REDDITI E RITENUTA D’ACCONTO
L’Agenzia delle Entrate, con la recente risoluzione n. 56 del 4 Maggio 2006 fornisce alcuni chiarimenti in riferimento al trattamento dei redditi prodotti da...
L’Agenzia delle Entrate, con la recente risoluzione n. 56 del 4
Maggio 2006 fornisce alcuni chiarimenti in riferimento al
trattamento dei redditi prodotti dalle società tra ingegneri, ed in
particolare sulla necessità o meno di assoggettare tali redditi a
ritenuta di acconto ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600.
Dopo una premessa l’Agenzia delle Entrate precisa che non risulta applicabile sui compensi dovuti alla società per le prestazioni dalla stessa rese l'art. 25 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, concernente la "ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi", dal momento che le società di ingegneria producono reddito d'impresa.
Viene, altresì, rammentato che la ritenuta di cui al citato articolo 25, deve essere operata, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dai soggetti (enti e società di cui all'art. 73, comma 1, del Tuir; società e associazioni di cui all'art. 5 del Tuir, persone fisiche che esercitano attività commerciali ai sensi dell'art. 55 del Tuir, o imprese agricole; persone fisiche che esercitano arti e professioni; condominio quale sostituto d'imposta) che corrispondono compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente.
In sostanza, ai sensi dell'articolo in commento, sono assoggettati a ritenuta d'acconto i soli "compensi per lavoro autonomo professionale" e i "compensi per lavoro autonomo occasionale".
L’Agenzia delle Entrate conclude che, ferma restando la natura professionale dell'attività svolta dalla società di ingegneria, il corrispettivo dovuto dal soggetto che ha fruito della prestazione, non si configura per la società stessa come compenso per prestazioni di lavoro autonomo da assoggettare a ritenuta, bensì come ricavo, conseguito nell'ambito dell'attività propria della società di ingegneria, che concorre alla determinazione del reddito d'impresa come componente positivo di reddito.
Dopo una premessa l’Agenzia delle Entrate precisa che non risulta applicabile sui compensi dovuti alla società per le prestazioni dalla stessa rese l'art. 25 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, concernente la "ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi", dal momento che le società di ingegneria producono reddito d'impresa.
Viene, altresì, rammentato che la ritenuta di cui al citato articolo 25, deve essere operata, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dai soggetti (enti e società di cui all'art. 73, comma 1, del Tuir; società e associazioni di cui all'art. 5 del Tuir, persone fisiche che esercitano attività commerciali ai sensi dell'art. 55 del Tuir, o imprese agricole; persone fisiche che esercitano arti e professioni; condominio quale sostituto d'imposta) che corrispondono compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente.
In sostanza, ai sensi dell'articolo in commento, sono assoggettati a ritenuta d'acconto i soli "compensi per lavoro autonomo professionale" e i "compensi per lavoro autonomo occasionale".
L’Agenzia delle Entrate conclude che, ferma restando la natura professionale dell'attività svolta dalla società di ingegneria, il corrispettivo dovuto dal soggetto che ha fruito della prestazione, non si configura per la società stessa come compenso per prestazioni di lavoro autonomo da assoggettare a ritenuta, bensì come ricavo, conseguito nell'ambito dell'attività propria della società di ingegneria, che concorre alla determinazione del reddito d'impresa come componente positivo di reddito.
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Documenti Allegati
Risoluzione Agenzia Entrate .pdf