LEGGITTIMA L'ESCLUSIONE SE NON VIENE RISPETTATO ALLA LETTERA IL DISCIPLINARE DI GARA

La portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senz...

27/05/2009
La portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all'organo amministrativo, cui compete l'attuazione delle regole stabilite nel bando, residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento.

Lo ha affermato l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con il parere n. 53 del 23 aprile 2009, in risposta all'istanza presentata da un'impresa esclusa dalla partecipazione di una gara per i lavori di costruzione della strada comunale, in quanto aveva presentato la copia autenticata dal notaio del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio riportante le annotazioni relative alla situazione fallimentare e antimafia.

Come già affrontato in un nostro precedente articolo (leggi) e come già affermato sia dall'Autorità di vigilanza che dal Consiglio di Stato, è inammissibile la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in luogo ad un certificato richiesto espressamente all'interno del bando di gara. Nel caso in questione, l'impresa esclusa aveva fatto presente di aver partecipato a due gare consecutive della stessa stazione appaltante e che nella seconda aveva presentato la copia autenticata del certificato richiesto corredandola di una dichiarazione che attestava che l'originale del certificato era stato inserito nella documentazione relativa all'altra procedura di gara. Come indicato dalla stazione appaltante all'interno del disciplinare di gara, nella presentazione del certificato in questione non era ammessa in alcun caso l'autocertificazione in quanto detto documento era strettamente necessario ed indispensabile acquisirlo in forma originale onde procedere all'aggiudicazione definitiva e alla consegna dei lavori sotto riserva in tempi strettissimi per rispettare i termini ripartiti dalla Regione.

Come sostenuto anche dal Consiglio di Stato (Sezione V - 11 maggio 2009, n. 2871) il meccanismo competitivo proprio della gara è tale per cui il rispetto puntuale delle formalità prescritte dalla lex specialis non può essere oggetto di interpretazioni, che avrebbero come unico risultato quello di violare l'intero procedimento a danno di chi ha pedissequamente osservato le prescrizioni previste dal bando di gara. Se il capitolato d'appalto prescrive la produzione di determinati documenti, ammettere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio significherebbe forzare in modo inammissibile il meccanismo delle regole di gara.

Come ricordato dall'Autorità di vigilanza, un documento prodotto in copia informale nell'ambito di una procedura di gara in cui risulta stabilita la produzione in originale o in copia autentica, è semplicemente un documento non prodotto, senza che sia possibile per la stazione appaltante indagare sulle ragioni di una simile difformità nei confronti del paradigma prefigurato dalla clausola del bando che va, in quanto tale, rispettata. Tale principio è stato ritenuto applicabile anche al caso relativo alla produzione di un documento in copia conforme anziché in originale, come prescritto in via esclusiva dalla lex specialis (TAR Lombardia, Milano, sez. III, sentenza n. 1235 del 10 febbraio 2009; Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 5458 del 31 ottobre 2008).

Alla luce di tali principi, nel caso in questione, a fronte di una prescrizione del disciplinare di gara che sancisce in maniera chiara e non equivoca la documentazione da presentare ai fini della partecipazione alla gara, prevedendo espressamente, per quanto concerne il certificato CC.I.AA., l'obbligo di produrne copia in originale, la stazione appaltante è tenuta a darne precisa e incondizionata esecuzione. Per tale motivo, un'offerta corredata da certificato CC.I.AA. in copia autenticata e non in originale non può non essere esclusa dalle successive fasi della procedura. Diversamente opinando, si incorrerebbe nella violazione del principio di par condicio proprio di una gara d'appalto a danno di chi ha pedissequamente osservato le prescrizioni previste dal bando di gara.

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