ABROGAZIONI IMMEDIATE E ABROGAZIONI DIFFERITE
L'articolo 256 del "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" elenca le di...
L'articolo 256 del "Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE" elenca le disposizioni che con il
nuovo Codice vengono abrogate.
E’ opportuno precisare che con il citato articolo vengono definite alcune disposizioni abrogate con effetto immediato ed altre con abrogazione differita che saranno definite nel nuovo Regolamento di cui all’articolo 5 del Codice stesso.
Con l’entrata il vigore del Codice stesso e cioè con l’1 luglio 2006 sono o restano abrogati:
E’ opportuno precisare che con il citato articolo vengono definite alcune disposizioni abrogate con effetto immediato ed altre con abrogazione differita che saranno definite nel nuovo Regolamento di cui all’articolo 5 del Codice stesso.
Con l’entrata il vigore del Codice stesso e cioè con l’1 luglio 2006 sono o restano abrogati:
- gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (Legge sui lavori pubblici);
- l'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140;
- l'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge 8 agosto 1977, n. 584 (Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità Economica Europea);
- l'articolo 5, commi 4 e 5, e l'articolo 32 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per l’esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali);
- gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (Ulteriori norme per l’accelerazione delle procedure per l’esecuzione di opere pubbliche);
- l'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato);
- la legge 17 febbraio 1987, n. 80 (Norme straordinarie per l’accelerazione dell’esecuzione di opere pubbliche), tranne l'articolo 4;
- gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
- gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove di sposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55 (Regolamento recante disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per l’esecuzione di opere pubbliche);
- il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 (Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici);
- l'articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
- il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
- l'articolo 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
- l'articolo 3, comma 1 ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- l'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- la legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici); è fatto salvo l'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come modificato dalla citata legge n. 109 del 1994;
- l'articolo 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
- il d.P.R.18 aprile 1994, n. 573;
- il decreto legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
- l'articolo 5, comma 1 ter, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517;
- l'articolo 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
- il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
- la legge 18 novembre 1998, n. 415;
- il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22;
- il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;
- gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, comma 1, 89, comma 3, 91, comma 4, 92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e 2, 149, 150, 151 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
- il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
- l'articolo 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
- la legge 7 novembre 2000, n. 327;
- l'articolo 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
- il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l'articolo 10, commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata;
- gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
- l'articolo 7, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166;
- il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;
- l'articolo 5, commi da 1 a 13, e commi 16 sexies e 16 septies, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
- gli articoli 2 ter, 2 quater, 2 quinquies del decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109;
- l'articolo 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;
- l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152;
- l'articolo 14 vicies ter, comma 1, lettera c) del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole «i criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa»;
- il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e integrazioni al d.lgs. n. 190 del 2002;
- il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante «Finanza di progetto Disciplina delle procedure in corso i cui avvisi indicativi, pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore»;
- l'articolo 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
- gli articoli 337, 338; 342; 343; 344; 348; 351; 352; 353; 354; 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117;
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1999, n. 117;
- decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
- il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
- il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n.
101;
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa».
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