PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO-LEGGE
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile scorso è stato pubblicato il decreto-legge 28/04/2009, n. 39 recante “Interventi urgenti in favore delle popolaz...
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile scorso è stato
pubblicato il decreto-legge 28/04/2009, n. 39 recante
“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e
ulteriori interventi urgenti di protezione civile”.
Il Decreto è composto da 19 articoli suddivisi in 6 Capi e gli stanziamenti previsti iniziano con 1.152,5 milioni di euro per l'anno 2009, con 539,2 milioni di euro per l'anno 2010 e proseguono in misura dscrescente sino al 2033.
I citati 6 capi sono così rubricati:
L'affidamento degli interventi avviene entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalità di cui all'articolo 57, comma 6, del dlgs 12 aprile 2006, n. 163 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara). In deroga, poi, all'articolo 118 del dlgs 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento.
Con l’articolo 3 del Provvedimento vengono dettate le disposizioni per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni provate e di immobili ad uso non abitativo, sono previsti una serie di provvedimenti che vanno dalla concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta.
Rientrano, anche, tra gli interventi immediati per il superamento dell’emergenza le disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonché alle comunicazioni e notifiche di atti e le provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese.
Nel Capo II ed in particolare all’articolo 9 sono, poi, contenute le misure urgenti per la ricostruzione e le misure derogatorie in materia di stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni.
Per quanto concerne, poi, le misure per la prevenzione del rischio sismico, le stesse sono contenute all’articolo 11 che detta le norme relative alle verifiche ed agli interventi per la riduzione del rischio sismico in cui viene precisato che “Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza un piano di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture prioritariamente nelle aree dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici”.
La realizzazione delle verifiche ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati.
Per ultimo, nel Capo VI, tra le disposizioni finali del Provvedimento, all’articolo 17 viene precisato che Il Commissario delegato provvederà alla riprogrammazione ed alla rifunzionalizzazione degli interventi per l'organizzazione del Vertice G8 nella Regione Abruzzo ed adotterà ogni necessario atto consequenziale per la rilocalizzazione dell'evento.In relazione ai lavori già avviati per la realizzazione del Vertice in Sardegna, si prevede che “non sono più dovute, ove previste, le percentuali di corrispettivo riconosciute agli appaltatori a titolo di maggiorazione per le lavorazioni eseguite su più turni e di premio di produzione, sui lavori contabilizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i servizi, le forniture e per i lavori che non contemplano le maggiorazioni di cui al presente comma, la rinegoziazione tiene conto della diversa localizzazione dell'evento. In mancanza di accordo intervenuto tra le parti entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i corrispettivi dovuti per le prestazioni di opera professionale, ivi compresi quelli di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono ridotti del 50 per cento rispetto al compenso originariamente pattuito”.
Il Decreto è composto da 19 articoli suddivisi in 6 Capi e gli stanziamenti previsti iniziano con 1.152,5 milioni di euro per l'anno 2009, con 539,2 milioni di euro per l'anno 2010 e proseguono in misura dscrescente sino al 2033.
I citati 6 capi sono così rubricati:
- interventi immediati per il superamento dell’emerganza;
- misure urgenti per la ricostruzione;
- gli interventi per lo sviluppo socio-economico delle zone terremotate;
- le misure per la prevenzione del rischio sismico;
- le disposizioni di carattere fiscale e di copertura finanziaria;
- disposizioni finali.
L'affidamento degli interventi avviene entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalità di cui all'articolo 57, comma 6, del dlgs 12 aprile 2006, n. 163 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara). In deroga, poi, all'articolo 118 del dlgs 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento.
Con l’articolo 3 del Provvedimento vengono dettate le disposizioni per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni provate e di immobili ad uso non abitativo, sono previsti una serie di provvedimenti che vanno dalla concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta.
Rientrano, anche, tra gli interventi immediati per il superamento dell’emergenza le disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonché alle comunicazioni e notifiche di atti e le provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese.
Nel Capo II ed in particolare all’articolo 9 sono, poi, contenute le misure urgenti per la ricostruzione e le misure derogatorie in materia di stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni.
Per quanto concerne, poi, le misure per la prevenzione del rischio sismico, le stesse sono contenute all’articolo 11 che detta le norme relative alle verifiche ed agli interventi per la riduzione del rischio sismico in cui viene precisato che “Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza un piano di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture prioritariamente nelle aree dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici”.
La realizzazione delle verifiche ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati.
Per ultimo, nel Capo VI, tra le disposizioni finali del Provvedimento, all’articolo 17 viene precisato che Il Commissario delegato provvederà alla riprogrammazione ed alla rifunzionalizzazione degli interventi per l'organizzazione del Vertice G8 nella Regione Abruzzo ed adotterà ogni necessario atto consequenziale per la rilocalizzazione dell'evento.In relazione ai lavori già avviati per la realizzazione del Vertice in Sardegna, si prevede che “non sono più dovute, ove previste, le percentuali di corrispettivo riconosciute agli appaltatori a titolo di maggiorazione per le lavorazioni eseguite su più turni e di premio di produzione, sui lavori contabilizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i servizi, le forniture e per i lavori che non contemplano le maggiorazioni di cui al presente comma, la rinegoziazione tiene conto della diversa localizzazione dell'evento. In mancanza di accordo intervenuto tra le parti entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i corrispettivi dovuti per le prestazioni di opera professionale, ivi compresi quelli di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono ridotti del 50 per cento rispetto al compenso originariamente pattuito”.
A cura di Paolo
Oreto
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