IL NUOVO DECRETO SUL RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA
Arrivano dall'ANCE i primi chiarimenti in merito al DPR 2 aprile 2009, n. 59 di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs 192/05 sul ren...
Arrivano dall'ANCE i primi chiarimenti in merito al DPR 2 aprile
2009, n. 59 di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b)
del D.lgs 192/05 sul rendimento energetico in edilizia, che
definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo ed i
requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e
degli impianti termici, in riferimento alla climatizzazione
invernale ed estiva, ed alla preparazione dell'acqua calda
sanitaria e che entrerà in vigore il 25 giugno 2009.
Il DPR, atteso da circa 3 anni, riprende, con alcune integrazioni e modifiche, quanto già disciplinato nell'allegato I al D.lgs 192/05, successivamente modificato ed integrato dal D.lgs 311/06 e dal D.lgs 115/08. Con una nota dello scorso 16 giugno, l'ANCE ne ha illustrato i principali aspetti, ovvero:
Per quanto riguarda le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici si deve fare riferimento:
Per quanto riguarda i valori limite della prestazione energetica degli edifici per il raffrescamento estivo, nel caso di edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni di edifici esistenti è necessario procedere, in sede progettuale, alla determinazione:
Una delle novità introdotte riguarda la trasformazione di impianti termici centralizzati in impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa. Infatti, negli edifici esistenti aventi un numero di unità abitative superiore a 4 (appartenenti alle categorie E1 e E2) ovvero nel caso in cui l'impianto centralizzato abbia potenza nominale superiore o uguale a 100 kW), è previsto il mantenimento dell'impianto termico centralizzato laddove esistente, a meno di cause tecniche o di forza maggiore da dichiarare nella relazione tecnica.
Inoltre, è previsto (nel caso di ristrutturazione dell'impianto o di nuova installazione) che debbano essere realizzati gli interventi atti a permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione per ogni singola unità abitativa. Le relative apparecchiature installate devono assicurare un errore di misura inferiore a più o meno il 5% (si fa riferimento alle norme Uni in vigore).
Ai fini della determinazione del fabbisogno di energia primaria, rientrano, tra gli impianti alimentati da fonte rinnovabile, i generatori alimentati a biomasse combustibili purché rispettino i 3 requisiti seguenti:
Le disposizioni del decreto si applicheranno nelle regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.
Nel disciplinare la materia le regioni e le province autonome potranno definire metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici diverse da quelle definite nel decreto ma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal D.lgs 192/05.
Le regioni potranno, inoltre, fissare requisiti minimi di efficienza energetica più rigorosi di quelli fissati dal decreto, tenendo conto delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione dell'edificio, delle problematiche ambientali e dei costi posti a carico dei cittadini.
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Il DPR, atteso da circa 3 anni, riprende, con alcune integrazioni e modifiche, quanto già disciplinato nell'allegato I al D.lgs 192/05, successivamente modificato ed integrato dal D.lgs 311/06 e dal D.lgs 115/08. Con una nota dello scorso 16 giugno, l'ANCE ne ha illustrato i principali aspetti, ovvero:
- Le metodologie di calcolo, che fanno riferimento alle norme UNI TS 11300;
- I criteri di validazione dei software di calcolo;
- I valori limite della prestazione energetica degli edifici per il raffrescamento estivo;
- L'introduzione della trasmittanza termica periodica;
- Le prescrizioni per gli edifici pubblici o ad uso pubblico.
Per quanto riguarda le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici si deve fare riferimento:
- alle norme UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1 - relativa alla determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
- alle norme UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2 - relativa alla determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
Per quanto riguarda i valori limite della prestazione energetica degli edifici per il raffrescamento estivo, nel caso di edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni di edifici esistenti è necessario procedere, in sede progettuale, alla determinazione:
- dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi) e alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai dlgs 192/2005;
- della prestazione energetica per il raffrescamento estivo
dell'involucro edilizio (Epe, invol), pari al rapporto tra il
fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento
dell'edificio, calcolata tenendo conto della temperatura di
progetto estiva secondo la norma UNI/TS 11300 - 1, e la superficie
utile, per gli edifici residenziali, o il volume per gli edifici
con altre destinazioni d'uso, e alla verifica che la stessa sia non
superiore a:
- per gli edifici residenziali quali abitazioni civili e rurali
ai seguenti valori:
- 40 kWh/m2 anno nelle zone climatiche A e B;
- 30 kWh/m2 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F;
- per tutti gli altri edifici ai seguenti valori:
- 14 kWh/m3 anno nelle zone climatiche A e B;
- 10 kWh/m3 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F.
Con indicato nella nota dell'ANCE, vengono confermate, con modifiche, le ulteriori prescrizioni già contenute nell'allegato I al D.lgs 192/05 ed in particolare:- il valore della trasmittanza delle strutture edilizie di separazione tra edifici, o unità immobiliari confinanti, deve essere inferiore o uguale a 0,8 W/m2°K nel caso di pareti divisorie verticali e orizzontali;
- Bisogna verificare l'assenza di condensazioni superficiali e che le condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile;
- Per limitare il fabbisogno energetico per la climatizzazione
estiva e contenere la temperatura interna degli ambienti, il
progettista deve:
- Valutare e documentare l'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare;
- Utilizzare in maniera ottimale le potenzialità della ventilazione naturale dell'edificio, considerando le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive ricorrendo eventualmente a sistemi di ventilazione meccanica;
- Ad esclusione della zona F eseguire le seguenti verifiche, per
le località nelle quali il valore medio mensile dell'irradianza sul
piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, Im,s,
sia maggiore o uguale a 290 W/m2:
- per tutte le pareti verticali opache con l'eccezione di quelle
comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est (almeno una
delle seguenti verifiche):
- valore della massa superficiale Ms superiore a 230 kg/m2;
- valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE inferiore a 0,12 W/m2 °K
- per tutte le pareti opache orizzontali ed inclinate, il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE[8], sia inferiore a 0,20 W/m2°
- per tutte le pareti verticali opache con l'eccezione di quelle
comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est (almeno una
delle seguenti verifiche):
- per gli edifici residenziali quali abitazioni civili e rurali
ai seguenti valori:
- i valori limite già previsti ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'allegato C al decreto legislativo sono ridotti del 10%;
- il valore limite del rendimento globale medio stagionale, già previsto al punto 5, dell'allegato C, del decreto legislativo, è calcolato con la seguente formula: g = (75 + 4 log Pn) %;
- i predetti edifici devono essere dotati di impianti centralizzati per la climatizzazione invernale ed estiva, qualora quest'ultima fosse prevista.
Una delle novità introdotte riguarda la trasformazione di impianti termici centralizzati in impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa. Infatti, negli edifici esistenti aventi un numero di unità abitative superiore a 4 (appartenenti alle categorie E1 e E2) ovvero nel caso in cui l'impianto centralizzato abbia potenza nominale superiore o uguale a 100 kW), è previsto il mantenimento dell'impianto termico centralizzato laddove esistente, a meno di cause tecniche o di forza maggiore da dichiarare nella relazione tecnica.
Inoltre, è previsto (nel caso di ristrutturazione dell'impianto o di nuova installazione) che debbano essere realizzati gli interventi atti a permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione per ogni singola unità abitativa. Le relative apparecchiature installate devono assicurare un errore di misura inferiore a più o meno il 5% (si fa riferimento alle norme Uni in vigore).
Ai fini della determinazione del fabbisogno di energia primaria, rientrano, tra gli impianti alimentati da fonte rinnovabile, i generatori alimentati a biomasse combustibili purché rispettino i 3 requisiti seguenti:
- abbiano rendimento minimo pari alla classe 3 determinata sulla base della norma Uni En 305-5;
- abbiano limiti di emissione conformi all'allegato IX alla parte quinta del D.lgs 152/06 e s.m.i., ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;
- utilizzino biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo D.lgs 152/06.
Le disposizioni del decreto si applicheranno nelle regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.
Nel disciplinare la materia le regioni e le province autonome potranno definire metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici diverse da quelle definite nel decreto ma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal D.lgs 192/05.
Le regioni potranno, inoltre, fissare requisiti minimi di efficienza energetica più rigorosi di quelli fissati dal decreto, tenendo conto delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione dell'edificio, delle problematiche ambientali e dei costi posti a carico dei cittadini.
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A cura di Ilenia
Cicirello
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