IL NUOVO DECRETO SUL RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA

Arrivano dall'ANCE i primi chiarimenti in merito al DPR 2 aprile 2009, n. 59 di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs 192/05 sul ren...

19/06/2009
Arrivano dall'ANCE i primi chiarimenti in merito al DPR 2 aprile 2009, n. 59 di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs 192/05 sul rendimento energetico in edilizia, che definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo ed i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, in riferimento alla climatizzazione invernale ed estiva, ed alla preparazione dell'acqua calda sanitaria e che entrerà in vigore il 25 giugno 2009.

Il DPR, atteso da circa 3 anni, riprende, con alcune integrazioni e modifiche, quanto già disciplinato nell'allegato I al D.lgs 192/05, successivamente modificato ed integrato dal D.lgs 311/06 e dal D.lgs 115/08. Con una nota dello scorso 16 giugno, l'ANCE ne ha illustrato i principali aspetti, ovvero:
  • Le metodologie di calcolo, che fanno riferimento alle norme UNI TS 11300;
  • I criteri di validazione dei software di calcolo;
  • I valori limite della prestazione energetica degli edifici per il raffrescamento estivo;
  • L'introduzione della trasmittanza termica periodica;
  • Le prescrizioni per gli edifici pubblici o ad uso pubblico.
Come ricordato dall'ANCE, per completare il quadro sulla certificazione energetica, siamo ancora in attesa del decreto sulle Linee guida nazionali per la certificazione energetica e quello sui requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi di certificazione.

Per quanto riguarda le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici si deve fare riferimento:
  • alle norme UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1 - relativa alla determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
  • alle norme UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2 - relativa alla determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
I software di calcolo commerciali, applicativi delle due norme, devono garantire che i valori degli indici di prestazione energetica calcolati abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento predisposto dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI).

Per quanto riguarda i valori limite della prestazione energetica degli edifici per il raffrescamento estivo, nel caso di edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni di edifici esistenti è necessario procedere, in sede progettuale, alla determinazione:
  • dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi) e alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai dlgs 192/2005;
  • della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio (Epe, invol), pari al rapporto tra il fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell'edificio, calcolata tenendo conto della temperatura di progetto estiva secondo la norma UNI/TS 11300 - 1, e la superficie utile, per gli edifici residenziali, o il volume per gli edifici con altre destinazioni d'uso, e alla verifica che la stessa sia non superiore a:
    • per gli edifici residenziali quali abitazioni civili e rurali ai seguenti valori:
      1. 40 kWh/m2 anno nelle zone climatiche A e B;
      2. 30 kWh/m2 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F;
    • per tutti gli altri edifici ai seguenti valori:
      1. 14 kWh/m3 anno nelle zone climatiche A e B;
      2. 10 kWh/m3 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F.
    In caso di ristrutturazione o manutenzione straordianria è obbligatorio verificare che i valori di trasmittanza termica delle parti oggetto di intervento non superino i valori delle relative tabelle contenute nell'allegato C al D.lgs 192/05. Il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, deve rispettare i limiti riportati al punto 4, tabelle 4a e 4b, dell'allegato C al D.lgs 192/05.

    Con indicato nella nota dell'ANCE, vengono confermate, con modifiche, le ulteriori prescrizioni già contenute nell'allegato I al D.lgs 192/05 ed in particolare:
    • il valore della trasmittanza delle strutture edilizie di separazione tra edifici, o unità immobiliari confinanti, deve essere inferiore o uguale a 0,8 W/m2°K nel caso di pareti divisorie verticali e orizzontali;
    • Bisogna verificare l'assenza di condensazioni superficiali e che le condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile;
    • Per limitare il fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva e contenere la temperatura interna degli ambienti, il progettista deve:
      • Valutare e documentare l'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare;
      • Utilizzare in maniera ottimale le potenzialità della ventilazione naturale dell'edificio, considerando le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive ricorrendo eventualmente a sistemi di ventilazione meccanica;
      • Ad esclusione della zona F eseguire le seguenti verifiche, per le località nelle quali il valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, Im,s, sia maggiore o uguale a 290 W/m2:
        • per tutte le pareti verticali opache con l'eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est (almeno una delle seguenti verifiche):
          • valore della massa superficiale Ms superiore a 230 kg/m2;
          • valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE inferiore a 0,12 W/m2 °K
        • per tutte le pareti opache orizzontali ed inclinate, il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE[8], sia inferiore a 0,20 W/m2°
Il decreto, inoltre, stabilisce che gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale o trasmittanza termica periodica delle pareti opache, possono essere raggiunti, in alternativa, con l'utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, ovvero coperture a verde, che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell'andamento dell'irraggiamento solare. In tal caso deve essere prodotta un'adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attesti l'equivalenza con le disposizioni sopra indicate. In tutti i casi di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici o a uso pubblico, così come definiti ai commi 8 e 9 dell'allegato A al D.lgs 192/05, devono essere rispettate le seguenti ulteriori disposizioni:
  • i valori limite già previsti ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'allegato C al decreto legislativo sono ridotti del 10%;
  • il valore limite del rendimento globale medio stagionale, già previsto al punto 5, dell'allegato C, del decreto legislativo, è calcolato con la seguente formula: g = (75 + 4 log Pn) %;
  • i predetti edifici devono essere dotati di impianti centralizzati per la climatizzazione invernale ed estiva, qualora quest'ultima fosse prevista.
Per gli impianti vigono numerose disposizioni differenziate a seconda che si tratti di nuovi impianti, di ristrutturazione o di sostituzione di impianti esistenti, con specifiche anche per le pompe di calore ed i generatori alimentati a biomasse combustibili.
Una delle novità introdotte riguarda la trasformazione di impianti termici centralizzati in impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa. Infatti, negli edifici esistenti aventi un numero di unità abitative superiore a 4 (appartenenti alle categorie E1 e E2) ovvero nel caso in cui l'impianto centralizzato abbia potenza nominale superiore o uguale a 100 kW), è previsto il mantenimento dell'impianto termico centralizzato laddove esistente, a meno di cause tecniche o di forza maggiore da dichiarare nella relazione tecnica.

Inoltre, è previsto (nel caso di ristrutturazione dell'impianto o di nuova installazione) che debbano essere realizzati gli interventi atti a permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione per ogni singola unità abitativa. Le relative apparecchiature installate devono assicurare un errore di misura inferiore a più o meno il 5% (si fa riferimento alle norme Uni in vigore).

Ai fini della determinazione del fabbisogno di energia primaria, rientrano, tra gli impianti alimentati da fonte rinnovabile, i generatori alimentati a biomasse combustibili purché rispettino i 3 requisiti seguenti:
  • abbiano rendimento minimo pari alla classe 3 determinata sulla base della norma Uni En 305-5;
  • abbiano limiti di emissione conformi all'allegato IX alla parte quinta del D.lgs 152/06 e s.m.i., ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;
  • utilizzino biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo D.lgs 152/06.
Inoltre, in sede progettuale si deve verificare che la trasmittanza termica delle diverse strutture edilizie, opache e trasparenti, che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso vani non riscaldati, non sia maggiore dei valori definiti nella pertinente tabella di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'allegato C al D.lgs 192/05.

Le disposizioni del decreto si applicheranno nelle regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.

Nel disciplinare la materia le regioni e le province autonome potranno definire metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici diverse da quelle definite nel decreto ma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal D.lgs 192/05.

Le regioni potranno, inoltre, fissare requisiti minimi di efficienza energetica più rigorosi di quelli fissati dal decreto, tenendo conto delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione dell'edificio, delle problematiche ambientali e dei costi posti a carico dei cittadini.

Accedi al nuovo FOCUS CERTIFICAZIONE ENERGETICA
CLICCA QUI

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati