ILLEGITTIMA L’ESCLUSIONE DI UNO STUDIO D’ARCHITETTURA ALLA GARA D’APPALTO
Le operazioni relative al frazionamento delle particelle catastali rientrano a pieno titolo tra le competenze ordinarie dell’architetto. Illegittima, dunque,...
Le operazioni relative al frazionamento delle particelle catastali
rientrano a pieno titolo tra le competenze ordinarie
dell’architetto. Illegittima, dunque, l’esclusione di uno studio di
architettura dall’avviso per l’affidamento di un servizio di
redazione del tipo di frazionamento, visure catastali e pratiche
DOCFA al Catasto urbano.
Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 2151 dello scorso 7 aprile, mediante la quale i giudici del Consiglio di Stato sono dovuti intervenire in merito al ricorso presentato per l’annullamento di una precedente sentenza del TAR che aveva ritenuto fondato il ricorso presentato da un ordine degli Architetti contro la loro esclusione da una gara pubblica per l’affidamento, appunto, di un servizio di redazione del tipo di frazionamento, visure catastali e pratiche DOCFA al Catasto urbano.
I giudici di Palazzo Spada, confermando quanto stabilito in primo grado dal Tribunale Amministrativo, e sulla base di una dotta ricostruzione effettuata dall’Ordine degli Ingegneri, hanno ricordato che la formazione e la conservazione del catasto dei terreni e dei fabbricati costituisce un autonomo istituto giuridico regolato da un complesso di norme autonomo e specifico, avente finalità prevalentemente fiscali e di certezza dei diritti reali, che si compone della disciplina di due tipi di operazioni:
Il frazionamento della particella è stato inizialmente disciplinato dall’art. 57 del testo unico delle leggi sul catasto approvato con R.D. 8 ottobre 1931 n. 1572, stabilendo che le parti interessate devono richiedere la formalizzazione all’ufficio competente producendo, insieme ai documenti per la esecuzione della voltura, “il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale e da firmarsi” da determinati professionisti.
La formulazione originaria della norma abilitava a tale sottoscrizione solo l’ingegnere, il geometra e il perito agrimensore, ma la legge di semplificazione delle procedure catastali 1 ottobre 1969 n. 679, all’art. 5, ha esteso tale competenza all’architetto. Per tale motivo è corretto ritenere che le operazioni relative al frazionamento delle particelle catastali rientrano a pieno titolo tra le competenze ordinarie dell’architetto e che una loro esclusione alla partecipazione di una gara pubblica è del tutto illegittima.
Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 2151 dello scorso 7 aprile, mediante la quale i giudici del Consiglio di Stato sono dovuti intervenire in merito al ricorso presentato per l’annullamento di una precedente sentenza del TAR che aveva ritenuto fondato il ricorso presentato da un ordine degli Architetti contro la loro esclusione da una gara pubblica per l’affidamento, appunto, di un servizio di redazione del tipo di frazionamento, visure catastali e pratiche DOCFA al Catasto urbano.
I giudici di Palazzo Spada, confermando quanto stabilito in primo grado dal Tribunale Amministrativo, e sulla base di una dotta ricostruzione effettuata dall’Ordine degli Ingegneri, hanno ricordato che la formazione e la conservazione del catasto dei terreni e dei fabbricati costituisce un autonomo istituto giuridico regolato da un complesso di norme autonomo e specifico, avente finalità prevalentemente fiscali e di certezza dei diritti reali, che si compone della disciplina di due tipi di operazioni:
- la rilevazione, misura e rappresentazione grafica dei vari elementi che compongono il catasto (particelle catastali);
- la stima del reddito cui va commisurata l’imposta.
Il frazionamento della particella è stato inizialmente disciplinato dall’art. 57 del testo unico delle leggi sul catasto approvato con R.D. 8 ottobre 1931 n. 1572, stabilendo che le parti interessate devono richiedere la formalizzazione all’ufficio competente producendo, insieme ai documenti per la esecuzione della voltura, “il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale e da firmarsi” da determinati professionisti.
La formulazione originaria della norma abilitava a tale sottoscrizione solo l’ingegnere, il geometra e il perito agrimensore, ma la legge di semplificazione delle procedure catastali 1 ottobre 1969 n. 679, all’art. 5, ha esteso tale competenza all’architetto. Per tale motivo è corretto ritenere che le operazioni relative al frazionamento delle particelle catastali rientrano a pieno titolo tra le competenze ordinarie dell’architetto e che una loro esclusione alla partecipazione di una gara pubblica è del tutto illegittima.
A cura di Ilenia
Cicirello
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