SPERIMENTAZIONE NUOVE PROCEDURE DI PRIMA ISCRIZIONE DEGLI IMMOBILI AL CATASTO EDILIZIO URBANO

Nell'ottica dei processi di semplificazione ed integrazione degli adempimenti per l'iscrizione al catasto delle nuove costruzioni e al fine di gestire e gara...

13/05/2009
Nell'ottica dei processi di semplificazione ed integrazione degli adempimenti per l'iscrizione al catasto delle nuove costruzioni e al fine di gestire e garantire il collegamento e la continuità delle informazioni censuarie del Catasto Terreni e del Catasto Edilizio Urbano nel cambiamento di stato di una particella terreni a seguito di edificazione, l'Agenzia del Territorio ha pubblicato la circolare n. 1 dell'8 maggio 2009 recante Sperimentazione nuove procedure di prima iscrizione degli immobili al Catasto Edilizio Urbano.

Le procedure messe a punto dall'Agenzia del Territorio costituiscono anche il presupposto per un'ulteriore possibile semplificazione volta all'unificazione del documento di aggiornamento catastale, ai fini dell'edificazione o ampliamento di nuove costruzioni, attualmente composto dal documento di aggiornamento cartografico e delle informazioni censuarie del Catasto Terreni (prodotto con procedura PREGEO) e quello del Catasto Edilizio Urbano (prodotto con la procedura DOCFA).

Le procedure di semplificazione verranno inizialmente sperimentate, a partire dall'11 maggio 2009, negli Uffici provinciali di Siena, Como, Rieti, Isernia e Rimini, presso i quali i tipi mappali presentati con la procedura PREGEO 10 seguiranno il nuovo iter procedurale.
Per la gestione, infatti, di eventuali disallineamenti tra la ditta che presenta il tipo mappale e quella iscritta al Catasto Terreni è vincolante l'utilizzo della procedura PREGEO 10 che, attualmente, è in fase di sperimentazione in 17 uffici provinciali e che, a breve, diverrà facoltativa in tutti gli uffici nazionali per poi diventare obbligatoria.

L'introduzione di PREGEO 10 consente, infatti, di individuare i tre seguenti motivi di disallineamento:
  • incompletezza dei dati anagrafici e/o delle titolarità;
  • mancata o errata registrazione della voltura;
  • stato di fatto no legittimato per inesistenza di atti legali giustificanti uno o più passaggi intermedi.
L'aggiornamento delle banche dati catastali per effetto delle nuove procedure messe a punto dall'Agenzia delle Entrate avrà le seguenti conseguenze:
  • la particella terreni su cui è stato edificato l'immobile è individuata con un nuovo numero e trasferita alla partita speciale 1 "Area di enti urbani e promiscui;
  • la particella edificata viene iscritta al Catasto Edilizio Urbano con il medesimo identificativo attribuito nella mappa ed intestato alla medesima ditta presente negli atti censuari del Catasto Terreni ed individuata come nuova tipologia immobiliare transitoria denominata F6 "Fabbricato in attesa di dichiarazione";
  • al momento della dichiarazione al Catasto Edilizio Urbano, fatto salvo il perfezionamento della ditta costituita in automatico nei casi in cui risultasse necessario, l'identificativo attribuito all'immobile qualificato in categoria F6 è soppresso e sono costituite le diverse unità immobiliari comprese nel fabbricato, ciascuna contraddistinta con il proprio subalterno e le tradizionali informazioni costituite dai dati tecnico-amministrativi; nel caso di dichiarazione concernente una sola unità immobiliare, alla stessa è confermato l'identificativo, privo di subalterno, attribuito all'immobile F6.
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