IN ATTESA DELLE LINEE GUIDA LO SVILUPPO DEL FOTOVOLTAICO VIENE OSTACOLATO IN ITALIA

Installazione di impianti fotovoltaici rallentata in Italia da un iter burocratico eccessivamente pesante e limitativo. Questo il contenuto dello studio real...

24/06/2009
Installazione di impianti fotovoltaici rallentata in Italia da un iter burocratico eccessivamente pesante e limitativo. Questo il contenuto dello studio realizzato dalla Federazione Nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche (ANIE) che ha evidenziato che il 25% degli impianti fotovoltaici installati in Italia è concentrato in Lombardia e in Puglia, non a caso, le due uniche regioni ad avere adottato un iter autorizzativo semplificato.

Lo studio dell'ANIE ha evidenziato come lo sviluppo del fotovoltaico in Italia ha avuto un incremento impressionante che ha portato il nostro Paese al quarto posto della speciale classifica internazionale, con una potenza fotovoltaica installata al 30 aprile 2009 pari ad oltre 450 MW, per circa 37 mila impianti entrati in esercizio. Solo nel 2008 sono stati installati 338 MW per un totale di 2 miliardi di euro di fatturato ed oltre 150.000 nuovi posti di lavoro. L'ANIE ha evidenziato come questo risultato sarebbe stato notevolmente più elevato se le autorità competenti non avessero inutilmente creato barriere e difficoltà alla realizzazione di progetti molto ambiziosi.

L'ANIE ha ricordato che il D.Lgs 387 del 29/12/03, che ha introdotto il principio del finanziamento in Conto Energia degli impianti fotovoltaici, aveva previsto un iter autorizzativo semplificato per facilitare lo sviluppo di questo mercato, demandando ad una Conferenza dei Servizi l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione d'energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, che doveva essere convocata dalla Regione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda d'autorizzazione e concludere il procedimento autorizzativo entro 180 giorni dalla richiesta. Veniva, inoltre, recepito il principio che per gli impianti non programmabili (quindi anche per quelli fotovoltaici) nessuna autorizzazione doveva essere richiesta se il sito su cui si sarebbe installato l'impianto era esente da vincoli di qualsiasi natura in materia di tutela dell'ambiente, tutela del paesaggio e patrimonio storico-artistico. Infine, la Conferenza Unificata, su proposta del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero per i beni e le attività culturali, avrebbe dovuto approvare delle Linee Guida per lo svolgimento del procedimento autorizzativo, che a distanza di oltre 5 anni non sono state emanate.

Nell'attesa, le Regioni, giocando d'anticipo, hanno legiferato in materia fornemdo indirizzi e procedure affinché l'esercizio delle competenze delle Regioni avvenisse in maniera coordinata. Purtroppo molte di queste procedure hanno creato degli impedimenti reali allo sviluppo della tecnologia fotovoltaica, comportando diversità di comportamenti fra le varie regioni e in qualche caso fra le varie province della singola regione. La casistica riportata dall'ANIE rivela che solo la Lombardia e la Puglia hanno seguito in modo corretto le raccomandazioni del DLgs 387/2003, mentre regioni come la Sicilia e la Basilicata hanno creato forti e inutili vincoli che hanno di fatto limitato lo sviluppo del fotovoltaco.

Per tali motivazioni, l'ANIE da anni sta sollecitando i Ministeri interessati (Sviluppo Economico, Ambiente e Beni Culturali) e la Conferenza Unificata affinché vengano rispettate le direttive del DLgs 387/2003 e vengano emanate queste Linee Guida, auspicando che:
  1. una volta emanate, le Linee Guida vengano recepite dalle singole regioni senza ulteriori modifiche;
  2. gli impianti con potenza inferiore a 20 kWp vengano essere esclusi in ogni caso dall'autorizzazione unica, anche in presenza di vincoli;
  3. in linea con le direttive dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, anche gli impianti con potenza superiore a 20 kWp vengano esclusi dall'Autorizzazione Unica, sempre che non sia richiesto dall'autorità locale (comune, provincia, regione, parco, etc.) il rilascio di specifiche autorizzazioni, previste dalle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
  4. la valutazione di impatto ambientale o lo screening ambientale venga richiesto solo in presenza di vincoli ambientali, e in questo caso venga applicato il normale procedimento dell'Autorizzazione Unica.
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