IN GARA, CONTEMPORANEAMENTE CONSORZI STABILI E CONSORZIATI
Sul supplemento ordinario n. 95 alla Gazzetta ufficiale n. 140 del 19 giugno scorso è stata pubblicata la legge 18 giugno 2009, n. 69 recante “Disposizioni p...
Sul supplemento ordinario n. 95 alla Gazzetta ufficiale n. 140 del
19 giugno scorso è stata pubblicata la legge 18 giugno 2009, n.
69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo
civile”.
La legge in argomento contiene importanti disposizioni di interesse per il settore tecnico ed in particolare alcune novità in merito alla semplificazione dei piccoli appalti pubblici.
Ci riferiamo all’articolo 17 della legge stessa in cui viene precisato che a decorrere dall’1 luglio 2009 “sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 36, comma 5, terzo periodo, nonché all’articolo 37, comma 7, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni”.
Ricordiamo che le citate disposizioni non facevano parte dell’originario codice ma erano state introdotte circa un anno fa dal terzo correttivo di cui al decreto legislativo n. 152/2008.
Dall’1 luglio prossimo, nelle gare per appalti pubblici sarà, dunque, ammessa la partecipazione contemporanea del consorzio (stabile o di cooperative) e dei consorziati, anche se si aggiudica al prezzo più basso e con l'esclusione delle offerte anomale.
Con il citato terzo correttivo del codice, in riferimento al principio generale per cui il consorzio deve indicare per quali imprese consorziate partecipa alla gara era stato ammesso che le imprese non indicate potessero partecipare autonomamente allo stesso appalto con un divieto di partecipazione soltanto nel caso in cui le stazioni appaltanti si fossero avvalse della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8 relativa alla facoltà di escludere automaticamente le offerte considerate anomale quando si tratti di appalti di lavori di importo fino a un milione di euro e di appalti di servizi e forniture fino a 100.000 euro e che siano state presentate almeno dici offerte.
Questo divieto, applicabile sia ai consorzi stabili sia ai consorzi di cooperative, ma anche ai consorzi di società di ingegneria e di professionisti, viene adesso abrogato con la conseguenza che sarà ammessa la partecipazione contemporanea dei consorziati e del consorzio anche in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso e con esclusione delle offerte anomale.
La legge in argomento contiene importanti disposizioni di interesse per il settore tecnico ed in particolare alcune novità in merito alla semplificazione dei piccoli appalti pubblici.
Ci riferiamo all’articolo 17 della legge stessa in cui viene precisato che a decorrere dall’1 luglio 2009 “sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 36, comma 5, terzo periodo, nonché all’articolo 37, comma 7, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni”.
Ricordiamo che le citate disposizioni non facevano parte dell’originario codice ma erano state introdotte circa un anno fa dal terzo correttivo di cui al decreto legislativo n. 152/2008.
Dall’1 luglio prossimo, nelle gare per appalti pubblici sarà, dunque, ammessa la partecipazione contemporanea del consorzio (stabile o di cooperative) e dei consorziati, anche se si aggiudica al prezzo più basso e con l'esclusione delle offerte anomale.
Con il citato terzo correttivo del codice, in riferimento al principio generale per cui il consorzio deve indicare per quali imprese consorziate partecipa alla gara era stato ammesso che le imprese non indicate potessero partecipare autonomamente allo stesso appalto con un divieto di partecipazione soltanto nel caso in cui le stazioni appaltanti si fossero avvalse della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8 relativa alla facoltà di escludere automaticamente le offerte considerate anomale quando si tratti di appalti di lavori di importo fino a un milione di euro e di appalti di servizi e forniture fino a 100.000 euro e che siano state presentate almeno dici offerte.
Questo divieto, applicabile sia ai consorzi stabili sia ai consorzi di cooperative, ma anche ai consorzi di società di ingegneria e di professionisti, viene adesso abrogato con la conseguenza che sarà ammessa la partecipazione contemporanea dei consorziati e del consorzio anche in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso e con esclusione delle offerte anomale.
A cura di Paolo
Oreto
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