ufficio, da un lato condurrebbe ad attribuire a quegli enti locali una competenza connotata da un elevato margine di apprezzamento discrezionale che inciderebbe, evidentemente, sulla unitarietà del sistema catastale nazionale nonché, per altro verso, provocherebbe anche il rischio di consentire determinazioni della rendita catastale con stima diretta per ogni singola unità, con evidenti ripercussioni non solo sul principio di uniformità del catasto ma sostanzialmente e concretamente in tema di eguaglianza tra cittadini.
D'altro canto, l'ANCI, nell'appello presentato al Consiglio di Stato ha contestato la mancata notifica nei suoi confronti del ricorso di primo grado, ammettendo che quest'ultimo doveva esserle notificato nella qualità di controinteressata, avendo concluso con l'Agenzia delle Entrate il "protocollo di intesa", previsto dalla legge e annullato dalla sentenza gravata unitamente al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Da parte sua, Confedilizia ha obiettato che l'ANCI non sarebbe legittimata ad impugnare la sentenza, sia perché i Comuni italiani non vanno qualificati come controinteressati in primo grado, sia perché il protocollo di intesa sarebbe un atto meramente endoprocedimentale.
Nella sua pronuncia, il Consiglio di Stato ha condiviso le deduzioni dell'ANCI, da cui emerge la sua legittimazione ad impugnare la sentenza nella qualità di controinteressata in primo grado. I giudici di Palazzo Spada, facendo una breve ma esaustiva ricostruzione normativa, hanno infatti ricordato che la partecipazione dell'ANCI nel corso del procedimento, e dunque la sua qualità di controinteressato, risultava anche nel preambolo dell'impugnato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 14 giugno 2007, che ha richiamato la stipula del precedente "protocollo di intesa", ammettendo, in definitiva, che il ricorso di primo grado doveva essere notificato anche alla stessa Associazione.
La sentenza n. 2174 della quarta sezione del Consiglio di Stato è di annullamento con rinvio e, dunque, in attesa di conoscere il provvedimento conclusivo e dato che la prima sentenza del TAR è stata annullata, il Dpcm 14 giugno 2007 ha nuovamente efficacia. Ricordiamo che il Consiglio di Stato si era già espresso sul tema decentramento con l'Ordinanza del 26 agosto 2008, ritenendo che l'appello presentato dall'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI), da 315 comuni, 2 associazioni di comuni e una comunità montana, fosse un problema di natura organizzativa, non grave né irreparabile. In particolare, nella sentenza accolta dal TAR, Confedilizia aveva contestato la legittimità del DPCM 14 giugno 2007 in quanto il suo contenuto, in particolare con riferimento a quanto disposto nell'art. 3, non corrisponderebbe alla voluntas legis espressa negli artt. 65 e 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998, così come modificati dall'art. 1, comma 194, della legge n. 296 del 2006. Secondo quanto sostenuto, più specificamente le disposizioni recate dal decreto impugnato determinerebbero un improprio ed illegittimo trasferimento "a tutto campo" delle funzioni amministrative ai Comuni in materia di catasto, in aperto contrasto con l'intendimento legislativo volto a limitare il suddetto trasferimento ad alcune attività, sicuramente non decisorie e comunque circoscritte alla partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando il principio, discendente dall'art. 65 del decreto legislativo n. 112 del 1998, di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento assicurata dall'Agenzia del territorio.
Ancora più in particolare, l'avere attribuito ai Comuni il compito di definire l'aggiornamento della banca dati catastale sulla base delle proposte di parte ovvero sulla base di adempimenti d'ufficio, da un lato condurrebbe ad attribuire a quegli enti locali una competenza connotata da un elevato margine di apprezzamento discrezionale che inciderebbe, evidentemente, sulla unitarietà del sistema catastale nazionale nonché, per altro verso, provocherebbe anche il rischio di consentire determinazioni della rendita catastale con stima diretta per ogni singola unità, con evidenti ripercussioni non solo sul principio di uniformità del catasto ma sostanzialmente e concretamente in tema di eguaglianza tra cittadini.
D'altro canto, l'ANCI, nell'appello presentato al Consiglio di Stato ha contestato la mancata notifica nei suoi confronti del ricorso di primo grado, ammettendo che quest'ultimo doveva esserle notificato nella qualità di controinteressata, avendo concluso con l'Agenzia delle Entrate il "protocollo di intesa", previsto dalla legge e annullato dalla sentenza gravata unitamente al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Da parte sua, Confedilizia ha obiettato che l'ANCI non sarebbe legittimata ad impugnare la sentenza, sia perché i Comuni italiani non vanno qualificati come controinteressati in primo grado, sia perché il protocollo di intesa sarebbe un atto meramente endoprocedimentale.
Nella sua pronuncia, il Consiglio di Stato ha condiviso le deduzioni dell'ANCI, da cui emerge la sua legittimazione ad impugnare la sentenza nella qualità di controinteressata in primo grado. I giudici di Palazzo Spada, facendo una breve ma esaustiva ricostruzione normativa, hanno infatti ricordato che la partecipazione dell'ANCI nel corso del procedimento, e dunque la sua qualità di controinteressato, risultava anche nel preambolo dell'impugnato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 14 giugno 2007, che ha richiamato la stipula del precedente "protocollo di intesa", ammettendo, in definitiva, che il ricorso di primo grado doveva essere notificato anche alla stessa Associazione.
A cura di Ilenia
Cicirello
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