ANCHE IL PROGETTISTA ED IL DIRETTORE LAVORI DI UN'OPERA PUBBLICA POSSONO ESSERE CONDANNATI AL RISARCIMENTO DEL DANNO ERARIALE
Con l'espressione responsabilità amministrativa ci si riferisce alla responsabilità a contenuto patrimoniale di amministratori o dipendenti pubblici per i da...
Con l'espressione responsabilità amministrativa ci si
riferisce alla responsabilità a contenuto patrimoniale di
amministratori o dipendenti pubblici per i danni causati all'ente
nell'ambito o in occasione del rapporto d'ufficio. L'accertamento
della responsabilità comporta la condanna al risarcimento del danno
a favore dell'amministrazione danneggiata.
Il danno pubblico risarcibile è un danno patrimoniale nel senso che presuppone un pregiudizio economico inteso come perdita, distruzione, sottrazione di beni o valori della P.A., ovvero come mancato guadagno.
Il concetto di danno, inoltre, va rapportato al concetto di bene pubblico tutelato. Anche il pregiudizio di un bene immateriale (ad esempio l'immagine e il prestigio dell'Amministrazione) se comporta dei costi e delle spese per il suo ripristino è un danno risarcibile. Secondo le regole generali, per essere risarcibile il danno deve essere certo, attuale ed effettivo.
Nel quantificare il danno il Giudice deve, comunque, tenere conto dei vantaggi conseguiti dalla collettività amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dipendenti sottoposti al giudizio di responsabilità (in altri termini, se dalla condotta illecita del funzionario è derivata anche un'utilità, di ciò bisogna tener conto per determinare l'ammontare del danno).
Affinché un soggetto possa essere chiamato a rispondere in sede di responsabilità amministrativa occorre che lo stesso, con una condotta dolosa o gravemente colposa collegata o inerente al rapporto esistente con l'amministrazione, abbia causato un danno pubblico risarcibile che si ponga come conseguenza diretta e immediata di detta condotta.
La responsabilità è personale e non si trasferisce agli eredi se non in casi eccezionali (dolo ed arricchimento illecito del dante causa).
La Corte dei Conti giudica sulla responsabilità di tutti gli amministratori, dipendenti pubblici e soggetti che siano legati alla p.a. da un rapporto d'impiego o di ufficio.
Non solo quindi gli impiegati pubblici, ma anche i titolari di incarichi elettivi (esempio: i Ministri) o onorari, e i c.d. funzionari di fatto, cioè quelli che svolgono funzioni pubbliche.
La giurisprudenza della Corte dei Conti, confortata dalla Corte di Cassazione, ha ritenuto sottoposti alla propria giurisdizione anche soggetti estranei alla p.a. ma inseriti in modo stabile nel proprio apparato organizzativo (esempio: i progettisti ed i direttori dei lavori).
Anche le persone giuridiche possono essere sottoposte alla giurisdizione contabile.
Con la sentenza n. 1057 del 24 aprile 2009 i Giudici della Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Sicilia si sono pronunciati sulla responsabilità erariale nei confronti di un Comune di architetti liberi professionisti incaricati della progettazione e della direzione lavori di un'opera pubblica.
L'opera consisteva nei lavori di restauro e consolidamento di un antico castello.
Subito dopo l'inizio lavori l'impresa appaltatrice lamentò la incompletezza del progetto nella parte relativa alle fondazioni degli edifici da realizzare (mancata o incompleta rispondenza alle prescrizioni della normativa edilizia per le zone soggette a rischio sismico). Tali carenze ostacolarono l'approvazione da parte del Genio Civile dei calcoli delle strutture in cemento armato faticosamente predisposti da tecnici incaricati dall'impresa sulla base del progetto originario che non avrebbe offerto soluzioni idonee agli effetti di garantire la stabilità strutturale in zona sismica.
L'impresa, quindi, agiva innanzi al Giudice ordinario per chiedere la risoluzione in danno del contratto di appalto.
Il tribunale, in accoglimento della domanda, dichiarava risolto in contratto di appalto e condannava il Comune al pagamento della somma di Euro ? 123.764, 64, somma che poi effettivamente veniva pagata all'impresa ascrivendola come debito fuori bilancio.
La Procura presso la Corte dei Conti apriva quindi un'indagine a carico dei due tecnici che si concludeva con il rinvio a giudizio degli stessi.
La Corte, con lunga motivazione dovuta anche alla complessità della vicenda e dell'istruttoria affermava la responsabilità dei due architetti e li condannava a risarcire al Comune della somma di Euro 60.000,00 (30.000,00 ciascuno).
In particolare, i Giudici contabili hanno ravvisato nel comportamento dei due architetti, unitariamente considerato nelle due fasi di svolgimento dell'incarico ad essi affidato, che comprende la progettazione e la direzione dei lavori, gli estremi della colpa grave.
In estrema sintesi le gravi manchevolezze dei convenuti nello svolgimento dell'incarico affidato si deducono in maniera compiuta dalle anomalie che sono state avvistate nella progettazione dell'opera appaltata, rivelatasi carente nella sua impostazione originaria dei presupposti essenziali per la sua eseguibilità e dalle discutibili motivazioni irrazionalmente assunte per la sospensione dei lavori nonché dalle omissioni di doverose iniziative per cui è stata obliterata la tempestiva redazione di perizia di variante necessaria. Ove tali iniziative fossero state effettivamente prese si sarebbe ovviato, innanzitutto, alle lacune progettuali riscontrate dall'Ufficio del Genio Civile e, poi, si avrebbe avuta la previsione globale e compiuta del prezzo di tutte le nuove categorie di opere ottenendo il risultato di acclarare la rispondenza tra i lavori effettivamente eseguiti e le opere costituenti oggetto del contratto di appalto.
Il danno pubblico risarcibile è un danno patrimoniale nel senso che presuppone un pregiudizio economico inteso come perdita, distruzione, sottrazione di beni o valori della P.A., ovvero come mancato guadagno.
Il concetto di danno, inoltre, va rapportato al concetto di bene pubblico tutelato. Anche il pregiudizio di un bene immateriale (ad esempio l'immagine e il prestigio dell'Amministrazione) se comporta dei costi e delle spese per il suo ripristino è un danno risarcibile. Secondo le regole generali, per essere risarcibile il danno deve essere certo, attuale ed effettivo.
Nel quantificare il danno il Giudice deve, comunque, tenere conto dei vantaggi conseguiti dalla collettività amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dipendenti sottoposti al giudizio di responsabilità (in altri termini, se dalla condotta illecita del funzionario è derivata anche un'utilità, di ciò bisogna tener conto per determinare l'ammontare del danno).
Affinché un soggetto possa essere chiamato a rispondere in sede di responsabilità amministrativa occorre che lo stesso, con una condotta dolosa o gravemente colposa collegata o inerente al rapporto esistente con l'amministrazione, abbia causato un danno pubblico risarcibile che si ponga come conseguenza diretta e immediata di detta condotta.
La responsabilità è personale e non si trasferisce agli eredi se non in casi eccezionali (dolo ed arricchimento illecito del dante causa).
La Corte dei Conti giudica sulla responsabilità di tutti gli amministratori, dipendenti pubblici e soggetti che siano legati alla p.a. da un rapporto d'impiego o di ufficio.
Non solo quindi gli impiegati pubblici, ma anche i titolari di incarichi elettivi (esempio: i Ministri) o onorari, e i c.d. funzionari di fatto, cioè quelli che svolgono funzioni pubbliche.
La giurisprudenza della Corte dei Conti, confortata dalla Corte di Cassazione, ha ritenuto sottoposti alla propria giurisdizione anche soggetti estranei alla p.a. ma inseriti in modo stabile nel proprio apparato organizzativo (esempio: i progettisti ed i direttori dei lavori).
Anche le persone giuridiche possono essere sottoposte alla giurisdizione contabile.
Con la sentenza n. 1057 del 24 aprile 2009 i Giudici della Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Sicilia si sono pronunciati sulla responsabilità erariale nei confronti di un Comune di architetti liberi professionisti incaricati della progettazione e della direzione lavori di un'opera pubblica.
L'opera consisteva nei lavori di restauro e consolidamento di un antico castello.
Subito dopo l'inizio lavori l'impresa appaltatrice lamentò la incompletezza del progetto nella parte relativa alle fondazioni degli edifici da realizzare (mancata o incompleta rispondenza alle prescrizioni della normativa edilizia per le zone soggette a rischio sismico). Tali carenze ostacolarono l'approvazione da parte del Genio Civile dei calcoli delle strutture in cemento armato faticosamente predisposti da tecnici incaricati dall'impresa sulla base del progetto originario che non avrebbe offerto soluzioni idonee agli effetti di garantire la stabilità strutturale in zona sismica.
L'impresa, quindi, agiva innanzi al Giudice ordinario per chiedere la risoluzione in danno del contratto di appalto.
Il tribunale, in accoglimento della domanda, dichiarava risolto in contratto di appalto e condannava il Comune al pagamento della somma di Euro ? 123.764, 64, somma che poi effettivamente veniva pagata all'impresa ascrivendola come debito fuori bilancio.
La Procura presso la Corte dei Conti apriva quindi un'indagine a carico dei due tecnici che si concludeva con il rinvio a giudizio degli stessi.
La Corte, con lunga motivazione dovuta anche alla complessità della vicenda e dell'istruttoria affermava la responsabilità dei due architetti e li condannava a risarcire al Comune della somma di Euro 60.000,00 (30.000,00 ciascuno).
In particolare, i Giudici contabili hanno ravvisato nel comportamento dei due architetti, unitariamente considerato nelle due fasi di svolgimento dell'incarico ad essi affidato, che comprende la progettazione e la direzione dei lavori, gli estremi della colpa grave.
In estrema sintesi le gravi manchevolezze dei convenuti nello svolgimento dell'incarico affidato si deducono in maniera compiuta dalle anomalie che sono state avvistate nella progettazione dell'opera appaltata, rivelatasi carente nella sua impostazione originaria dei presupposti essenziali per la sua eseguibilità e dalle discutibili motivazioni irrazionalmente assunte per la sospensione dei lavori nonché dalle omissioni di doverose iniziative per cui è stata obliterata la tempestiva redazione di perizia di variante necessaria. Ove tali iniziative fossero state effettivamente prese si sarebbe ovviato, innanzitutto, alle lacune progettuali riscontrate dall'Ufficio del Genio Civile e, poi, si avrebbe avuta la previsione globale e compiuta del prezzo di tutte le nuove categorie di opere ottenendo il risultato di acclarare la rispondenza tra i lavori effettivamente eseguiti e le opere costituenti oggetto del contratto di appalto.
A cura di Avv. Pietro Bisconti
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Sentenza.pdf