Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: Non sanabili le opere realizzate con titolo abilitativo annullato
L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4 del 23/4/2009 ha rilevato come il legislatore nazionale nell'ambito della disciplina riguarda...
L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4
del 23/4/2009 ha rilevato come il legislatore nazionale nell'ambito
della disciplina riguardante il terzo condono edilizio
(disciplinato dall'articolo 32 del decreto legge 269/2003) non ha
previsto espressamente tra le categorie di opere suscettibili di
sanatoria edilizia quella delle "opere realizzate in base a
concessione annullata" categoria invece ammessa dalle precedenti
normative sul condono (v. Legge n. 47/1985 e Legge n.
724/1994).
Poiché il condono edilizio consiste in una procedura di
regolarizzazione eccezionale degli abusi edilizi, la scelta di non
prevedere espressamente come tipologia di abuso sanabile quelle
delle opere con titolo abilitativo annullato ha una sua rilevanza.
Infatti, ha precisato il Consiglio, la legge può allargare o
restringere le ipotesi di sanatoria a sua insindacabile discrezione
sulla base delle mutevoli esigenze fiscali, che normalmente
costituiscono la ragione della scelta del legislatore.
Il Consiglio afferma, in sostanza, che, mancando, nel DL 269/2003
una espressa previsione di tale tipologia di abuso sanabile, non
può in ogni caso utilizzarsi la formula di rimando alle leggi
precedenti nelle quali era invece prevista.
Non può peraltro ipotizzarsi, a giudizio del Consiglio, una
situazione soggettiva di affidamento dal momento che il
provvedimento di rilascio del titolo abilitativo è stato oggetto di
annullamento in sede giurisdizionale e non in sede amministrativa.
E né può essere invocata perciò nel caso di specie la Circolare
interpretativa del Ministero delle Infrastrutture ( n. 2699 del
7/12/2005) nella parte in cui fa riferimento alla situazione di
affidamento ingenerato nell'ipotesi di titolo abilitativo prima
rilasciato e poi revocato. Trattandosi di una circolare può anche
essere motivatamente disattesa.
Fonte: ANCE
Documenti Allegati
Sentenza.pdf