INVIO DOCUMENTAZIONE PER I LAVORI ULTIMATI NEL 2009
In attesa di conoscere le nuove disposizioni dell'Agenzia delle Entrate che dovrebbero modificare alcune procedure per avvalersi della detrazione fiscale del...
In attesa di conoscere le nuove disposizioni dell'Agenzia delle
Entrate che dovrebbero modificare alcune procedure per avvalersi
della detrazione fiscale del 55%, comunichiamo che il nuovo sito
ENEA per l'invio della documentazione di coloro che hanno ultimato
i lavori nel 2009 sarà online il 30 Aprile 2009.
Solo gli utenti per i quali la scadenza dei 90 giorni dalla data del termine lavori avviene entro il 30/4/09 possono inviare la documentazione per raccomandata semplice all'indirizzo "ENEA, Dipartimento ACS, via Anguillarese 301, 00123 Roma" specificando sulla busta "Riqualificazione energetica. Anno 2009". Tutti gli altri utenti sono invece pregati di attendere la pubblicazione del nuovo sito.
Gli unici documenti che devono essere inviati sono l'Attestato di Qualificazione Energetica (allegato A al "decreto edifici") e la Scheda informativa (allegato E) o, in alternativa ai precedenti, la Scheda informativa semplificata (allegato F).
Per quanto riguarda i motori elettrici ad alta efficienza e i variatori di velocità (inverter), il termine di invio della documentazione rimane fermo al 28 febbraio 2010 per tutti gli interventi effettuati nel 2009.
Ricordiamo che per fruire delle detrazioni del 55% previste dalla Finanziaria 2007 relative alle spese per la riqualificazione energetica di edifici esistenti (riduzione delle dispersioni termiche, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, installazione di caldaie a condensazione) non occorre inviare alcuna domanda preventiva e che l'unica documentazione da inviare è:
Non è previsto che l'ENEA riscontri la documentazione inviata, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Eventuali controlli saranno a cura dell'Agenzia delle Entrate. Prova dell'avvenuto invio è solo la ricevuta informatica con il codice CPID (Codice Personale IDentificativo) ritornata al mittente via e-mail. Per i motori e gli inverter va inviata solo la scheda informativa (rispettivamente allegato B e allegato C al "decreto motori").
Solo gli utenti per i quali la scadenza dei 90 giorni dalla data del termine lavori avviene entro il 30/4/09 possono inviare la documentazione per raccomandata semplice all'indirizzo "ENEA, Dipartimento ACS, via Anguillarese 301, 00123 Roma" specificando sulla busta "Riqualificazione energetica. Anno 2009". Tutti gli altri utenti sono invece pregati di attendere la pubblicazione del nuovo sito.
Gli unici documenti che devono essere inviati sono l'Attestato di Qualificazione Energetica (allegato A al "decreto edifici") e la Scheda informativa (allegato E) o, in alternativa ai precedenti, la Scheda informativa semplificata (allegato F).
Per quanto riguarda i motori elettrici ad alta efficienza e i variatori di velocità (inverter), il termine di invio della documentazione rimane fermo al 28 febbraio 2010 per tutti gli interventi effettuati nel 2009.
Ricordiamo che per fruire delle detrazioni del 55% previste dalla Finanziaria 2007 relative alle spese per la riqualificazione energetica di edifici esistenti (riduzione delle dispersioni termiche, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, installazione di caldaie a condensazione) non occorre inviare alcuna domanda preventiva e che l'unica documentazione da inviare è:
- la normativa 2008 impone che entro 90 giorni dal termine dei lavori deve essere inviata solo una copia dell'attestato di qualificazione energetica (allegato A al "decreto edifici") e la scheda informativa degli interventi realizzati (allegato E);
- per gli interventi relativi alla sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e all'installazione di pannelli solari, l'allegato A non è richiesto mentre la scheda informativa è stata semplificata rispetto al 2007 ed ha preso il nome di allegato F.
Non è previsto che l'ENEA riscontri la documentazione inviata, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Eventuali controlli saranno a cura dell'Agenzia delle Entrate. Prova dell'avvenuto invio è solo la ricevuta informatica con il codice CPID (Codice Personale IDentificativo) ritornata al mittente via e-mail. Per i motori e gli inverter va inviata solo la scheda informativa (rispettivamente allegato B e allegato C al "decreto motori").
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