GIUSTIFICAZIONI CONSENTITE ANCHE IN SEDE DI VERIFICA DELLE ANOMALIE

Nelle gare d'appalto le giustificazioni a corredo dell'offerta vengono presentante per rispondere ad esigenze pratiche di accelerazione e semplificazione del...

26/05/2009
Nelle gare d'appalto le giustificazioni a corredo dell'offerta vengono presentante per rispondere ad esigenze pratiche di accelerazione e semplificazione del procedimento, ma non possono mai essere intese come prescrizione di un requisito o adempimento a pena di esclusione.

Lo ha affermato la Sez. VI del Consiglio di Stato con la sentenza n. 3146 del 21 maggio 2009, che ha accolto il ricorso presentato da un'impresa aggiudicataria di un bando per l'affidamento di un appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione di un anello ferroviario in sotterraneo, per la riforma di una sentenza del TAR che aveva ritenuto che il bando prescrivesse a pena di esclusione la presentazione di giustificazioni a corredo dell'offerta e che, necessariamente, la stazione appaltante non potesse consentire giustificazioni ulteriori dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

I giudici di Palazzo Spada ha ricordato che, secondo quanto previsto dalla legge n. 109/1994 (applicabile all'appalto in questione) e dal d.lgs. n. 163/2006 (applicabile per tutti i lavori pubblici dal 2 ottobre 2008), la verifica delle anomalie non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando, invece, ad accertare se l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile o inattendibile, e dunque se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell'appalto. L'art. 88, comma 7 del d.lgs. 163/2009 recita, infatti:
"La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiara l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala."

Da tale principio discende che:
  • il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo inutile ed è invece improntato alla massima collaborazione tra stazione appaltante e offerente;
  • il contraddittorio deve essere effettivo;
  • non vi sono preclusioni alla presentazione di giustificazioni, ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte;
  • mentre l'offerta è immodificabile, modificabili sono le giustificazioni, e sono ammesse giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione, e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto.
Alla luce di tali considerazioni il Consiglio di Stato ha chiarito che deve essere sempre consentito all'offerente di presentare le giustificazioni nel momento in cui si svolge la verifica di anomalia. Per cui, fermo restando il principio che l'offerta, una volta presentata, non è suscettibile di modificazione, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti, considerato che obiettivo della verifica di anomalia è quello di stabilire se l'offerta sia, nel suo complesso, e nel suo importo originario, affidabile o meno, il giudizio di anomalia deve essere complessivo e deve tenere conto di tutti gli elementi, sia quelli che militano a favore, sia quelli che militano contro l'attendibilità dell'offerta nel suo insieme: deve di conseguenza ritenersi possibile che, a fronte di determinate voci di prezzo giudicate eccessivamente basse e dunque inattendibili, l'impresa dimostri che per converso altre voci di prezzo sono state inizialmente sopravvalutate, e che in relazione alle stesse è in grado di conseguire un concreto, effettivo, documentato e credibile risparmio, che compensa il maggior costo di altre voci.

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