APPALTO-CONCORSO: OFFERTA TECNICA E OFFERTA ECONOMICA DEVONO ESSERE NETTAMENTE SEPARATE
Nella procedura d'appalto-concorso l'offerta economica deve rimanere segreta al fine di scongiurare un'eventuale influenza del lato economico nella valutazio...
Nella procedura d'appalto-concorso l'offerta economica deve
rimanere segreta al fine di scongiurare un'eventuale influenza del
lato economico nella valutazione dell'offerta tecnica.
Lo ha affermato la Sezione V del Consiglio di Stato con la sentenza n. 3775 del 9 giugno 2009, che ha accolto il ricorso incidentale presentato contro un ricorso principale in cui si chiedeva l'annullamento dell'aggiudicazione provvisorio di una gara d'appalto-concorso per l'affidamento dei lavori di costruzione del palasport provinciale. In particolare, al ricorso principale la società aggiudicataria del bando aveva proposto ricorso incidentale in cui evidenziava che la ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per aver violato il principio di segretezza dell'offerta economica, riservante la sua conoscibilità solo all'esito della valutazione dell'offerta tecnica da parte della commissione aggiudicatrice. La ricorrente principale aveva, infatti, palesato all'interno del plico contenente l'offerta tecnica l'entità della propria offerta economica, noncurante della regola, cristallizzata nella lex specialis, di rigida separazione tra le buste contenenti l'offerta tecnica e quella economica.
Come specificato dai giudici di Palazzo Spada, nella procedura dell'appalto-concorso, connotata da una netta separazione tra le fasi di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, il principio di segretezza di quest'ultima impone che sia interdetto al seggio di gara, finché non sia stata ultimata la valutazione delle offerte tecniche, la conoscenza delle percentuali di ribasso offerte dai concorrenti, onde scongiurare che il seggio di gara sia influenzato nella valutazione dell'offerta tecnica dalla conoscenza di elementi dell'offerta economica, così attuandosi i principi di imparzialità e par condicio, per cui, alla sua eventuale violazione, consegue necessariamente l'esclusione del concorrente dalla gara, anche in assenza di espresse previsioni della lex specialis.
La ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa dall'appalto concorso, in quanto, mediante il computo metrico estimativo e gli altri documenti inseriti nella busta dell'offerta tecnica, aveva palesato al seggio di gara, prima della formale apertura della busta contenente l'offerta economica, i termini economici di quest'ultima. E, per tale motivazione, accogliendo di fatto il ricorso incidentale, il Consiglio di Stato ha dichiarato l'inammissibilità di quello principale, per carenza di interesse, ed assorbendo l'esame degli altri motivi del gravame incidentale: il tutto, con connesso rigetto della domanda di risarcimento danni, non sostenibile in assenza di una comprovata illegittimità dei provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi.
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Lo ha affermato la Sezione V del Consiglio di Stato con la sentenza n. 3775 del 9 giugno 2009, che ha accolto il ricorso incidentale presentato contro un ricorso principale in cui si chiedeva l'annullamento dell'aggiudicazione provvisorio di una gara d'appalto-concorso per l'affidamento dei lavori di costruzione del palasport provinciale. In particolare, al ricorso principale la società aggiudicataria del bando aveva proposto ricorso incidentale in cui evidenziava che la ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per aver violato il principio di segretezza dell'offerta economica, riservante la sua conoscibilità solo all'esito della valutazione dell'offerta tecnica da parte della commissione aggiudicatrice. La ricorrente principale aveva, infatti, palesato all'interno del plico contenente l'offerta tecnica l'entità della propria offerta economica, noncurante della regola, cristallizzata nella lex specialis, di rigida separazione tra le buste contenenti l'offerta tecnica e quella economica.
Come specificato dai giudici di Palazzo Spada, nella procedura dell'appalto-concorso, connotata da una netta separazione tra le fasi di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, il principio di segretezza di quest'ultima impone che sia interdetto al seggio di gara, finché non sia stata ultimata la valutazione delle offerte tecniche, la conoscenza delle percentuali di ribasso offerte dai concorrenti, onde scongiurare che il seggio di gara sia influenzato nella valutazione dell'offerta tecnica dalla conoscenza di elementi dell'offerta economica, così attuandosi i principi di imparzialità e par condicio, per cui, alla sua eventuale violazione, consegue necessariamente l'esclusione del concorrente dalla gara, anche in assenza di espresse previsioni della lex specialis.
La ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa dall'appalto concorso, in quanto, mediante il computo metrico estimativo e gli altri documenti inseriti nella busta dell'offerta tecnica, aveva palesato al seggio di gara, prima della formale apertura della busta contenente l'offerta economica, i termini economici di quest'ultima. E, per tale motivazione, accogliendo di fatto il ricorso incidentale, il Consiglio di Stato ha dichiarato l'inammissibilità di quello principale, per carenza di interesse, ed assorbendo l'esame degli altri motivi del gravame incidentale: il tutto, con connesso rigetto della domanda di risarcimento danni, non sostenibile in assenza di una comprovata illegittimità dei provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi.
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A cura di Ilenia
Cicirello
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