PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E TEMPI DI CONSEGNA

In una gara per l'affidamento incarico di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coord...

07/07/2009
In una gara per l'affidamento incarico di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori, avvenuta mediante procedura negoziata, la scelta di elaborare anticipatamente il progetto definitivo-esecutivo non risulta essere illegittima.

Lo ha affermato la Sez. I del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con la sentenza n. 2021 del 2 luglio 2009. Con la sentenza allegata, il TAR ha risposto al ricorso presentato per l'annullamento di una gara indetta mediante procedura negoziata in cui si lamentava principalmente:
  • il fatto che nonostante alla gara potessero partecipare soltanto laureati in architettura, debitamente iscritti all'albo, la commissione esaminatrice era composta da soggetti non in possesso del diploma di laurea in architettura, privi pertanto delle competenze specifiche necessarie per una corretta valutazione delle offerte;
  • che l'aggiudicazione della gara vedeva vincitore un raggruppamento che aveva presentato come "riduzione del tempo per la consegna del progetto" 1 minuto, avendo dunque preso il massimo punteggio in questa voce.
In base alla lex specialis l'affidamento sarebbe avvenuto, infatti, sulla base dei seguenti criteri:
  • offerta economicamente più vantaggiosa (max punti 40);
  • riduzione del tempo per la consegna del progetto (max punti 40);
  • minor tempo di intervento sul posto a seguito chiamata (max punti 20).
Quale tempo massimo per la consegna del progetto definitivo-esecutivo veniva indicato il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento, anche a mezzo fax, dell'avvenuta aggiudicazione.

I giudici del TAR, per quanto concerne il primo punto del ricorso, fanno notare che le valutazioni della commissione non hanno avuto per oggetto il contenuto tecnico del progetto presentato dai partecipanti, bensì la sola attribuzione di punteggi basati su criteri automatici, legati al prezzo offerto, ai tempi di presentazione del progetto ed ai tempi di intervento a seguito chiamata. Pertanto, ne deriva che, non essendo stato richiesto ai commissari di operare alcuna valutazione sul profilo tecnico dei progetti e sulle qualità professionali dei partecipanti, non risultava necessario richiedere una specifica professionalità nei componenti la commissione di gara.

Per quanto riguarda il secondo punto, riguardante l'attribuzione del punteggio massimo in considerazione del tempo indicato per la presentazione del progetto (1 minuto), il TAR chiarisce che detto brevissimo termine è stato giustificato dalla avvenuta redazione del progetto definitivo-esecutivo da parte della controinteressata prima ancora della presentazione dell'offerta, sulla base del progetto preliminare messo a disposizione da parte dell'amministrazione a favore di tutti i partecipanti, così come previsto nella lettera di invito. Per cui, la scelta di elaborare anticipatamente, a proprio rischio e pericolo, senza conoscere l'esito della gara, il progetto definitivo-esecutivo, non può essere di per sé censurata, trattandosi di una scelta strategica, che ha consentito di acquisire il massimo del punteggio per la voce "tempi di consegna".

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